Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha messo la parola fine alla causa tra il titolare di uno stabilimento balneare di Ardea e il Comune, chiarendo quando e quanto un concessionario deve pagare per l’uso del demanio marittimo.
Si tratta di uno storico stabilimento balneare, molto noto, comprensivo di bar e attività di ristorazione, situato su Lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea.
Una sentenza che interessa da vicino tutto il mondo dei balneari, perché entra nel merito dei canoni e della proprietà delle strutture sull’arenile.
La vicenda di 10 anni fa
La vicenda nasce dalle richieste di pagamento inviate dal Comune di Ardea nel febbraio 2016.
In quelle note l’amministrazione chiedeva il versamento dei canoni demaniali per cinque annualità, dal 2011 al 2015, per un importo complessivo di circa 59.700 euro.
Nel dettaglio, si parlava di:
- 12.469 euro per il 2011,
- poco meno di 12.300 euro per il 2012,
- circa 12.200 euro per il 2013,
- oltre 11.600 euro per il 2014
- più di 11.100 euro per il 2015.
A queste cifre si sono poi aggiunte ulteriori richieste per gli anni successivi, dal 2016 al 2019, che hanno ampliato l’esposizione economica contestata dal concessionario, anche se la sentenza non ne indica l’ammontare preciso.
La difesa: “canone applicato anche sulle strutture ma noi costruite”
Il titolare dello stabilimento balneare ha impugnato tutti i provvedimenti, sostenendo che il Comune di Ardea avesse calcolato i canoni su basi errate.
Secondo la difesa, le strutture realizzate sull’area in concessione non dovevano essere considerate pertinenze demaniali e, quindi, non potevano far scattare i canoni maggiorati previsti dalla legge finanziaria del 2006.
In pratica il Comune di Pomezia, al rilascio di una concessione successiva alla prima, aveva chiesto il pagamento di canoni anche sulle strutture che erano state costruite in precedenza dallo stesso concessionario.
Inoltre, veniva contestata la legittimità delle richieste arrivate a distanza di anni e, per alcune annualità, si eccepiva la prescrizione.
La decisione dei giudici
Dopo un percorso giudiziario complesso, passato anche dal Consiglio di Stato, il Tar del Lazio è entrato nel merito e ha dato ragione al Comune di Ardea sulla questione principale.
I giudici hanno stabilito che, alla scadenza di una concessione demaniale, le opere non amovibili realizzate dal concessionario passano automaticamente allo Stato, anche in caso di rinnovo della concessione.
recita infatti l’articolo 49 del Codice della Navigazione:
“…quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione, con restituzione del bene demaniale al pristino stato”.
Questo significa che il Comune di Ardea al rilascio della successiva concessione poteva legittimamente considerare quelle strutture come pertinenze demaniali e calcolare i canoni tenendo conto della loro destinazione commerciale, inclusa l’attività di bar e ristorazione svolta nello stabilimento.
Il concessionario, invece, aveva tentato di affermare che le concessioni demaniali di cui era intestatario si sarebbero susseguite senza soluzione di continuità.
Richieste del Comune di Ardea giuste… ma solo dal 2011
Su questo punto, la sentenza è netta e si allinea alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha escluso qualsiasi contrasto con il diritto comunitario.
Per il Tar, dunque, le richieste di pagamento per gli anni dal 2011 in poi sono, nel loro impianto, corrette.
C’è però un limite temporale che l’amministrazione non poteva superare. Il Tribunale ha infatti accolto parzialmente il ricorso annullando la richiesta di conguaglio relativa agli anni dal 2007 al 2010.
Quelle somme, non quantificate nel dettaglio ma comunque incluse nella pretesa complessiva del Comune di Ardea, sono state dichiarate prescritte perché avanzate oltre il termine di cinque anni previsto per i canoni.
In finale: il concessionario dovrà fare i conti con richieste che superano i 60mila euro per le annualità più recenti, mentre il Comune di Ardea dovrà rinunciare a recuperare le somme più datate.
Come ultima alternativa per il concessionario c’è la possibilità di ritornare al Consiglio di Stato.
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