Il Tar del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dall’uomo, primo maresciallo dell’Aeronautica militare di Ardea in congedo.
La richiesta di riconoscimento della cardiopatia per cause di servizio
Il militare chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due gravi patologie cardiache da cui era affetto e richiedeva il relativo indennizzo.
L’uomo riteneva infatti che tali patologie fossero legate allo stress lavorativo per il servizio complessivamente prestato durante tutta la sua carriera da Sottufficiale del Corpo dell’Aeronautica, da ultimo nella base di Pratica di Mare.
Il militare, ormai in congedo e residente ad Ardea, reclamava di essere stato sottoposto ad un ingente livello di stress presso i vari Enti dove aveva prestato servizio. Denunciava incarichi svolti, a suo dire, senza limiti di orari e con condizioni meteorologiche e ambientali non sempre ottimali.
Tutto ciò sarebbe stato causa di una cardiopatia ischemica da coronaropatia multivasale, trattata con angioplastica e stent, e di ipertensione arteriosa.
Per queste patologie il Ministero della Difesa aveva però espresso parere negativo nel marzo 2022, sulla base delle valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Il militare riteneva di essere vittima di ingiustizia
A seguito del rifiuto da parte del Ministero, l’uomo aveva fatto ricorso al TAR del Lazio.
Il militare riteneva di essere vittima di un’ingiustizia. Aveva perciò impugnato il decreto del Ministero censurandolo per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Nell’impugnare il parere negativo del Ministero denunciava:
“Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento”.
Il TAR ribadisce: le patologie del militare non sono riconducibili a cause di servizio
Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza pronunciata dopo l’udienza pubblica del 22 dicembre 2025, ha confermato integralmente la posizione del Ministero e respinto il ricorso.
I giudici hanno richiamato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) rappresenta l’organo centrale e definitivo nell’accertamento del nesso tra infermità e servizio.
E tale comitato aveva decretato che le patologie addotte dal militare non potessero riconoscersi come dipendenti da causa di servizio.
Il parere del CVCS, frutto di una valutazione tecnica e multifattoriale, è vincolante per l’Amministrazione. Può essere sindacato dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della legittimità, non nel merito delle valutazioni medico-legali.
In poche parole: il TAR non può entrare nella valutazione medica, ma solo valutare se il procedimento di valutazione si sia svolto in assenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenze istruttorie.
Nel caso specifico i giudici non hanno rilevato elementi probatori tali da dimostrare in modo inconfutabile che la valutazione del CVCS fosse “abnormemente illogica”.
Il parere medico: cardiopatia e pressione alta dipendono da molti fattori tra cui il fumo e l’alimentazione ricca di grassi
Il TAR ha ritenuto dunque che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio abbia svolto un’analisi completa e coerente. E l’esito di tale analisi è stato l’esclusione della dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal militare. Tali patologie infatti hanno cause multifattoriali.
Come espresso dal CVCS, la cardiopatia ischemica da coronaropatia multivasale è riconducibile a un’insufficiente irrorazione del miocardio derivante da fatti ateromatosi della parete arteriosa. Ovvero dalla presenza di placche.
Questa condizione affonda le proprie radici in fattori soggettivi e costituzionali del tutto estranei alla prestazione lavorativa. Tra i fattori soggettivi in esame, la pregressa abitudine al fumo del militare (abbandonata solo nel 2019), lo stato di dislipidemia (alterazione dei livelli di grassi nel sangue) e l’ipertensione arteriosa.
Anche riguardo l’ipertensione arteriosa, l’organo di verifica ha sottolineato la genesi multifattoriale del disturbo. Tra i vari fattori all’origine del disturbo c’è la familiarità. E dall’esame è risultato che anche il padre, la madre e la nonna del soggetto erano affetti da analoghe patologie. Altri fattori di rischio sono poi l’età anagrafica e uno stile di vita non esente da fattori di rischio individuali.
In estrema sintesi: l’uomo era fumatore, aveva un’alimentazione ricca di grassi, faceva vita sedentaria, aveva casi in famiglia di ipertensione.
Per il comitato di valutazione non è dunque lo stress lavorativo la causa delle patologie del militare.
Nessuno stress fuori dall’ordinario nell’attività lavorativa del militare
Nella sentenza del TAR si legge chiaramente che “nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante”.
Insomma, l’attività del militare non era nulla di fuori dall’ordinario, “non essendo stati documentati eventi eccezionali o situazioni di surmenage che superino l’ordinarietà dei compiti d’istituto“.
La sentenza sottolinea come un certo livello di stress e di disagio sia intrinseco all’attività svolta nelle Forze Armate e non possa, di per sé, essere elevato a concausa di patologie complesse, in assenza di condizioni straordinarie debitamente documentate.
Da qui la decisione di respingere il ricorso in tutte le sue parti.
Il Tar ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in poco più di 3.300 euro, oltre accessori, in favore dei Ministeri della Difesa e dell’Economia.
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