La singolare vicenda è finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, dove si è chiusa senza vincitori né vinti.
La controversia ha visto protagonista l’ex sindaco di Ardea contro lo stesso Comune di Ardea, da lui precedentemente amministrato, per una pedana installata davanti a un chiosco di sua proprietà sul lungomare.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dall’ex primo cittadino di Ardea contro l’ordinanza comunale che disponeva la rimozione della pedana.
Nel frattempo infatti la pedana era stata spontaneamente rimossa.
Ardea: la pedana della discordia
La questione risale all’estate del 2022. L’ex sindaco di Ardea aveva ottenuto dal Comune un’autorizzazione per l’installazione di una pedana di facile rimozione davanti al proprio chiosco situato sul Lungomare degli Ardeatini.
Poche settimane dopo, però, l’Amministrazione comunale — attraverso una determina dirigenziale del 19 agosto 2022 — aveva revocato l’autorizzazione, sostenendo che non sussistessero più le condizioni previste dal regolamento.
Alla revoca era poi seguita, in ottobre, un’ordinanza di sgombero, con l’ordine di rimuovere la pedana e ripristinare lo stato dei luoghi.
Di fronte a tale decisione, l’ex sindaco aveva impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR del Lazio, chiedendo la sospensione urgente dell’ordinanza e contestando la legittimità dell’operato comunale.
Il Tar: ricorso improcedibile
Dopo una lunga fase processuale, l’ex sindaco ha dichiarato nel settembre 2025 di non avere più interesse al ricorso. Nel frattempo infatti aveva provveduto alla rimozione della pedana, così come richiesto dal Comune di Ardea.
A quel punto, il TAR ha preso atto della rinuncia e, nella sentenza pubblicata a fine ottobre, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite tra le parti.
Un disputa lunga tre anni per una pedana
Si chiude una disputa durata oltre tre anni, durante i quali l’ex sindaco ha sempre sostenuto di aver agito nel rispetto delle norme e di aver realizzato una struttura temporanea, mentre il Comune di Ardea aveva ritenuto necessario ripristinare lo stato originario per garantire il rispetto del regolamento e del decoro del lungomare.
La sentenza del TAR non entra nel merito delle ragioni dell’una o dell’altra parte, ma sancisce formalmente la fine della controversia, visto che l’oggetto del contendere è venuto meno con la rimozione della pedana.
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