La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio Cooperative Sociali Castel Sangallo contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva escluso la responsabilità del Comune di Nettuno nella vicenda della Casa di Riposo G. Tosi.
Il Consorzio aveva chiesto di ottenere il pagamento di un credito di oltre 370mila euro (più interessi) legato a un contratto di servizi per l’assistenza agli anziani.
La vicenda della Casa di Riposo G. Tosi
Il contenzioso risale al 2007, quando il Consorzio ottenne un decreto ingiuntivo per euro 370.571,16 nei confronti della Casa di Riposo comunale.
La struttura eccepì l’esistenza di una clausola arbitrale e il Tribunale di Anzio nel 2009 revocò il decreto, rinviando la causa all’arbitrato.
Nel frattempo, il Comune di Nettuno, con un’ordinanza sindacale, aveva disposto la chiusura della Casa di Riposo e la revoca del Consiglio di amministrazione, subentrando formalmente nelle posizioni attive e passive dell’ente.
Nonostante ciò, il Consorzio aveva tentato di ottenere il pagamento direttamente dal Comune di Nettuno, sostenendo che la Casa di Riposo fosse un organismo strumentale del Comune stesso, finanziato con risorse pubbliche e quindi soggetto alla responsabilità patrimoniale diretta dell’ente locale.
Secondo il ricorrente, il fatto che il Comune di Nettuno avesse partecipato alla nomina dell’arbitro confermava la legittimazione passiva del Comune.
Il contenzioso con il Comune di Nettuno
La Corte d’Appello aveva respinto questa tesi, confermando che la Casa di Riposo, pur essendo un organismo strumentale del Comune, possiede autonomia gestionale, patrimoniale e soggettività giuridica distinta.
Inoltre:
“il Tribunale dichiarava infondata la pretesa azionata nei confronti del Comune di Nettuno ritenendo che, non essendo stata deliberata la cessazione dell’Istituzione, non si fosse verificato il subentro del Comune in tutte le posizioni dell’Istituzione”.
In altre parole, la responsabilità dei debiti non ricade sul Comune di Nettuno, ma rimane in capo alla Casa di Riposo stessa.
La decisione si fonda sul quadro normativo delle “istituzioni” ex legge 142/1990, che attribuisce agli enti locali la funzione di controllo e sostegno, ma non il subentro automatico in tutte le posizioni giuridiche e finanziarie.
Il Consorzio ha impugnato la sentenza, ma la Corte di Cassazione ha confermato l’esclusione di responsabilità del Comune di Nettuno, rilevando che il ricorso si limitava a contestare fatti e valutazioni dei giudici di merito e non sollevava questioni di diritto sufficienti a giustificare l’ammissione del ricorso stesso.
In base alla legge, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili, come avvenuto in questo caso.
Il Consorzio è stato inoltre condannato a pagare 2.500 euro alla cassa delle ammende. Nessuna decisione è stata presa sulle spese del giudizio, vista l’assenza di difesa del Comune di Nettuno nel procedimento davanti alla Cassazione.
Leggi anche: Nettuno, deciso il futuro della ex casa di riposo Tosi: cosa diventerà























