I giudici hanno ritenuto illegittimo il provvedimento perché indirizzato a un soggetto “sbagliato”, privo di legittimazione e adottato senza un’adeguata istruttoria.
Ardea, l’ordinanza di demolizione indirizzata alla persona sbagliata
L’ordinanza dirigenziale n. 27 del 21 febbraio 2025 era stata notificata a una persona indicata come amministratore e legale rappresentante della società formalmente collegata all’immobile. Secondo quanto emerso in giudizio, però, tale qualifica non era più attuale da diversi anni.
Non solo, ma la società e l’intero patrimonio aziendale erano stati oggetto di confisca nel 2021, con il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile all’Erario dello Stato, Ministero del Tesoro.
Nel ricorso è stato inoltre evidenziato che l’unità immobiliare è da sempre occupata da un terzo soggetto, che vi risiede con il proprio nucleo familiare. Il destinatario dell’ordinanza dunque non ha mai avuto la concreta disponibilità del bene.
Una circostanza che, di fatto, gli impediva qualsiasi possibilità di eseguire l’ordine di demolizione.
“Elementi facilmente verificabili”
Il TAR ha sottolineato come il Comune di Ardea non abbia tenuto conto di elementi fattuali facilmente verificabili, neppure dopo la presentazione di un’istanza di autotutela, rimasta senza riscontro, né dopo l’intervento cautelare con cui il Tribunale aveva invitato l’amministrazione a riesaminare la vicenda alla luce della reale titolarità dell’immobile e della sua effettiva disponibilità.
Secondo i giudici amministrativi, la mancanza di una disponibilità attuale e concreta del bene comporta l’assenza di legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione.
Di conseguenza, l’ordinanza comunale è stata ritenuta illegittima e annullata.
Con la sentenza, il Tar del Lazio ha quindi accolto il ricorso e condannato il Comune di Ardea al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge, compensandole invece nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio.
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