La controversia nasce da un contratto di concessione stipulato nel 2009, con il quale il Comune di Latina aveva concesso per sei anni l’utilizzo temporaneo di un terreno destinato a viabilità e parcheggi, imponendo però un vincolo chiaro: il divieto di realizzare opere fisse.
Nonostante ciò, sul lotto venne costruito un muretto in cemento armato alto circa 70 centimetri, corredato da un cancello. A seguito di un esposto, il Comune di Latina accertò l’abuso e adottò un’ordinanza di demolizione nel 2010, rimasta però inapplicata.
Nel 2017 scattò anche la sanzione pecuniaria.
Il ricorso e le due pronunce
Il ricorrente aveva impugnato sia l’ordine di demolizione sia la sanzione, sostenendo – tra le altre cose – che l’opera fosse prevista dal contratto di concessione, che fosse sufficiente una semplice D.I.A. (denuncia di inizio attività) e che il diritto del Comune di Latina a riscuotere la sanzione fosse prescritto.
Contestate anche le modalità di notifica degli atti e la mancata partecipazione procedimentale.
Il Tar del Lazio aveva già respinto il ricorso, ritenendo legittima l’azione del Comune. Il Consiglio di Stato ha ora confermato integralmente quella decisione, chiarendo alcuni punti chiave.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che un muro di recinzione in muratura non può essere equiparato a una semplice rete metallica: per struttura, consistenza e impatto sul territorio, si tratta di una vera e propria “nuova costruzione”, che richiede il permesso di costruire.
Né il contratto di concessione né la planimetria allegata potevano autorizzare automaticamente la realizzazione di un’opera fissa in assenza di un titolo edilizio.
Nessuna prescrizione
Quanto alla prescrizione, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in materia di abusi edilizi, la sanzione pecuniaria è strumentale alla repressione dell’illecito: finché l’abuso permane, la prescrizione non decorre.
Il termine quinquennale inizia solo quando l’opera abusiva viene demolita o regolarizzata, circostanza che nel caso di specie non si è mai verificata.
Respinte anche le censure sulle notifiche: eventuali vizi nella notifica non incidono sulla legittimità dell’atto amministrativo, ma solo sulla decorrenza dei termini per impugnarlo.
Poiché il ricorrente aveva comunque esercitato il proprio diritto di difesa, dimostrando piena conoscenza degli atti, non vi era spazio per dichiararne la nullità.
Inoltre, molte delle contestazioni relative all’ordinanza di demolizione e al verbale di inottemperanza sono state giudicate tardive, perché sollevate anni dopo la notifica.
Infine, i giudici hanno ritenuto corretta anche la condanna al pagamento di 3.000 euro di spese legali, quale naturale conseguenza della soccombenza.
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