il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso della società che gestiva il complesso balneare situato nella zona centrale del lungomare di Torvaianica
Lo stop del Comune di Pomezia, quindi resta valido. Il ricorso puntava a demolire il parere paesaggistico negativo del Comune di Pomezia del 2022 e la conferma dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
Le strutture realizzate su area demaniale restano quindi destinate alla rimozione: si tratta dello specifico di:
“spogliatoi, locale Pronto soccorso, ripostiglio e numero 13 cabine”.
Tuttavia, il giudizio non si chiude in via definitiva la vicenda. I titolari conservano la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia Amministrativa, contro questa sentenza di primo grado.
Il condono del 1987 rimasto sospeso per oltre vent’anni
L’origine del contenzioso giudiziario risale addirittura al 26 marzo 1987, data in cui il precedente concessionario del tratto di spiaggia ha presentato un’istanza di condono per alcune opere accessorie allo stabilimento, realizzate senza autorizzazione.
Da allora il procedimento non è stato chiuso dal Comune di Pomezia per più di vent’anni, mentre nel 2002 la concessione demaniale marittima n. 35 è stata volturata alla nuova società, subentrata nella gestione di stabilimento, ristorante e bar.
Nel 2008, il Comune di Pomezia ha adottato una determinazione (n. 68/2008) con cui ha espresso un orientamento favorevole “ai soli fini ambientali e paesaggistici”. Secondo la società, però, quell’atto non gli sarebbe stato notificato fino al 2021.
Il cambio di rotta del 2020: concessione decaduta e stop al condono
Nel frattempo, la posizione dell’amministrazione è cambiata in modo radicale.
Con un provvedimento del 10 marzo 2020, il Comune di Pomezia ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale; pochi giorni più tardi, il 13 marzo 2020, ha formalizzato il diniego del condono edilizio richiesto per le strutture sul litorale.
Il 14 aprile 2020 è stata poi adottata l’ordinanza n. 49, che ha imposto la demolizione delle opere considerate abusive.
La società ha reagito e ha presentato ricorso contro questi atti, ma il Tar Lazio prima (sentenza n. 5724/2020) e il Consiglio di Stato poi (sentenza n. 4680/2021) hanno confermato la legittimità delle scelte comunali.
A quel punto per la società che gestisce la struttura il quadro giuridico appariva fortemente compromesso.
Il “parere fantasma” del 2008 e il tentativo di riaprire il caso
Quando però la proprietà ha preso conoscenza nel 2021 del parere comunale favorevole del 2008, ha provato a costruire su questo elemento una nuova controffensiva giudiziaria.
Sostiene che, se quel documento fosse stato valutato nei primi processi, il procedimento di condono avrebbe potuto concludersi diversamente.
Da qui sono nati una serie di ricorsi contro la sentenza del Consiglio di Stato del 2021, ritenuta viziata da errore di fatto: i giudici, però, hanno dichiarato inammissibili tutti questi successivi tentativi.
Nel frattempo, il Comune di Pomezia è intervenuto in autotutela: nel 2022 annulla la determinazione del 2008, la qualifica come semplice “proposta” e non come vero parere paesaggistico definitivo, ribadendo il proprio no al condono e la necessità della demolizione.
Il Tar: anche annullando l’atto del 2022 non cambierebbe nulla
La decisione del Tar del Lazio si concentra su un punto chiave: l’interesse concreto e attuale della società.
Secondo il Collegio, anche se l’atto del 2022 venisse cancellato, la posizione giuridica della società ricorrente non migliorerebbe. È tutta una questione di date, piuttosto complicata da capire.
Il diniego di condono del 6 marzo 2020, infatti, è precedente all’annullamento del parere del 2008 (del 13 marzo 2020) ed è già stato confermato da due sentenze.
Inoltre, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, chiamata a esprimere il parere paesaggistico decisivo, nel 2021 ha restituito la pratica dichiarandola improcedibile: le opere si trovano su area demaniale, sono state realizzate dopo l’imposizione del vincolo e risultano ulteriori interventi non sanati.
Questi rilievi non possono essere superati dal vecchio orientamento comunale del 2008.
Paesaggio e demanio, quando i ritardi diventano un costo per tutti
La sentenza evidenzia indirettamente un tema di forte impatto pubblico: l’abusivismo e la gestione “a tempo indeterminato” di strutture su aree demaniali bloccano la corretta fruizione del litorale e generano contenziosi ultradecennali.
Da un lato c’è l’esigenza dei privati di avere decisioni chiare e tempestive; dall’altro, l’obbligo per le amministrazioni di far rispettare i vincoli paesaggistici e le regole sulle concessioni.
Il Tar del Lazio richiama, di fatto, la necessità di arrivare a una stabilità dei rapporti giuridici: dopo 38 anni di procedimenti, ricorsi, pronunce di Tar e Consiglio di Stato, non si può tenere aperta indefinitamente una vicenda già definita nei suoi snodi essenziali.
Demolizione confermata e spese a carico della società
Nel dispositivo finale, il Tribunale amministrativo dichiara il ricorso inammissibile per carenza d’interesse e condanna la società ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese processuali in favore del Comune di Pomezia.
Restano quindi salvi il ‘No’ al condono e l’ordine di demolizione delle strutture sul demanio.
Sul piano giudiziario, però, una possibilità è ancora sul tavolo. I gestori possono ancora proporre appello al Consiglio di Stato contro questa nuova sentenza del Tar Lazio.
Sarà l’eventuale giudizio di secondo grado a stabilire se la lunga vicenda dello stabilimento di Torvaianica è davvero arrivata all’ultimo capitolo.
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