La Corte dei Conti però ha respinto il ricorso.
La pensione di privilegio
La pensione di privilegio è una prestazione pensionistica riconosciuta:
- per infermità o lesioni contratte per causa di servizio;
- senza alcun requisito di anzianità contributiva.
Si rivolge al personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Per accedere alla prestazione è però necessario accertare il nesso di causalità tra l’insorgenza dell’infermità e le attività svolte in servizio.
È proprio su questo nesso di causalità, dichiarato insussistente, che la Corte dei Conti ha basato la sua sentenza.
La richiesta della pensione speciale e il rifiuto dell’INPS
L’ex ispettore aveva presentato istanza all’INPS già nell’aprile del 2020 per ottenere la pensione privilegiata.
Sosteneva infatti che la propria infermità, un’insufficienza renale su base glomerulonefritica, fosse riconducibile alle attività svolte in servizio.
Da qui la richiesta all’Istituto di previdenza di procedere con la liquidazione del trattamento, comprensivo degli arretrati e degli accessori di legge, suffragato dalle cartelle cliniche relative al periodo di ricovero presso l’ospedale di Anzio.
L’INPS ha difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti richiesti dalla normativa sulla pensione privilegiata, disciplinata dal DPR 1092/1973.
La consulenza medico-legale esclude il nesso causale
Il giudice, con ordinanza emessa nel 2024, ha richiesto una consulenza tecnica al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa.
La perizia, ritenuta dal magistrato completa e metodologicamente corretta, ha escluso il nesso causale tra l’attività di servizio e la patologia renale del ricorrente.
Il Collegio ha evidenziato la molteplicità delle possibili cause delle glomerulonefriti – tra cui infezioni comuni, condizioni predisponenti e fattori di rischio personali – senza individuare alcun elemento idoneo a collegare la malattia alle mansioni svolte durante il servizio in Polizia ad Anzio.
Inoltre, la documentazione sanitaria prodotta è stata giudicata insufficiente: mancavano cartelle cliniche del trapianto di rene, reperti istologici e informazioni dettagliate sulla prima diagnosi.
La decisione della Corte dei Conti: esclusa la causa di servizio
Secondo la Corte dei Conti, non è emerso alcun indizio, né sanitario né professionale, che permettesse di stabilire che l’attività lavorativa avesse causato, aggravato o contribuito all’insorgenza della patologia.
Di conseguenza, è stata esclusa la “causa di servizio”, requisito indispensabile per accedere alla pensione privilegiata.
La sentenza è stata pubblicata sul sito della corte dei Conti oscurando tutti i dati personali, trattandosi di questioni afferenti la salute.
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