La vicenda era arrivata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio nei mesi scorsi.
Ma la società che aveva impugnato l’ordinanza comunale ariccina ha deciso di ritirare all’ultimo momento la propria azione legale, comunicando di non avere più interesse a proseguire.
Il Tribunale ha quindi chiuso il giudizio con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2025.
Il Comune di Ariccia si era comunque già costituito in giudizio, cioè aveva deciso di resistere, portando davanti ai giudici le proprie motivazioni. Per tale incarico era stato nominato l’avvocato Maurizio Dell’Unto.
Vista dunque la rinuncia della società a proseguire la contestazione degli atti pubblici, il giudice Emiliano Rganella della Seconda Sezione del Tar del Lazio ha dichiarato “improcedibile” il ricorso.
Il punto esatto: dove si trova
Non si parla di un’attività qualunque: il plesso è collocato in un punto di passaggio molto noto, all’incrocio tra via Appia Nuova e via Cicerone, accanto all’ex Appian Hotel.
Una posizione che intercetta residenti, sportivi, famiglie e automobilisti e che rende la notizia di immediato interesse pubblico.
Quando viene revocata l’autorizzazione alla somministrazione, l’effetto pratico è netto: niente servizio al pubblico per cibo e bevande finché non si rientra in regola secondo quanto disposto dall’ente.
Anche una ordinanza di demolizione
Al centro del contenzioso c’era un’ordinanza del Comune di Ariccia che disponeva appunto la revoca dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
Riguardo lo stesso sito, il Comune di Ariccia aveva anche emesso un’ordinanza di demolizione in data 15/09/2022, che intimava ai proprietari la demolizione di alcune strutture dichiarate abusive, entro 90 giorni.
Queste erano descritte come:
- opere interne di manutenzione straordinaria
- staccionata in legno
- cancello carrabile
- “avanzamento della copertura e chiusura dello spazio compreso tra il terrapieno ed il muro perimetrale del fabbricato – con apposizione di una porta-finestra – per una superficie di circa 22 mq”
- “portico composto da struttura in legno, di circa 35 mq, collegato ad una struttura in metallo, coperta da una tenda in pvc retrattile di
circa 45 mq”; entrambi i manufatti risultano chiusi lateralmente da teli in pvc retraibili.
L’ordine ai proprietari, che avevano da pochi mesi concesso in locazione i locali ad una società, era chiaro:
“Eseguire la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine perentorio dei 90 giorni”
Perché la scelta di ritirare il ricorso pesa più di quanto sembri
La società E.F. srls aveva presentato un ricorso (avviato nel 2022 e poi integrato con motivi aggiunti) contro l’ordinanza di revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande., contestando l’atto sotto diversi profili.
Tra questi, la presunta carenza di motivazione e altri vizi di legittimità richiamati negli atti.
Il Tribunale ha esaminato la situazione in udienza il 12 dicembre 2025, nell’ambito delle sessioni dedicate allo smaltimento dell’arretrato.
La rinuncia a proseguire la battaglia legale, comunicata formalmente con una nota depositata agli atti, ha un effetto semplice ma decisivo: resta in piedi la revoca dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
In sostanza, non essendoci più una contestazione portata fino a una decisione nel merito, non arriva dal tribunale alcun “ribaltamento” dell’ordinanza.
I giudici hanno deciso inoltre per la compensazione delle spese.
È intuibile che la società ricorrente, essendosi ritirata dal giudizio del Tar, non porterà la questione al Consiglio di Stato, che è l’ultimo grado della giustizia amministrativa.
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