Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha infatti emesso una sentenza provvisoria, ossia non definitiva, che decide l’ennesimo rinvio, stavolta al 16 luglio prossimo. In quella data ci dovrebbe finalmente essere la decisione ultima e definitiva sulla bontà delle autorizzazioni comunali rilasciate nel 2013 che hanno dato il via libera alla costruzione del contestato palazzo.
Secondo il cittadino che ha presentato il ricorso, che abita proprio di fronte a quell’edificio, quelle autorizzazioni non sarebbero regolari.
A luglio 2026 i tecnici del ricorrente e quelli del Comune di Velletri, dovranno spiegare le proprie ragioni ai giudici del Tar.
Il ricorrente ha sollevato, in Tribunale, questioni di pubblica utilità che toccano la legalità edilizia e la trasparenza amministrativa del comune di Velletri.
Al centro della contesa, l’edificazione di un fabbricato plurifamiliare e l’efficacia dei titoli abilitativi concessi dal Comune di Velletri.
Se le richieste del ricorrente dovessero essere accolte, tale fabbricato diverrebbe automaticamente ‘fuori legge’.
La decadenza del permesso e la contestata proroga del 2013
Tutto ha inizio con il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Velletri e la società costruttrice.
Il nodo cruciale è il Permesso di Costruire n. 94/2009, rilasciato alla società costruttrice per l’edificazione di un complesso residenziale in un’area confinante con la proprietà del ricorrente. Secondo le accuse, già nel 2013, il titolo edilizio originario risultava decaduto poiché i lavori non sarebbero stati avviati entro il termine di legge di un anno (ovvero entro il 4 marzo 2010).
La normativa edilizia, infatti, stabilisce che un permesso di costruire decade se i lavori non iniziano entro un anno dal rilascio. La decadenza del titolo rende illegittima qualsiasi successiva proroga o prosecuzione dei lavori.
Permesso decaduto, ma via alla proroga da Velletri
Nonostante la presunta decadenza, il Comune di Velletri, con un provvedimento del 24 gennaio 2013, aveva concesso una proroga di efficacia al permesso. È proprio quest’atto che ha innescato la lunga battaglia legale.
Il ricorrente ha sostenuto che la proroga fosse illegittima, non solo per la decadenza del titolo, ma anche perché le motivazioni addotte per la dilazione – riferite a problemi personali del titolare della società costruttrice e non a “fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare” come richiesto dalla legge – non sarebbero state conformi al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Annullamenti, rinvii e la lunga stasi giudiziaria
La vicenda ha avuto un percorso lungo e accidentato in tribunale.
In una fase precedente, il TAR del Lazio aveva già dato ragione al cittadino con la sentenza n. 1028/2020, accogliendo il ricorso e annullando la proroga.
Tuttavia, questa sentenza era stata in seguito annullata con rinvio dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2093/2024), non per questioni di merito, ma per un vizio procedurale legato alla nullità della notificazione alla controinteressata società costruttrice.
Questo annullamento con rinvio ha costretto le parti a riassumere il giudizio dinanzi al TAR, che ora, con la sua ultima pronuncia non definitiva, si trova a riesaminare tutte le censure originarie.
La nuova sentenza si concentra sulla necessità di fare piena luce su tutti gli aspetti, a partire dalla corretta esecuzione della precedente decisione del TAR e le successive azioni del Comune di Velletri. La posta in gioco è la legittimità dell’intero edificio.
Opere abusive o sanabili? La confusione sulla sanzione
Un altro aspetto di forte interesse pubblico riguarda le misure adottate dal Comune di Velletri.
Dopo la prima sentenza di annullamento della proroga, l’amministrazione comunale, anziché procedere con la demolizione o le sanzioni più severe previste per l’edificazione in assenza di titolo efficace, aveva emesso nel 2022 un’ordinanza ingiunzione (n. 8/2022) emettendo una sanzione pecuniaria di soli 1.500,00 euro.
Questa sanzione, applicata ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico, è tipica degli interventi eseguiti in assenza o difformità da una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), classificando di fatto le opere come mere “opere di completamento funzionale” o “manutenzione straordinaria”.
Il ricorrente ha duramente contestato questa classificazione, sostenendo che, essendo il permesso di costruire decaduto, l’intero fabbricato doveva essere considerato abusivo ab origine, con la necessità di applicare una sanzione molto più rigorosa.
L’interesse pubblico è evidente: se un edificio è stato costruito senza un titolo valido, deve essere trattato come tale, a tutela della pianificazione territoriale e dell’equità legale.
Nuovi accertamenti e Trasparenza negata: Il diritto di accesso
A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono le questioni di trasparenza amministrativa.
Il cittadino, nel corso della controversia, ha dovuto presentare ricorsi per l’annullamento del silenzio-rigetto e per l’accertamento del diritto di accesso a numerosi documenti cruciali. Tra questi, gli atti relativi a una recente SCIA in sanatoria presentata dalla società costruttrice e il provvedimento comunale (ottobre 2024) che ha definito tale procedimento in senso favorevole alla società.
La possibilità per i cittadini di accedere agli atti amministrativi, specie quelli riguardanti l’urbanistica e l’edilizia in zone limitrofe alla propria proprietà, è un fondamentale diritto di controllo per la tutela dei propri interessi e dell’interesse pubblico generale.
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