Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un cittadino di Ardea che chiedeva la revoca dell’annullamento in autotutela della propria concessione in sanatoria, ottenuta nel 2003 per un laboratorio artigianale poi risultato difforme rispetto a quanto dichiarato.
Una vicenda iniziata 30 anni fa
Quella della falegnameria di Ardea è una vicenda che si trascina da quasi trent’anni. Ora trova uno dei suoi punti fermi: il titolo edilizio resta annullato, e non esiste alcun obbligo dell’amministrazione di tornare sui propri passi.
La storia prende avvio nel 1995, quando il proprietario e la moglie (poi deceduta) chiedono il condono per alcune opere abusive realizzate in via Strampelli.
La domanda viene accolta e nel 2003 arriva la concessione in sanatoria. Tutto sembrava chiuso, finché nel 2012 il Comune non decide di annullare quel condono: le fotografie acquisite agli atti mostravano che il manufatto aveva dimensioni inferiori a quelle dichiarate.
Un elemento sufficiente, secondo l’ente, per ritenere irregolare il titolo rilasciato.
Il proprietario impugna la determina, ma col passare del tempo il ricorso si arena.
Lo stop nel 2023
Nel dicembre 2023 arriva la perenzione del giudizio: il procedimento si estingue per inattività della parte, e quindi il provvedimento comunale diventa definitivo.
A quel punto, nel 2024, il cittadino tenta una strada diversa: presenta una diffida al Comune per chiedere la “revoca della revoca”, sostenendo che nel frattempo erano emersi elementi nuovi – fra cui l’archiviazione del procedimento penale e il rilascio, nel 2015, del certificato di agibilità dell’immobile.
L’ente non risponde, e lui si rivolge al TAR che, però, respinge tutto.
La parola “fine”
Ora arriva l’ultima parola del Consiglio di Stato, che conferma in pieno la linea dei giudici di primo grado: quelle circostanze, pur evocate come “fatti nuovi”, non erano affatto tali da giustificare un obbligo del Comune di intervenire in autotutela.
Non solo perché gli elementi addotti erano ben noti già prima della perenzione del vecchio giudizio, ma soprattutto perché – sottolineano i giudici – accogliere la tesi dell’appellante equivarrebbe a una rimessione in termini mascherata. In altre parole, si aggirerebbe la decadenza derivante dal mancato proseguimento del ricorso contro l’annullamento del condono.
I giudici ricordano che la perenzione, imputabile alla parte che non coltiva il processo, produce effetti sostanziali: il provvedimento comunale diventa inoppugnabile e definisce stabilmente la situazione giuridica.
Contestare oggi la documentazione fotografica o invocare il certificato di agibilità – considerato peraltro irrilevante ai fini della sanatoria – significa in sostanza riaprire un procedimento ormai chiuso. E questo non è possibile.
Nessun risarcimento
Nemmeno la domanda risarcitoria trova accoglimento. Secondo Palazzo Spada, non vi è alcuna lesione imputabile al Comune, poiché la situazione deriva dall’inattività processuale del ricorrente stesso. Respinto l’appello, dunque, e confermata integralmente la decisione del TAR.
A chiudere la partita arriva anche la condanna alle spese: 5.000 euro che l’appellante dovrà versare al Comune di Ardea, oltre accessori di legge.
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