Ma il sogno si era infranto di fronte a un diniego del Ministero dell’Università e della Ricerca, che aveva giudicato l’iniziativa “non ammissibile” ai contributi PNRR destinati alla creazione di nuovi posti letto per universitari.
Ora, però, il Consiglio di Stato ribalta parzialmente quella decisione: secondo i giudici, il Ministero ha motivato in modo troppo generico il suo rifiuto e dovrà riesaminare la domanda.
Il contesto: fondi PNRR e nuove residenze universitarie
L’intervento rientra nel vasto piano di investimenti legato alla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta a potenziare l’offerta di alloggi per studenti.
Il decreto ministeriale n. 481 del 2024 ha messo a disposizione finanziamenti per progetti capaci di creare nuovi posti letto, purché rispettassero precisi criteri di “prossimità” alle università e di “integrazione” nel tessuto cittadino.
In altre parole: il campus di residenze doveva sorgere vicino alle sedi universitarie e inserirsi nel contesto urbano, così da favorire la vita sociale e culturale degli studenti.
Il progetto presentato dal trust che gestisce la “Tenuta Due Pini” a Campoleone puntava invece su un modello di campus autonomo, immerso nella natura e collegato alla capitale tramite trasporto pubblico. Il Ministero, però, aveva giudicato la proposta troppo “isolata” e non conforme agli obiettivi dell’avviso.
La tenuta si trova nell’estremo nord del territorio di Aprilia, a 2 Km dalla stazione di Campoleone, al confine coi territori di Ardea, Ariccia e Lanuvio. Collegata alla strada Nettunense dalla ‘recente’ Ardeatina bis.

Il primo stop del Tribunale e la svolta in appello
Dopo il rigetto del Ministero, i promotori si erano rivolti al TAR del Lazio, che nel febbraio 2025 aveva confermato la legittimità del diniego.
I giudici amministrativi avevano sottolineato che il progetto mancava dei requisiti di collocazione e integrazione previsti dal decreto, osservando come la struttura apparisse “autosufficiente” e “estranea al tessuto sociale cittadino”.
Ma il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in appello, ha ribaltato in parte la sentenza. Nella decisione, i giudici hanno riconosciuto che il Ministero non ha spiegato in modo adeguato perché il progetto non rispetterebbe i criteri richiesti.
Il diniego, si legge nella motivazione:
“si limita ad affermare apoditticamente che il progetto contrasta con i criteri generali, senza enunciare le concrete ragioni per le quali tali criteri non sarebbero stati osservati”.
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In altre parole, non basta dire che un progetto non è “integrato nella città”: bisogna dimostrare in cosa consista tale mancanza.
Le lacune della motivazione
Secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare almeno alcuni elementi di fatto — distanze, collegamenti, accessibilità — per sostenere la propria valutazione.
L’appellante, al contrario, aveva documentato che la tenuta si trova a pochi chilometri da alcune sedi universitarie romane e a meno di mezz’ora di treno dalla stazione Termini.
I giudici sottolineano che la normativa consente un certo margine: l’integrazione nel contesto urbano non richiede necessariamente di trovarsi “nel centro di una città”, ma può essere soddisfatta anche quando la struttura è ben collegata ai servizi e ai luoghi della vita universitaria.
Ne consegue che il Ministero dovrà rivalutare la domanda, tenendo conto di questi aspetti e fornendo una motivazione concreta e puntuale.
Discrezionalità nella valutazione, ma motivata
La sentenza chiarisce però un punto importante: le regole fissate dal decreto ministeriale – come i criteri di prossimità e integrazione – non sono di per sé troppo vaghe.
È legittimo che il Ministero mantenga un certo grado di discrezionalità tecnica nella valutazione dei progetti, purché le decisioni siano motivate e non arbitrarie.
In sostanza, la legge può fissare criteri generali; spetta poi all’amministrazione spiegare, caso per caso, perché un progetto li rispetti o meno.
Le conseguenze della decisione
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il Ministero dell’Università si sia limitato ad affermare che il progetto non rispetta i criteri di prossimità e integrazione, senza spiegare concretamente perché.
Mancano, scrivono i giudici, “gli elementi di fatto che giustificano il giudizio negativo”, come distanze, collegamenti o valutazioni effettive sull’inserimento nel territorio. E questo costituisce un vizio di difetto di motivazione, sufficiente a travolgere il diniego.
Il Ministero dovrà dunque rivalutare il progetto, prendendo in considerazione i dati e le osservazioni fornite dal Trust, e spiegando in modo più dettagliato se e perché la Tenuta non risponde ai requisiti del bando.
Tuttavia, il Consiglio di Stato non ha accolto l’intera impugnazione: il decreto ministeriale alla base del bando, e quindi le regole generali per l’assegnazione dei fondi PNRR, restano pienamente valide.
Respinta anche la richiesta di applicare la procedura del “preavviso di rigetto”, che — ricordano i giudici — non vale per i procedimenti concorsuali come quello in questione.
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