Il Ministero dell’Istruzione condannato a pagare 2.000 euro, con una ‘tirata d’orecchi’ e la minaccia anche di essere commissariato: il Tribunale ha accolto in pieno le richieste di un professore di Velletri, che aveva già battuto lo stesso Ministero in sede civile.
Una decisione che potrebbe avere ricadute significative anche per altre migliaia di insegnanti precari.
Con una recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha infatti accolto il ricorso di un professore, docente dell’Istituto Cesare Battisti di Velletri, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riconoscergli il bonus “Carta docente” per tre anni scolastici e di procedere al pagamento entro 60 giorni.
Una pronuncia che va oltre il singolo caso, riaffermando un principio essenziale: i docenti con incarichi annuali non possono essere discriminati rispetto ai colleghi di ruolo quando si tratta di formazione professionale.
Il cuore del caso di Velletri: il bonus negato
La vicenda nasce dal mancato riconoscimento della “Carta docente”, il bonus da 500 euro annui previsto per la formazione degli insegnanti.
Il professore, docente con supplenze annuali negli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23, al 30 giugno del 2024 aveva già ottenuto una prima, importante vittoria davanti al Tribunale ordinario di Velletri.
Il giudice di Velletri aveva però stabilito chiaramente che il docente aveva comunque diritto al bonus, per un totale di 1.500 euro, poiché in una condizione di “piena comparabilità” con i docenti di ruolo.
Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione non aveva dato seguito al provvedimento. Da qui il ricorso al TAR per l’ottemperanza.
Il Ministero non risponde: il TAR accoglie il ricorso
Uno degli elementi più rilevanti della sentenza riguarda l’assenza di una risposta sostanziale da parte del Ministero. Pur costituendosi formalmente, l’Amministrazione non aveva fornito infatti motivazioni né prove dell’avvenuta esecuzione della precedente decisione.
Scrivono i giudici nella sentenza:
“l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza con la conseguenza che la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento”.
Questo silenzio è stato determinante.
Il TAR del Lazio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata (richiamata in sentenza la Cassazione 13533/2001), quando il creditore dimostra l’inadempimento, spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento. E tale prova, nel caso concreto, non è arrivata. Il risultato: piena accoglienza del ricorso del docente.
Il Tribunale interviene: scatta il termine di 60 giorni
La sentenza del TAR è chiara e perentoria. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione.
Il meccanismo previsto è quello tipico dell’ottemperanza: se l’Amministrazione non si attiverà entro il termine stabilito, entrerà in gioco un Commissario ad acta.
Il Commissario avrà a sua volta 60 giorni di tempo per dare esecuzione alla sentenza. Al massimo entro 120 giorni, quindi, il professore avrà quanto gli spetta per legge.
Il TAR ha già individuato la figura del Commissario ad acta: sarà il Direttore generale responsabile degli ordinamenti scolastici e della formazione del personale, con facoltà di delega ma senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Un segnale inequivocabile dell’urgenza di garantire il rispetto di un diritto ormai accertato.
Un monito per l’Amministrazione: i giudicati vanno rispettati
Oltre al caso specifico, la sentenza ribadisce un principio di buon andamento della pubblica amministrazione: le decisioni giudiziarie definitive devono essere eseguite tempestivamente.
L’aspetto più rilevante è però il messaggio politico-amministrativo: la formazione dei docenti, anche precari, è un diritto e uno strumento essenziale per garantire la qualità del sistema scolastico nazionale.
Le spese a carico del Ministero e l’importanza della decisione
Il TAR conclude condannando il Ministero anche al pagamento delle spese legali, quantificate in 500 euro, da versare all’avvocato della parte ricorrente. Una cifra simbolica, ma che sottolinea la soccombenza totale dell’Amministrazione.
Oltre al valore economico, la decisione assume una forte rilevanza sociale.
Il tema della “Carta docente” è da anni al centro di numerosi ricorsi e sentenze: questa pronuncia del TAR Lazio aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza che estende il beneficio anche ai supplenti annuali, categoria che rappresenta una parte consistente del personale scolastico italiano.
Una vittoria che riguarda tanti altri docenti
Il caso del professore di Velletri non è isolato.
La sentenza apre la strada a migliaia di insegnanti che, in condizioni analoghe, potrebbero chiedere – e ottenere – il riconoscimento di un diritto troppo spesso negato.
In un sistema scolastico che fa largo uso di contratti a tempo determinato, garantire parità di trattamento nella formazione significa investire davvero nella qualità della scuola pubblica. E questa sentenza è un passo importante in quella direzione.
Si muove pure il Governo
Il Governo, intanto, dal canto, suo sta cercando di mettere un po’ di ordine nella materia.
Dopo le osservazioni pubblicate della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha segnalato la necessità di includere anche il personale con contratto a tempo determinato, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti, ha dichiarato che, riguardo la materia del bonus per gli insegnanti, sono previste:
“…nuove tempistiche, perché la definizione dei beneficiari sarà possibile da gennaio di ogni anno, dopo aver individuato i supplenti fino a fine delle attività didattiche.
Insomma, per i supplenti, finalmente riconosciuti, non ci sarà più bisogno di dover passare per i tribunali per veder riconosciuto un importante diritto.
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