La Terza Sezione del Tar ha accolto il ricorso di un appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.
I giudici hanno ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di disporre il trasferimento del militare ad Anzio.
Una vicenda che evidenzia come la gestione dei ruoli e delle dotazioni organiche possa entrare in rotta di collisione con i diritti dei lavoratori.
Il Ministero nega il trasferimento ad Anzio 2 volte
Il caso era nato quando il militare, assistito dagli avvocati Luigi Medugno e Matteo Annunziata, ha presentato domanda di trasferimento ai sensi della legge 104/1992 per assistere un familiare con gravi necessità.
L’Amministrazione però aveva respinto la richiesta, sostenendo che nella sede di Anzio non ci fossero posti disponibili nel ruolo dei Sergenti.
Una posizione ritenuta illegittima dal Tar in una precedente sentenza, che aveva ordinato agli uffici competenti di rivalutare la domanda tenendo conto anche del principio di “reciprocità dei ruoli”.
Bisognava cioè tenere presente la possibilità di compensare i numeri delle diverse qualifiche quando esistono margini organizzativi.
Nonostante questo, il nuovo provvedimento del Ministero aveva ribadito il diniego, affermando che nella sede di destinazione vi sarebbe addirittura un’eccedenza di personale. Scrive il Ministero ai giudici:
“…si rileva un’eccedenza di n. 1 (una) unità, specificando che a fronte di una previsione di n. 2 (due) Sergenti nella tabella organica del Comando di Anzio ne risultano effettivamente assegnati n. 3 (tre)”.
La “scoperta” del Tribunale: forti discrezionalità
Il Tar del Lazio, ora, chiamato a valutare l’ottemperanza alla sua precedente decisione, ha analizzato però l’intera gestione delle piante organiche negli anni e ricostruito un quadro ben diverso.
Dagli atti è emerso infatti che, al momento della domanda del ricorrente, un posto in quota Sergenti risultava disponibile:
“…dall’esame degli atti emerga la disponibilità, all’epoca della domanda, di un posto in quota Sergenti”.
Inoltre l’Amministrazione aveva dimostrato in più circostanze di poter operare oltre i rigidi numeri della pianta organica, ad esempio aprendo posizioni extracapitarie per far fronte a servizi ritenuti “essenziali”.
Il Tribunale ha sottolinea come la gestione dei ruoli nel Corpo fosse caratterizzata da forti discrezionalità e da un significativo scostamento tra dotazione teorica e personale realmente in servizio:
“L’Amministrazione resistente ha potuto programmare la copertura di posti già eccedenti la pianta organica mostrando di esercitare poteri discrezionali nell’assegnazione del personale anche in eccedenza rispetto ai posti disponibili in organico per lo specifico ruolo”.
Una dinamica che ha portato negli anni persino alla creazione di posizioni “extratabellari di compensazione” per colmare squilibri interni.
Secondo i giudici, quindi, non è accettabile invocare rigidamente la mancanza di posti quando l’Amministrazione stessa si concede spazi di flessibilità per altre ‘esigenze’.
La decisione: il militare va spostato ad Anzio
Da qui la decisione netta: il provvedimento di diniego è stato dichiarato inefficace perché in contrasto con la precedente sentenza, ed è stato ordinato al Ministero di procedere al trasferimento del militare “ora per allora”, cioè applicando la normativa alla situazione esistente al momento della domanda.
Il Tar del Lazio ricorda inoltre che eventuali questioni sul principio di reciprocità dei ruoli dovranno essere affrontate in sede di appello, non potendo essere rimesse in discussione durante l’ottemperanza.
La sentenza si è chiusa con la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, pari a 1.500 euro.
Ma la sua portata va oltre il singolo caso.
Il Tribunale ribadisce che le richieste fondate sulla legge 104 non possono essere sacrificate in nome di una gestione “elastica” delle dotazioni organiche, soprattutto quando l’Amministrazione utilizza tale elasticità con un potere discrezionale.
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