I proprietari si sono opposti e la questione è finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio.
I giudici del Tar, con la sentenza n. 23203/2025 del 19 dicembre 2025, hanno confermato la bontà della ordinanza comunale che imponeva demolizione del deposito a cielo aperto, vasche in cemento e un container con scarti-rifiuti edili di vario genere.
Tribunale conferma lo stop del Comune di Ciampino
Il Comune di Ciampino, nell’Ordinanza di demolizione del 15 luglio 2024, ha fotografato tre elementi, confermati poi dal Tribunale:
- deposito di materiale edile a cielo aperto, considerato idoneo a determinare una “trasformazione permanente” del terreno.
- una struttura in cemento armato , “posta a circa mt. 1,00 dal confine di proprietà”, priva di autorizzazione sismica, composta da otto vasche (circa 15 mq ciascuna) usate per lo stoccaggio di inerti e accompagnata da un muro lungo circa 30 metri.
- un container metallico adibito a magazzino/deposito.
Non un episodio isolato, dunque, ma un assetto materiale che – secondo gli atti – incide stabilmente sullo stato dei luoghi.
Le aree e la destinazione urbanistica: perché il tema riguarda tutti
La vicenda non è solo tecnica: è urbanistica, e quindi politica. Le particelle interessate risultano avere destinazioni diverse.
Una ricade in zona residenziale (sottozona 13/4), l’altra in zona F/4 – Servizi ed Attrezzature Pubbliche. Questo passaggio è decisivo perché richiama l’interesse collettivo.
Se un’area destinata a servizi pubblici o collocata in un tessuto residenziale viene utilizzata come piazzale di deposito e stoccaggio, la questione si sposta dal “caso privato” alla tutela dell’assetto del territorio, della vivibilità e della coerenza con il piano regolatore.

La linea difensiva: “uso temporaneo”, “opere precarie”, una DIA del 2010
Chi ha impugnato l’ordinanza ha sostenuto, tra le altre cose, che il deposito sarebbe stato occasionale e transitorio, legato a esigenze contingenti dell’attività e che vasche e container avrebbero natura precaria e facilmente amovibile.
È stata inoltre richiamata una DIA del 2010 presentata al Comune di Ciampino per l’utilizzo del terreno come accantonamento/stoccaggio “accessorio”, argomentando che il mancato intervento dell’amministrazione nel tempo avrebbe consolidato una posizione di affidamento.
Una ricostruzione che puntava a trasformare l’inerzia amministrativa in una sorta di “via libera” implicita.
Tar: il silenzio del Comune non equivale a sanatoria
Il Tar ha invece messo in fila due concetti chiave: la permanenza nel tempo e la valutazione complessiva delle opere.
La tesi dell’uso temporaneo viene ritenuta “apodittica”, cioè non supportata da riscontri concreti.
E soprattutto il Tribunale evidenzia che il deposito non è un fatto “nudo”: convive con una struttura in cemento armato e con un container, elementi che letti insieme rafforzano l’idea di un utilizzo stabile dell’area e di una trasformazione rilevante.
Quanto alla DIA, i giudici sottolineano che il silenzio non equivale automaticamente a sanatoria e richiamano orientamenti che, comunque, non consentono di fondare un affidamento pieno in assenza di un atto espresso.
Il messaggio politico-amministrativo: regole uguali, territorio difeso
In un territorio già sotto pressione tra logistica, cantieri e trasformazioni, il Tar legittima di fatto una linea di “pugno duro”: ripristino dei luoghi, rispetto del PRG, attenzione alla sicurezza (anche sismica).
Il Comune di Ciampino non risulta costituito in giudizio. Per l’amministrazione, comunque, è una conferma, per chi opera sul territorio un promemoria: l’impresa non può diventare scorciatoia per aggirare le regole comuni.
Per i titolari del deposito c’è comunque sempre la possibilità di rivolgersi all’ultimo grado di giustizia amministrativa, cioè al Consiglio di Stato.
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