In quel contesto alcune cabine di uno stabilimento balneare sono crollate. Da lì, però, la vicenda ha smesso di essere solo una storia di danni e ripristini: è diventata un caso politico-amministrativo, di quelli che parlano a tutte le città di mare.
Il Comune di Pomezia: “Ricostruite tutto”
Il Comune di Pomezia, attraverso il settore demanio, ha chiesto alla società concessionaria A. M. (subentrata nella gestione dell’ex “Bagni Belvedere”, in zona piazza Ungheria) di procedere al “ripristino” delle cabine finite giù dopo le mareggiate.
Una richiesta che, letta così, suona quasi ovvia: un bene usato da un privato, se si rompe, lo aggiusta il privato. Ma qui sta il punto.
Non si discuteva di una rottura qualunque, né di degrado lasciato andare, si parlava di eventi atmosferici intensi, ripetuti, con un impatto fuori scala.
La risposta della società: “Non spetta a noi”
La concessionaria ha sostenuto che non si potesse far rientrare la ricostruzione di cabine crollate dentro la voce “manutenzione ordinaria e straordinaria”, quella che normalmente grava su chi gestisce:
L’intervento sarebbe qualificabile in termini di “ristrutturazione edilizia” e non di “manutenzione”. Dunque esulerebbe dal perimetro degli obblighi del concessionario.
È una linea semplice da capire anche per un pubblico non tecnico: se il mare ti strappa via una parte dello stabilimento, non è che allora diventa automaticamente un “lavoretto” a carico tuo solo perché su quel tratto hai una concessione.
Per far valere la sua tesi, il concessionario è ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio
Il Tar: dove ha sbagliato il Comune di Pomezia
L’ordine del Comune di Pomezia è stato giudicato illegittimo e quindi annullato.
Il Tar del Lazio ha messo nero su bianco un concetto che, fuori dalle aule, si traduce così: se il danno deriva da fenomeni eccezionali e incontrollabili, non puoi attribuire la responsabilità al concessionario in modo automatico.
E soprattutto: non basta dire “dovevi custodire meglio” se non dimostri davvero una colpa o una negligenza concreta. Perché qui la causa era chiara e condivisa: mareggiate ed erosione, non incuria.
Il Tar: dove sbaglia il concessionario
C’è però l’altra metà della sentenza, quella che molti gestori di concessioni pubbliche dovranno leggere con attenzione.
Il concessionario aveva infatti presentato ricorso contro il diniego del Comune di Pomezia alla richiesta di proroga della concessione di 4 anni che era scaduta. Il riferimento normativo era ad un articolo del regolamento regionale che:
“consentirebbe ai comuni di adeguare la durata delle concessioni demaniali marittime al tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati per specifici progetti di intervento o di recupero”.
Ma i giudici, facendo riferimento a una sentenza della Cassazione hanno negato questa possibilità:
la presentazione di un progetto di recupero può rilevare per la determinazione della durata della concessione soltanto nella fase dell’affidamento, non già in corso di esecuzione del rapporto.
Del resto, depongono in tal senso i principi di concorrenza e par condicio tra gli operatori economici, nella misura in cui un’ulteriore estensione della durata del rapporto, neppure espressamente prevista nella procedura di affidamento, comporterebbe che “coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non [avrebbero] la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore
In sostanza, il Tar dice: ok, il Comune di Pomezia ha sbagliato sull’ordine di ricostruzione, ma non potete usare il danno (e nemmeno un progetto di riqualificazione) come leva per allungare la concessione mentre il rapporto è già in corso, se quella estensione non era prevista nelle regole dell’affidamento.
Qui la logica è politica prima ancora che giuridica: sul demanio marittimo ogni scivolamento verso proroghe “su misura” rischia di diventare un privilegio e di tagliare fuori chi, alla scadenza, potrebbe competere nel bando di affidamento per subentrare.
Una sentenza che fa storia
Questa storia non è solo una lite tra Comune e stabilimento, è un campanello per tutti.
Quando l’erosione diventa strutturale e le mareggiate si fanno più frequenti e aggressive, la risposta non può essere “ti intimo di ripristinare e poi vediamo”.
Servono piani, soldi, opere e soprattutto una catena chiara di responsabilità. Perché se il mare mangia la costa, non è un problema “del concessionario” o “del Comune”: è un problema del territorio.
D’altro canto, nei rapporti tra Comune e concessionario vanno fatti salvi gli interessi di terzi che, alla scadenza, possono concorrere ai bandi per subentrare nella gestione dello stabilimento balneare.
Ciò che una sentenza non può risolvere
Sullo sfondo della vicenda giudiziaria resta il punto fondamentale dei cambiamenti climatici.
Se la linea costiera arretra, la politica locale e regionale deve smettere di rincorrere l’emergenza e iniziare a programmare. Altrimenti ogni mareggiata sarà un doppio disastro: prima sulla spiaggia, poi nelle carte.
E la domanda, alla fine, torna sempre la stessa: “chi mette in sicurezza il futuro del litorale”.
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