Una decisione destinata a far discutere, perché ribalta la scelta della Regione Lazio e riconosce che quell’area, lontana dall’essere un ambiente incontaminato, è in realtà immersa in un contesto urbano consolidato.
Ardea, una causa partita nel 2021
La vicenda nasce nel 2021, quando la società presenta un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per contestare la nuova classificazione contenuta nel PTPR approvato nell’aprile di quell’anno.
La Regione Lazio si oppone e chiede che il ricorso venga giudicato dal TAR. La causa approda così davanti ai giudici amministrativi, che analizzano il caso in un’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato, il 14 novembre 2025.
Secondo la società ricorrente, l’area di sua proprietà – un lotto recintato e attualmente incolto – era stata erroneamente inserita in una categoria paesaggistica destinata a tutelare territori naturali o seminaturali, interni o limitrofi a paesaggi di pregio.
“Altro che paesaggio naturale, è un quartiere pieno di case”
Una classificazione che, però, non corrispondeva alla realtà. Intorno al terreno non c’erano boschi, dune o ambienti agricoli aperti, ma un tessuto di villette unifamiliari, strade e infrastrutture di un normale quartiere residenziale.
E per dimostrarlo i ricorrenti hanno consegnato ai giudici fotografie aggiornate della situazione reale
La Regione Lazio ha difeso la propria scelta richiamando la vecchia pianificazione paesistica (PTP 10 “Latina”) e la Carta Uso del Suolo del 2000, che indicavano la zona come “verde urbano”.
L’obiettivo era quello di preservare gli ultimi spazi liberi nei pressi della costa, migliorando la dotazione di aree pubbliche in un territorio molto edificato.
Ma per il TAR questa motivazione non basta. I giudici sottolineano che la volontà di aumentare il verde pubblico è certamente meritoria, ma deve essere perseguita con gli strumenti urbanistici ordinari, non attraverso una forzatura delle categorie paesaggistiche.
Nella sentenza si evidenzia come le fotografie e la perizia tecnica depositate in giudizio mostrino chiaramente che l’area non ha alcuna continuità con ambienti naturali e che non può essere assimilata a un paesaggio di pregio.
Il Tribunale ha accolto il ricorso contro il vincolo
Il PTPR, dunque, non si è limitato a recepire le previsioni precedenti, ma ha prodotto un cambiamento drastico che ha reso il lotto totalmente inedificabile senza una valida ragione legata alla tutela del paesaggio.
Questo, per il TAR, costituisce un travisamento dei fatti e un difetto di istruttoria.
I giudici non hanno ritenuto sufficiente a tutelare gli interessi della società la possibilità, ipotizzata dalla Regione Lazio, di rivedere la classificazione in un futuro aggiornamento del piano paesaggistico, un atto subordinatoall’accordo con il Ministero della Cultura.
Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato la parte del PTPR che classificava il terreno come “paesaggio naturale di continuità”.
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