Il pomeriggio del 14 luglio 2023, nel corso delle prove fisiche previste dal concorso straordinario riservato al personale volontario del Corpo nazionale, il candidato si è fatto male mentre affrontava lo scavalcamento di una parete in legno.
Portato successivamente al Pronto soccorso dell’ospedale di Velletri, i medici gli hanno diagnosticato una contusione al braccio destro, con una prognosi di quindici giorni.
L’infortunio lo ha costretto a interrompere la prova, e da quel momento per l’amministrazione il verdetto è stato secco. Prova non superata ed esclusione dalla procedura.
Velletri, dal concorso all’aula di giustizia
Il candidato, già operativo da anni come volontario, si è visto quindi respingere la propria aspirazione alla stabilizzazione a causa della mancata conclusione della prova fisica nel concorso per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari.
Il candidato escluso ha quindi deciso di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio.
Patrocinato dall’avvocata Antonella Palmentieri, la richiesta al Tar è stata quella di annullare i provvedimenti di esclusione e le norme del bando ritenute illegittime.
Il Ministero dell’Interno, difeso dall’Avvocatura dello Stato, si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e difendendo la rigidità delle regole concorsuali.
La clausola contestata: “se ti fai male, sei fuori”
Il cuore della battaglia legale è legato a una disposizione nel regolamento che stabilisce che l’interruzione dell’esecuzione di uno dei moduli delle prove fisiche:
Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”Per il Ministero, questa clausola era chiara e andava accettata “a scatola chiusa”.
Se il candidato riteneva ingiusta la disposizione, avrebbe dovuto impugnarla subito, senza attendere l’esclusione.
Il Tar ha respinto però questa impostazione. I giudici hanno riconosciuto che la lesione effettiva dell’interesse del candidato si è concretizzata solo nel momento in cui è stato escluso dalla procedura.
Tribunale: norma irragionevole, vìola i principi di buon andamento
Nella sentenza del 19 novembre 2025, il Tribunale ha definito quella clausola “irragionevole e sproporzionata”.
Il collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso Tar del Lazio, secondo cui subordinare la stabilizzazione di personale che da anni affronta rischi reali sul campo a un singolo evento accidentale occorso durante una prova di concorso contrasta con i principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa.
“Non si può – osserva il Tribunale – far dipendere la valutazione della prestanza fisica da un infortunio occasionale, che potrebbe verificarsi in qualunque momento anche a carico di un Vigile del fuoco già stabilizzato”.
Una regola rigida che ignora la forza maggiore
Secondo il Tar, la norma del bando “esclude la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo”, anche se debitamente certificato da documentazione medica.
Il Tribunale sottolinea che il legislatore e l’amministrazione conoscono già soluzioni più ragionevoli: per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ad esempio, lo stesso bando prevede la possibilità di ripetere la visita in caso di malattie o lesioni acute di breve durata.
Nulla avrebbe impedito di prevedere, in modo analogo, una “sessione di recupero” per le prove fisiche, senza compromettere i tempi della procedura né la parità di trattamento tra candidati.
Nel caso specifico, l’infortunio del Vigile di Velletri viene qualificato come tipica ipotesi di forza maggiore, incompatibile con una esclusione “automatica e definitiva”.
Il riconoscimento dell’infortunio e la vittoria del Vigile
Il certificato medico del Pronto soccorso di Velletri, datato 14 luglio 2023, ha avuto un ruolo decisivo.
Per il Tar, la contusione al braccio destro, con prognosi di quindici giorni, è pienamente compatibile con il tipo di prova svolta (scavalcamento di parete in legno).
E dimostra che il candidato non ha abbandonato volontariamente l’esercizio, ma è stato costretto a fermarsi per un trauma sopravvenuto.
L’infortunio, infatti, scrivono i giudici:
“non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità”.
Di fronte a questo quadro, il Tribunale ha affermato che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la ripetizione della prova una volta superato l’infortunio.
Il fatto che il ricorrente abbia poi superato tutte le prove successive conferma la sua idoneità fisica e professionale.
Effetti della sentenza: reinserimento in graduatoria e stabilizzazione
Questa recente sentenza ha quindi comportato che il ricorso è stato accolto “in toto”.
Il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il provvedimento di esclusione del Ministero dell’Interno.
I giudici hanno dichiarato illegittima – nella parte censurata – la clausola dell’Allegato C e ordinato la definitiva ammissione del Vigile del fuoco al prosieguo della procedura di stabilizzazione.
Non solo: il Tribunale ha stabilizzato gli effetti delle prove già svolte e superate dal ricorrente e imposto all’amministrazione di inserirlo in graduatoria “a pieno titolo e senza riserva”.
Unica piccola soddisfazione per il Ministero, le spese legali sono state compensate.
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