Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso dei due privati proprietari dell’immobile abusivo e ha confermato l’atto comunale che fa scattare il passaggio di proprietà. In soldoni, un immobile che, di fatto, era diventato un’abitazione “vista Lago Albano” passa ora sotto controllo pubblico.
I giudici hanno oscurato tutti i dati relativi ai proprietari e all’ubicazione dell’immobile.
Cos’era quella costruzione: un prefabbricato “abitato” e un pezzo di giardino
Dagli accertamenti richiamati in sentenza emerge il profilo dell’abuso. Un prefabbricato in legno di circa 50 metri quadrati, ricadente in zona di PRG E3 “zone agricole speciali (aree di sponda del lago), così descritto:
“Struttura modello “prefabbricato” in legno a pianta rettangolare con copertura a doppia falda. L’opera ha dimensioni complessive di 48 mq circa sviluppate in 8,00 m nel lato maggiore e circa 6,00 m nel lato minore con un’altezza di circa 3,5 m al colmo.
Al momento dell’accertamento la struttura risulta definita in ogni sua parte ovvero risultano presenti porta di ingresso, finestre, allacciamento all’energia elettrica ed acqua, elettrodomestici, mobilio. Si sviluppa in n. 3 vani (sala principale dopo l’ingresso, bagno e camera da letto”.
Nelle vicinanze risultava anche un piccolo vano accessorio (tipo ripostiglio) e un muretto di contenimento. L’acquisizione riguarda anche l’area funzionale collegata: in totale, 480 metri quadrati destinati ora a diventare bene pubblico.
La difesa cita anche la Corte Europea
I proprietari hanno rispettato l’ordine di demolizione del Comune di Castel Gandolfo del 24/04/2013 solo in relazione al ripostiglio. Pertanto, dopo i controlli, è scattata l’automatica acquisizione a patrimonio pubblico delle opere abusive non demolite, oltre a un’area 10 volte quella dell’abuso.
I proprietari si sono opposti ricorrendo al TAR del Lazio denunciando varie violazioni e facendo riferimento persino a sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU), poiché avevano dichiarato di essere in condizioni economiche disagiate e di vivere appunto in quell’immobile.
Il TAR ha però dichiarato inammissibile il ricorso.
Perché qui la stretta è più dura: la sponda del lago è zona “speciale”
La vicenda non si gioca in un luogo qualunque. Castel Gandolfo si affaccia sul Lago Albano, nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani: un’area dove ambiente e paesaggio sono parte dell’identità (e dell’economia turistica) del territorio.
Proprio per questo, le sponde del lago rientrano in una zonizzazione urbanistica con limiti molto stringenti (la sottozona “E3”, aree di sponda), pensata per evitare nuove pressioni edilizie su un contesto delicato.
La regola che fa scattare l’acquisizione: “90 giorni” e poi passa al Comune
Il TAR si muove lungo una linea ormai consolidata: quando un’ordinanza di demolizione non viene rispettata nei tempi previsti, l’acquisizione al patrimonio comunale scatta come conseguenza prevista dalla legge. Non è una opzione, ma un obbligo per l’amministrazione.
È la logica ribadita anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: superato il termine, il bene può passare al Comune per ripristinare la legalità urbanistica.
Il nodo sociale (e il messaggio pubblico): la necessità abitativa non “salva” l’abuso
Uno dei punti più sensibili, in casi come questo, è l’uso dell’immobile come abitazione.
La sentenza, però, è netta nel distinguere il tema sociale dal destino giuridico dell’abuso: il bisogno di casa va affrontato con strumenti pubblici dedicati (welfare e accesso agli alloggi), non trasformando una costruzione irregolare in un diritto acquisito.
È un passaggio che pesa anche nel dibattito locale: la tutela del paesaggio e delle regole urbanistiche viene considerata interesse collettivo primario, soprattutto sulle rive del lago.
Cosa succede adesso: destinazione pubblica e conto finale della causa
Con il ricorso respinto, per il Comune di Castel Gandolfo si apre la fase operativa: completare i passaggi necessari a rendere pienamente efficace l’acquisizione e decidere la destinazione d’uso pubblica dell’area, in coerenza con i vincoli della sponda del lago.
Nel frattempo, il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento di 2.000 euro di spese legali in favore dell’amministrazione comunale gandolfina.
Il segnale politico-amministrativo, al di là del caso specifico, è chiaro: sulle sponde del Lago Albano l’abusivismo non è più “tollerato dal tempo”, e può finire — letteralmente — nel patrimonio di tutti.
Leggi anche: Collasso del Lago Albano, Gualtieri autorizza Acea a 2 anni di prelievi senza freni. I Castelli Romani insorgono























