Con la sentenza pubblicata il 29 dicembre, i giudici hanno confermato due punti chiave:
- la multa da 20mila euro recapitata dal Comune di Ariccia ai proprietari per la mancata demolizione
- la possibilità per il Comune stesso di acquisire senza ostacoli l’immobile e l’area al proprio patrimonio, dopo anni di contenziosi e ordinanze ignorate.
Una storia lunga: il primo “alt” del Comune risale a oltre 20 anni fa
Il Comune di Ariccia, dopo aver contestato l’abuso e ordinato di demolire, ha proceduto sia a emettere la sanzione economica che con l’acquisizione: è un atto dovuto dal quale non può esimersi.
Il TAR del Lazio ha detto ora che quelle decisioni sono legittime. Risultato: oltre alla multa, i proprietari dovranno pagare anche 2.500 euro di spese legali al Comune. E l’ente locale può portare avanti i passaggi per rendere effettiva l’acquisizione.
Qui sta il punto politico: non è un caso nato di recente. Il fascicolo racconta una vicenda che inizia almeno nei primi anni duemila.
Nella ricostruzione dei provvedimenti citati nella sentenza dai giudici, compaiono ordinanze comunali già nel 2004, poi nel 2005 e nel 2007, fino ad arrivare a un’ulteriore ordinanza nel 2010. In sostanza, parliamo di una casa che — tra strutture, ampliamenti e pertinenze — risulta “in piedi” e contestata da oltre 20 anni, per la precisione dal 1985-1986.
Il nodo condono: bocciato e seguito da richiesta di demolizione
Nel frattempo i proprietari hanno provato anche la strada del condono edilizio: un’istanza era stata infatti presentata anni fa dal precedente proprietario per regolarizzare almeno una parte delle opere.
Ma il Comune di Ariccia ha chiuso la porta con un diniego del 23 dicembre 2015. Da lì è iniziata una nuova fase di scontro: quando un condono non arriva, l’amministrazione torna a far valere la linea dura. E infatti, pochi mesi dopo, il 7 aprile 2016, è stata firmata l’ordinanza che intima la demolizione.
L’ordine del 2016 ignorato
I giudici del Tribunale hanno insistito su un passaggio preciso: la multa da 20mila euro non è “generica”, ma legata all’ordine di demolizione del 2016, che specificava dovessero essere smantellate opere quali:
- un manufatto ad uso deposito
- un bagno di dimensioni pari a m. 1.60 x 3.40 x 2.85 h
- una tettoia di dimensioni pari a m. 4.00 x 7.10 (+ 1.70 sporto) x 2.80 h
- un manufatto residenziale di circa mq. 85.00
- un portico di m. 3.10 x 2.10 x 2.60 h
- un pergolato di m. 5.80 x 4.40 x 2.70h
realizzati su immobili ad uso residenziale già oggetto di precedenti ordinanze.
Secondo gli atti, il Comune ha verificato il mancato rispetto dell’ordinanza con un accertamento del 2 dicembre 2016, quando i termini per intervenire erano già scaduti da tempo.
Da quel momento la vicenda si è incanalata verso conseguenze ancora più severe: sanzioni e, soprattutto, acquisizione. In chiave politica è il messaggio più forte: “se non demolisci, non resta tutto com’è”.
Sequestro e impossibilità di demolire: perché il Tribunale non li ha seguiti
I proprietari nel loro ricorso al TAR hanno sostenuto che c’erano stati sequestri penali e che demolire avrebbe potuto significare violare vincoli giudiziari.
Il Tribunale, però, non si è convinto, rilevando che:
“In base alla giurisprudenza di questo Consiglio, la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua
eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori emanati”.
Il sequestro non blocca automaticamente tutto.
E adesso? C’è ancora la strada dell’appello
Questa è una decisione importante, ma va detto chiaramente: è una sentenza di primo grado.
I proprietari hanno facoltà di presentare appello contro questa decisione davanti al Consiglio di Stato, nei termini previsti dalla legge.
Nel frattempo, però, la pronuncia del TAR del Lazio rafforza la posizione del Comune di Ariccia: in un territorio delicato come quello dei Castelli Romani, l’abusivismo edilizio non è solo un tema “di carte”, ma un banco di prova politico su equità, regole e tutela del paesaggio.
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