
Il Tar del Lazio ha infatti accolto il ricorso della società Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) S.p.A., annullando il provvedimento con cui la XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini aveva negato l’autorizzazione alla costruzione di un nuovo traliccio per la telefonia mobile in base alla documentazione prodotta dal Comune di Rocca di Papa.
Comunità Montana e Comune di Rocca di Papa sono stati condannati anche a pagare le spese legali.
Il Tribunale ha infatti stabilito che il Comune di Rocca di Papa ha sbagliato procedura, non avendo risposto alla richiesta della società di indicare aree pubbliche alternative dove installare l’impianto. Un’inerzia che, secondo i giudici, ha reso illegittimo tutto il procedimento successivo.
Il caso: un’antenna per colmare il “buco” di copertura
La richiesta di Inwit – la principale società italiana per le infrastrutture di telecomunicazione, che gestisce torri e tralicci utilizzati per i più importanti operatori nazionali – risale al maggio 2024. L’obiettivo: migliorare la copertura di rete nella zona collinare tra Rocca di Papa e Frascati, dove da anni si registrano disservizi.
La società aveva inviato una PEC al Comune di Rocca di Papa chiedendo se esistessero terreni pubblici idonei all’installazione. Nessuna risposta. Di fronte al silenzio dell’amministrazione, Inwit ha quindi individuato un’area privata in via delle Margherite e ha presentato regolare domanda di autorizzazione, come previsto dall’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Da lì è iniziato un lungo braccio di ferro tra l’azienda e gli enti locali, culminato nel diniego della Comunità Montana, basato sul parere negativo del Comune rocchigiano.
Il parere negativo del Comune e il “piano antenne”
Rocca di Papa ha motivato il suo “no” sostenendo che il traliccio non rientrava tra le aree considerate “maggiormente idonee” dal Piano comunale delle localizzazioni, approvato nel 2013 insieme al “Regolamento per gli impianti di telefonia cellulare”.
Secondo l’ufficio urbanistica, l’impianto proposto era troppo vicino a un presunto “sito sensibile”, la comunità alloggio Villa dei Castagni, e si trovava su terreno privato, in violazione del principio – solo preferenziale, non obbligatorio – di privilegiare aree pubbliche.
Inwit, da parte sua, ha replicato che l’edificio indicato come “sito sensibile” non risultava classificato come casa di cura, ma come abitazione privata, e che le aree comunali disponibili non erano tecnicamente idonee a garantire la copertura radio. Inoltre, la mancata risposta del Comune di Rocca di Papa aveva reso impossibile seguire la preferenza per aree pubbliche.
Il Tribunale: “Inerzia ingiustificata, Rocca di Papa doveva rispondere”
Il TAR del Lazio ha accolto la tesi di Inwit, riconoscendo che il Comune di Rocca di Papa non ha dato seguito a una richiesta formale e che tale comportamento ha compromesso la correttezza dell’intero iter amministrativo.
I giudici hanno richiamato il principio della cosiddetta “ragione più liquida” – cioè la possibilità di decidere sulla questione più evidente senza esaminare gli altri motivi di ricorso – e hanno stabilito che l’omesso riscontro da parte dell’amministrazione era sufficiente per annullare l’atto.
Il Comune di Rocca di Papa, si legge nella sentenza, “ha omesso di esplorare le possibili soluzioni alternative alla localizzazione della stazione radio base”, violando i principi di collaborazione e le linee guida fissate dalla Presidenza del Consiglio nel 2023, che impongono agli enti locali di favorire lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica, anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Non bastano i “piani antenne”: servono valutazioni caso per caso
Il Tribunale ha inoltre ribadito un principio giurisprudenziale ormai consolidato: i “piani antenne” comunali non possono essere vincolanti in modo assoluto.
Le amministrazioni possono individuare “siti preferenziali”, ma non possono vietare aprioristicamente l’installazione altrove se l’operatore dimostra la necessità tecnica di un diverso posizionamento.
Come ricorda la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2024, citata dal TAR, fuori dai siti preferenziali “la scelta dell’operatore è comunque ammessa, salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di equipollenza tecnica”. In altre parole, i Comuni devono motivare in modo tecnico, non politico o generico, il proprio diniego.
Tutto da riifare, ma le spese sono a carico degli enti
Alla luce di queste considerazioni, il TAR del Lazio ha annullato la Determinazione n. 62/2025 della XI Comunità Montana e il correlato parere negativo del Comune di Rocca di Papa.
La sentenza impone agli enti locali di rieditare il procedimento, questa volta in contraddittorio con Inwit e con una valutazione effettiva delle aree disponibili. Nel frattempo, però, la decisione apre la strada alla realizzazione del traliccio, ritenendo illegittimo il precedente stop.
Le spese legali – 2.000 euro complessivi – sono state poste a carico solidale del Comune di Rocca di Papa e della Comunità Montana, riconosciuti responsabili della violazione procedurale.
Una lezione per le amministrazioni locali
La sentenza non riguarda solo un traliccio tra Rocca di Papa e Frascati: rappresenta un precedente importante per tutti i Comuni italiani. Il messaggio è uno, in soldoni: le amministrazioni non possono ostacolare la realizzazione delle reti di telecomunicazione con cavilli regolamentari o inerzie burocratiche.
Inwit, come altri operatori, agisce in un quadro normativo che equipara le infrastrutture di rete alle opere di urbanizzazione primaria, indispensabili per i servizi di pubblica utilità.
Il principio affermato dal TAR – collaborazione istituzionale, trasparenza procedurale e rispetto dei tempi – segna un punto a favore della digitalizzazione dei territori e della connettività, anche nei centri più piccoli. Una sfida in cui, come dimostra questa vicenda, la pubblica amministrazione non può più permettersi di restare in silenzio.
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