Il TAR, Tribunale Amministrativo del Lazio, mette finalmente la parola fine ad una vicenda che risale a canoni di oltre venti anni fa.
I canoni contestati dal Consorzio Lido dei Pini Anzio
La causa riguardava i canoni di concessione demaniale e l’addizionale regionale pagati per gli anni 2007-2015 dal Consorzio Lido dei Pini di Anzio. Tali canoni riguardavano un’area di circa 7.000 mq sul litorale di Anzio, destinata a stabilimento balneare per i consorziati.
Il Consorzio contestava la legittimità del calcolo del canone effettuato dalle amministrazioni. Riteneva infatti che fossero stati conteggiati come “pertinenze demaniali” dei beni che in realtà, a loro dire, non erano mai stati formalmente incamerati dallo Stato.
Chiedeva inoltre la restituzione delle somme già versate e denunciava l’utilizzo di valori OMI errati, ovvero le quotazioni immobiliari secondo i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Per la determinazione del canone legato al bar-ristorante annesso allo stabilimento sarebbero stati infatti applicati i valori del settore commerciale anziché del terziario.
Il TAR del Lazio ha tuttavia respinto il ricorso.
Il verdetto: ricorso infondato
Il Tar del Lazio ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso.
Dall’analisi degli atti di concessione risalenti agli anni ’80 e ’90, e rinnovati nel tempo fino al 2013, è emerso che le opere presenti sull’area – perlopiù manufatti in muratura – erano già da decenni considerate di proprietà dello Stato.
In particolare, alcuni atti menzionano espressamente che le “opere di difficile rimozione” insistenti sull’arenile sono pertinenze demaniali, acquisite in forza della normativa vigente.
Secondo il giudice amministrativo, anche l’ultimo atto di rinnovo della concessione, datato 2013, conferma questa interpretazione, pur non ripetendola in forma esplicita.
Si tratta infatti di un rinnovo “ora per allora” (cioè retroattivo) di titoli concessori precedenti, non di una mera proroga. Di conseguenza, le pertinenze demaniali erano legittimamente conteggiate ai fini del canone.
Per questa ragione non c’era ragione per ricalcolare le somme né per ordinarne la restituzione.
Valori OMI: corretto l’uso di quelli per il commercio
Altrettanto netta la posizione del Tar sulla contestazione relativa ai valori OMI (gli indicatori di riferimento dell’Agenzia delle Entrate per la stima del valore degli immobili).
Il Consorzio riteneva che per il bar-ristorante annesso allo stabilimento si dovessero applicare i valori del settore “terziario” e non “commerciale”.
Infestato da zanzare, scarafaggi, ratti, piccioni o altro? Ecco come interveniamo e risolviamo subito
Il tribunale ha respinto anche questa tesi, evidenziando come le attività di somministrazione di cibi e bevande rientrino a pieno titolo nella categoria commerciale, trattandosi di prestazioni materiali e non intellettuali.
La posizione è in linea con la giurisprudenza amministrativa più recente, che distingue chiaramente tra pertinenze strumentali all’attività concessoria e attività secondarie (come bar e ristoranti), che hanno una propria autonomia economica.
Una questione complessa, ma chiusa
Il ricorso del Consorzio è stato quindi rigettato integralmente.
Il Tar ha ritenuto di compensare le spese di lite, probabilmente in considerazione della complessità della vicenda e del periodo in cui fu avviata.
La causa nasce infatti da una riassunzione dopo il passaggio dal Tribunale civile di Velletri, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Leggi anche: Stabilimenti balneari di Anzio, giudici contrari alla proroga al 2033: «Il Comune ha ragione»























