Il TAR ha dunque respinto il ricorso presentato da Stefano Bertollini e da altri candidati alle elezioni comunali di Anzio del novembre 2024.
La decisione, pronunciata dalla sezione seconda ter del TAR e redatta dal giudice Giuseppe Licheri, mette fine a una lunga controversia che aveva gettato ombre sulla regolarità del voto alle elezioni amministrative di Anzio.
Il ricorso, firmato dagli avvocati Toni De Simone e Francesco D’Arcangelo, contestava la regolarità delle operazioni di voto in oltre venti sezioni, sostenendo la presenza di irregolarità gravi nelle verbalizzazioni e nei conteggi delle schede.
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Elezioni ad Anzio: si sospettava il voto con la “scheda ballerina”
Secondo i ricorrenti, le discrepanze tra il numero delle schede autenticate, quelle utilizzate e quelle rimaste inutilizzate avrebbero reso impossibile verificare la correttezza del voto. Tali discrepanze facevano sorgere il sospetto che si fosse in presenza del fenomeno noto come “scheda ballerina”, ovvero la possibile fuoriuscita dal seggio di schede autenticate e non votate.
Gli avvocati dei ricorrenti avevano inoltre accusato l’Ufficio elettorale centrale di aver operato in modo non conforme alla legge, modificando i risultati in alcune sezioni in assenza di poteri sostitutivi, e chiesto, in via principale, l’annullamento delle operazioni elettorali e la ripetizione del voto, oppure, in subordine, la correzione dei risultati.
Il TAR, tuttavia, ha rigettato integralmente le censure. Nella sentenza si sottolinea che, in materia elettorale, non ogni irregolarità formale è idonea a invalidare le operazioni di voto.
Perché si possa parlare di nullità, è necessario dimostrare che le anomalie abbiano concretamente inciso sulla libertà o sulla sincerità del voto.
“La mera mancanza di corrispondenza numerica tra le schede autenticate e quelle non utilizzate – scrive il giudice – non è sufficiente a dimostrare l’illegittimità del procedimento elettorale se non accompagnata da ulteriori elementi che provino un’effettiva alterazione della volontà dell’elettorato”.
La relazione della prefettura: errori di verbalizzazione che non hanno alterato l’esito del voto
Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio di “strumentalità delle forme” e quello della cosiddetta “prova di resistenza”: anche qualora si riscontrino irregolarità, esse non possono determinare l’annullamento del voto se non sono tali da mutare il risultato finale. In altre parole, le incongruenze devono essere sostanziali, non meramente numeriche o di verbalizzazione.
Determinante nella decisione è stata la relazione tecnica della Prefettura di Roma, incaricata dal TAR di svolgere una verificazione nelle sezioni indicate come irregolari.
L’analisi, svolta in contraddittorio tra le parti, ha accertato che nella quasi totalità dei seggi contestati non risultavano discrepanze sostanziali tra il numero delle schede autenticate, quelle votate e quelle non utilizzate. In molti casi, le differenze numeriche segnalate dai ricorrenti erano riconducibili a errori materiali di verbalizzazione o all’impiego di schede sostitutive per elettori aggiunti e per la sostituzione di schede deteriorate.
Il TAR ha quindi escluso la possibilità che una o più schede autenticate fossero effettivamente uscite dai seggi, negando di fatto l’ipotesi della “scheda ballerina”.
Anche nelle sezioni in cui sono emerse minime discrepanze – ad esempio la mancanza di una o due schede – i giudici hanno ritenuto che tali differenze non fossero idonee a modificare l’esito della competizione.
Irregolarità puramente formali non sostanziali
Infine, il collegio ha ritenuto infondate anche le doglianze relative all’operato dell’Ufficio elettorale centrale, che secondo i ricorrenti avrebbe illegittimamente corretto i risultati di alcune sezioni.
Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che l’Ufficio si è limitato ad applicare i poteri di verifica e correzione previsti dall’art. 72 del d.P.R. 570/1960, basandosi sulle dichiarazioni dei presidenti di seggio e sui dati contenuti nei verbali e nelle tabelle di scrutinio.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha concluso che le irregolarità riscontrate sono di natura esclusivamente formale e non hanno inciso sulla regolarità complessiva delle elezioni né sulla libertà del voto espresso dai cittadini di Anzio alle elezioni.
Per questo motivo, il ricorso è stato respinto integralmente e resta confermata la validità della proclamazione del sindaco Aurelio Lo Fazio e dei consiglieri comunali eletti nel dicembre 2024.
Il sindaco di Anzio: «Mai avuto dubbi»
Aurelio Lo Fazio era certo del risultato sulla regolarità del voto alle elezioni che lo hanno proclamato sindaco. Il Primo Cittadino ha infatti dichiarato:
“Non ho mai avuto dubbi sul fatto che il ricorso elettorale dell’opposizione fosse infondato, il Tar, dopo aver fatto ricontare tutte le schede, ha confermato che le elezioni sono state regolari. Continuiamo a governare, come abbiamo fatto in questi mesi, nell’interesse della città e nella piena legittimità”.
Ha quindi ringraziato gli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria e Paolo Pittori, “i quali sin dal primo momento hanno smontato la ricostruzione dei ricorrenti”, ha aggiunto il sindaco.






















