L’insegnante ricorre al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che sospende il licenziamento rimandando la decisione finale a luglio 2026.
Con un’ordinanza cautelare, la Sezione Terza Bis ha accolto il ricorso presentato dalla docente della scuola di Aprilia contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha così bloccato gli effetti sia del rigetto ministeriale sia del conseguente scioglimento del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Partecipa al concorso con titoli conseguiti all’estero e ottiene una cattedra ad Aprilia
La docente protagonista dell’intricata vicenda burocratica insegnava presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia. L’insegnante aveva ottenuto nel Regno Unito l’abilitazione all’insegnamento necessaria per svolgere attività didattica in Italia.
Nel 2020 l’insegnante aveva partecipato al concorso ordinario per docenti della scuola secondaria. Per partecipare al concorso aveva presentato il titolo abilitante conseguito all’estero, che era stato considerato valido per accedere al concorso.
Il 22 gennaio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito però aveva respinto l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita nel Regno Unito.
A questo primo provvedimento aveva fatto seguito, nell’ottobre successivo, un nuovo decreto di rigetto da parte del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione.
Il licenziamento e il ricorso al TAR
In applicazione di tale diniego, il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia aveva quindi disposto, il 3 novembre 2025, la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato della docente.
Contro questa sequenza di atti la professoressa ha presentato ricorso al TAR, chiedendo anche la sospensione urgente degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il confronto tra i diversi percorsi formativi tra l’Italia e l’estero
Nell’ordinanza, adottata dopo la camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Tribunale evidenzia come l’Amministrazione, nel rigettare i titoli della docente ad Aprilia, si sia basata sull’esame del percorso formativo estero e sul confronto con i contenuti dei percorsi abilitanti italiani previsti per la specifica classe di concorso, la AB-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado”.
I giudici amministrativi hanno ritenuto necessario rinviare alla fase di merito la valutazione approfondita della questione.
Hanno inoltre sottolineato come resti aperto il tema della possibilità di colmare le eventuali differenze tra i percorsi formativi attraverso le misure compensative previste dal decreto legislativo n. 206 del 2007.
Il decreto riguarda proprio il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Paesi UE per l’accesso e l’esercizio delle professioni regolamentate in Italia, comprese quelle insegnanti. All’epoca del conseguimento del titolo, il Regno Unito ancora non era uscito dall’UE.
Il TAR prende tempo e sospende in via cautelare il licenziamento
Tutti questi aspetti secondo il Tar meritano un esame più approfondito e non possono essere risolti nella sola fase cautelare. Per questo hanno ritenuto necessario rinviare alla fase di merito la valutazione approfondita della questione.
Decisivo, ai fini della sospensione del licenziamento, è stato però il profilo del cosiddetto periculum in mora.
Con periculum in mora (dal latino: “pericolo nel ritardo”) si indica il pericolo che un ritardo nell’agire possa causare un danno grave e irreparabile a un diritto. È un requisito fondamentale per ottenere provvedimenti cautelari e d’urgenza. In parole povere, se il giudice non interviene subito, il ricorrente può perdere un diritto, in questo caso il posto di lavoro.
Nel 2020 il titolo era stato riconosciuto valido
Decisiva per la decisione del TAR di sospendere il licenziamento, fino ad una più approfondita valutazione, è stato il fatto che nel concorso del 2020 il titolo della docente era stato accettato.
Il Tribunale ha ritenuto prevalente il grave e attuale pregiudizio subito dalla docente, destinataria di un provvedimento di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, anche alla luce del lungo tempo trascorso dall’esito del concorso ordinario bandito nel 2020, nell’ambito del quale il titolo abilitante era stato dichiarato e valutato.
Un elemento che rafforza, secondo i giudici, la posizione giuridica dell’insegnante, anche considerando che per l’anno scolastico 2025/2026 era in corso un contratto di insegnamento.
Per queste ragioni il TAR ha deciso di confermare il precedente decreto cautelare già adottato e di sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha inoltre compensato le spese della fase cautelare in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla materia del riconoscimento dei titoli esteri.
Tutto rinviato a luglio 2026
Nella parte conclusiva dell’ordinanza, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha stabilito:
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto, conferma il decreto cautelare di accoglimento e sospende i provvedimenti impugnati, come meglio specificati in epigrafe. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026”.
La decisione definitiva sulla vicenda è dunque rinviata all’estate del prossimo anno, quando il TAR entrerà nel merito del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento della docente titolare di una cattedra ad Aprilia e si pronuncerà sulla legittimità del licenziamento. Il licenziamento nel frattempo rimane dunque congelato.
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