Una villa indicata come abusiva, in via Valle Marciana, passa nella disponibilità del Comune di Grottaferrata.
Non per un accordo, non per una vendita, ma per effetto della procedura prevista dal Testo Unico dell’Edilizia.
In Tribunale, però, non si è discusso per davvero. Il ricorso contro l’atto comunale che imponeva l’acquisizione dell’immobile è stato ritirato dalla proprietaria.
E il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha quindi chiuso il fascicolo: giudizio estinto.
Risultato pratico: il provvedimento comunale non viene “smontato” dal giudice e rimane in piedi: la villa abusiva diventa proprietà del Comune di Grottaferrata.

Il Comune di Grottaferrata vince senza presentarsi
Tutto parte dalla determinazione n. 635 del 29 marzo 2024, notificata il 4 aprile: il Comune di Grottaferrata ha dichiarato l’avvenuta immissione nel possesso e l’acquisizione al patrimonio disponibile delle opere abusive, giardino incluso.
C’è però stato in seguito un dettaglio particolare: il Comune di Grottaferrata, regolarmente avvisato dell’opposizione della proprietaria, non si è costituito in giudizio.
Poi è arrivata, comunque, la rinuncia al ricorso, notificata e depositata l’11 settembre 2025, firmata anche personalmente dalla proprietaria dell’immobile.
All’udienza del 23 settembre 2025 il Tribunale ha preso atto e dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia.
Nessuna pronuncia sul merito, nessuna “verità processuale” su carte e perizie: solo un epilogo amministrativo. Spese? Nulla, perché l’ente non è mai entrato nella partita.
Legge di acquisizione: dura, ma chiara
La regola è brutale e utile saperla: quando scatta l’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, l’abuso non è più solo una violazione da sanare o pagare.
Se non si demolisce nei termini stabiliti dall’ingiunzione, la conseguenza può diventare la perdita del bene a favore del Comune, insieme al terreno, nei limiti previsti.
È un pezzo di “igiene pubblica” del territorio: frena l’abusivismo, ma apre anche un problema pratico per le pubbliche amministrazioni.
Ad essere acquisita non è solo la casa. È prevista infatti anche l’acquisizione di un’ulteriore area intorno al bene contestato.
Ma è proprio su quest’ultimo punto che in molti contenziosi si generano quegli errori che fanno invalidare tutto l’atto di sequestro e acquisizione.
È lì, infatti, che servono confini chiari, calcoli precisi, motivazioni solide, atti tecnici leggibili. Perché un provvedimento opaco o impreciso non rende il territorio più legale: lo rende solo più litigioso.
Cosa fare col bene acquisito
Qui la domanda vera è: che fine farà quel bene?
Un’immissione in possesso non basta a trasformare un abuso in vantaggio pubblico.
Se un bene abusivo è acquisito a patrimonio pubblico, infatti, non è detto possa essere sanato.
Soprattutto quando nel ‘gioco’ entrano anche altri enti come ad esempio il Parco dei Castelli Romani o la Soprintendenza.
In molti casi, infatti, nemmeno il Comune che acquisisce il bene può sanarlo. A questo punto resta obbligatoria la demolizione degli abusi, a spese del Comune stesso a cui resta, comunque, la proprietà dell’area.
Quando invece si riesce a riportare quanto acquisito nella legalità, l’Ente può usufruire del bene destinandolo a scopi pubblici, naturalmente.
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