Due recenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio hanno respinto integralmente i due ricorsi presentati da una società immobiliare e da proprietari privati, tutti uniti nell’impugnare il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), una sorta di super piano regolatore regionale approvato nel 2021.
Al centro della disputa, il vincolo paesaggistico e ambientale imposto su vaste aree verdi e immobili confinanti con la storica Villa Doria-Pamphilij di Albano Laziale cinque anni fa.
Questa decisione non è un mero atto burocratico, ma un segnale inequivocabile a favore della conservazione di un patrimonio collettivo di valore estetico e tradizionale inestimabile.
Albano, le ville tentate accanto all’ex Isfol di villa Doria, cinque anni fa
La vicenda giudiziaria si inserisce in un contesto di crescenti appetiti immobiliari che, da anni, gravita sull’area circostante Villa Doria.
Già cinque anni fa, vi fu un tentativo di realizzare ville al posto dell’ex Isfol.
Leggi anche: Albano, villa Doria: la Soprintendenza Archeologica ‘blinda’ l’ex Isfol

Per questo, l’attenzione della Regione Lazio si era focalizzata sulla necessità di proteggere l’integrità ambientale di questa porzione verde dei Castelli Romani, un’area di transizione critica tra il tessuto urbano consolidato e la campagna storica. Una tutela che è stata inserita all’interno del PTPR del 2021.
I ricorsi dei privati miravano all’annullamento del PTPR nella parte in cui classificava le proprietà in questione come “parchi, ville e giardini” e “vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche”, oltre a individuarle come aree boscate.
Tali classificazioni, in base al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004), limitano severamente le possibilità di nuove edificazioni o modifiche sostanziali, preservando l’armonia visiva e la funzione ecologica del territorio.
Le azioni legali rappresentavano, di fatto, un tentativo di sbloccare il potenziale edificatorio delle aree, con un evidente contrasto tra l’interesse privato e il superiore interesse della collettività.
La riconoscibilità del vincolo: bellezza oltre l’edificato
I ricorrenti avevano basato le loro tesi su due pilastri principali.
Il primo riguardava presunti vizi procedurali, sostenendo la mancata acquisizione di una formale “intesa” tra la Regione Lazio e il Ministero della Cultura sull’aggiornamento cartografico del Piano.
Il secondo, di natura più sostanziale, affermava il travisamento dei fatti, negando la presenza di elementi di pregio paesaggistico come ville o giardini storici sulle loro specifiche particelle, descritte invece come aree in parte già urbanizzate o con semplici uliveti non qualificabili come bosco.
Il TAR del Lazio ha smantellato con lucidità giuridica entrambe le linee difensive.
Sul fronte procedurale, ha riconosciuto la legittimità dell’azione congiunta e “dialogante” tra Regione Lazio e Ministero della Cultura, di fatto superando l’obiezione formale grazie all’accordo di cooperazione successivamente sottoscritto.
Ma è sul merito che la sentenza assume un valore di principio fondamentale per la comunità.
Il Tribunale ha infatti ribadito che l’area in esame fa parte di un complesso paesaggistico unitario e omogeneo, la cui tutela non può essere frazionata in base al singolo lotto. La prossimità e l’omogeneità con il contesto di Villa Doria, un bene di indiscutibile pregio storico, giustificano pienamente il vincolo.
I precedenti autorevoli
Citando precedenti autorevoli, il TAR ha sottolineato che la tutela del paesaggio “dialoga con il contesto circostante” e mira a impedire che ulteriori processi di urbanizzazione possano “sminuire l’originaria bellezza” del bene culturale.
Pertanto, la valutazione di pregio si estende all’area nel suo complesso, anche se singole porzioni non presentano elementi di eccellenza.
L’eventuale edificazione o il degrado di una singola particella non sono ragioni sufficienti per far recedere l’amministrazione dal suo intento di proteggere i valori estetici e culturali legati all’identità ambientale e storica del luogo.
Le sentenze, quindi, rappresentano una vittoria epocale per il principio di co-pianificazione paesaggistica e per la difesa dell’ambiente come bene di rango costituzionale, riaffermando che l’interesse privato, per quanto legittimo, non può prevalere sulla salvaguardia della bellezza e dell’identità territoriale che circonda un luogo simbolo come Villa Doria.
Leggi anche: Albano-villa Doria, si chiude il 16 dicembre s-vendita definitiva dell’ex Isfol




















