Allo stesso tempo ha deciso di revocargli anche il patrocinio a spese dello Stato: dovrà pagarsi da se le spese dell’avvocato.
La decisione si fonda sulla gravità dei reati commessi dal ricorrente, ritenuti “ostativi” alla permanenza in Italia.
La vicenda
La vicenda prende avvio dal provvedimento emesso dalla Questura di Roma nel 2022, che aveva rifiutato la richiesta di permesso di soggiorno motivando il diniego con la presenza di “numerosi reati quali furto con strappo, rapina, violenza sessuale, evasione”, sottolineando come tali condanne “di per sé” impedissero il rilascio del titolo.
L’uomo aveva impugnato il decreto sostenendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la sua integrazione sociale e civile, né considerato che alcune accuse si erano concluse con assoluzioni o con la dichiarazione di estinzione del reato.
Nel ricorso, il difensore aveva inoltre evidenziato che l’assenza del parere ministeriale previsto dal decreto sicurezza “non avrebbe potuto legittimare il rifiuto” e che il suo assistito aveva dimostrato un percorso di inserimento positivo. L’avvocato motiva così la richiesta del suo assistito:
ha conseguito la licenza media …; – ha frequentato un corso formativo per pizzaiolo e il corso di formazione per operatori del settore agroalimentare; – ha svolto attività socialmente utili quali “organizzazione e composizione pacchi alimentare per famiglie disagiate”; – ha frequentato un corso di cuoco per la durata di 180 ore …; – ha frequentato un corso di orientamento al lavoro …; – ha beneficiato di
una borsa lavoro della durata di tre mesi, con successivo contratto di tirocinio svolgendo la mansione di aiuto pizzaiolo; – infine, ha finanche ottenuto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di operaio con mansioni manuali di pulizia ambienti
oltre ad aver acquisito buona padronanza della lingua italiana.
“Un soggetto pericoloso”
La Questura, costituitasi in giudizio insieme al Ministero dell’Interno, ha però ribadito la pericolosità del soggetto, ricordando che a suo carico risultano “due condanne definitive per violenza sessuale”, emesse dal Tribunale per i minorenni e confermate in appello. Sono i Carabinieri della Tenenza di Fondi ad essere intervenuti in una di queste
In una relazione depositata nel 2023, l’Ufficio ha anche segnalato che il ricorrente aveva fornito alle forze dell’ordine diverse generalità e si era reso irreperibile dopo essere stato affidato a un centro di accoglienza.
Nel valutare il caso, il TAR ha ritenuto che la condanna per violenza sessuale rappresenti un elemento dirimente.
Nella sentenza si legge che tale reato
“confligge apertamente con i principi fondamentali dell’ordinamento, che includono la tutela della dignità umana, dell’integrità fisica e della parità di genere”.
“Crimini ignobili”
I giudici hanno richiamato anche un precedente della stessa sezione, sottolineando come
si tratti di crimini particolarmente ignobili, che rappresentano chiari indici sintomatici di un’indole propensa alla trasgressione delle norme che regolano la civile convivenza, denotando una assente integrazione nel contesto sociale.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che:
La documentazione prodotta a sostegno dell’integrazione (percorso di studi e attività lavorativa) risulta insufficiente a controbilanciare il disvalore penale.
Di conseguenza, il TAR ha giudicato infondato il ricorso e confermato la legittimità del diniego del permesso di soggiorno.
Contestualmente, ha disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l’azione fosse “palesemente infondata a fronte della natura ostativa del reato contestato”.
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