Tradotto: non solo la tassa resta in piedi, ma vale anche per una “casa per ferie” gestita da un ente ecclesiastico, questo hanno stabilito i giudici.
A presentare il ricorso era stata una delle più note e grandi Casa per ferie religiose attive ai Castelli Romani, forse la più grande, Il Carmelo di Ciampino.
La condanna del Tribunale obbliga anche la struttura religiosa a pagare al Comune di Ciampino le spese legali (quantificate in 6.000 euro) e, soprattutto, espone un principio politicamente esplosivo prima ancora che giuridico: l’ospitalità religiosa non apre corsie preferenziali automatiche sul fronte fiscale.
Le ragioni dei ricorrenti e quelle della politica
Il punto non è solo Ciampino, è tutto il Lazio.
I ricorrenti avevano portato a sostegno delle proprie tesi il Decreto legislativo 23/2011 che recita:
“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno sino a 5 euro per notte di soggiorno”.
Pertanto la tassa di soggiorno, secondo i ricorrenti, non poteva essere istituita in quel territorio, in quanto Ciampino:
“non è comune capoluogo di provincia; non partecipa ad Unione di Comuni; non è Città d’arte; non ha beni culturali che possano fregiarsi di tale qualificazione [..]; non risulta da alcun registro avente valenza giuridica come città turistica di alcun tipo”.
Da alcuni anni, però, per la precisione del 2018 (Giunta Zingaretti bis), la Regione Lazio ha scelto una strada precisa: considerare, ai fini dell’imposta di soggiorno, tutti i Comuni del Lazio come “turistici”.
Una scelta che cambia i rapporti di forza tra Comuni e contribuenti. Non serve più essere capoluogo o città d’arte per accedere alla leva fiscale, basta rientrare nel perimetro regionale.
Politicamente è un messaggio netto: in un’area che vive l’effetto Roma, aeroporti e mobilità, il turismo non è più un’etichetta “di prestigio”, ma una categoria amministrativa che produce entrate e, quindi, decisioni.
Il Tribunale: niente esenzioni “automatiche” per chi viene per fede
Il TAR, inoltre, non ha accettato la tesi più identitaria del ricorso: l’idea che la tassa debba colpire solo chi viaggia “per turismo”.
L’Ente religioso sosteneva che, in applicazione della normativa nazionale:
“tra le ipotesi di esclusione (della tassa di soggiorno, ndr) dovevano essere previsti i soggetti che soggiornano per finalità non turistiche tra i quali i partecipanti agli eventi di formazione spirituale e di culto e/o ospitati nelle strutture de qua per finalità di culto ed ecclesiali”.
Ma il Regolamento comunale di Ciampino riporta esattamente:
“Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie”.
Per il giudice il discrimine è quindi piuttosto semplice: conta il fatto oggettivo del pernottamento in una struttura ricettiva, non la motivazione del soggiorno.
Ritiri spirituali, incontri di formazione, gruppi religiosi: se dormono lì, e se non rientrano in esenzioni specifiche previste dal Comune, la tassa si applica a tutti.
Il Carmelo, ospitalità strutturata
La Casa per Ferie “Il Carmelo” di Ciampino viene presentata come luogo di ospitalità per incontri religiosi e gruppi.
Ma l’organizzazione racconta un modello di accoglienza completo: camere con bagno da 1 a 5 posti letto, ristorazione con cucina interna e servizio ai tavoli, sale congressi e conferenze per incontri di varie dimensioni.
Non è un dettaglio: quando una struttura intercetta flussi organizzati, diventa inevitabilmente un nodo di responsabilità amministrative: registrazioni, rendicontazioni, riscossioni. E l’imposta di soggiorno, secondo i giudici, si innesta proprio lì.
La tassa di soggiorno è diventata un “tesoretto”
Questa storia si colloca in un contesto più ampio: l’imposta di soggiorno, negli ultimi anni, è diventata una delle entrate più “politiche” per i Comuni, soprattutto nei territori a forte mobilità.
È una tassa che cresce quando crescono i flussi e che, proprio per questo, viene difesa con decisione dalle amministrazioni: perché finanzia servizi, manutenzioni, pressione sui trasporti, decoro urbano.
A maggior ragione nell’area romana, dove l’accoglienza è una questione di sistema e non solo di mercato: chi ospita — alberghi, B&B, case per ferie — contribuisce, indirettamente, all’equilibrio di una macchina pubblica sotto stress.
Come si spendono quei soldi
Per le strutture religiose (e non solo) il messaggio è lineare: se rientri nella categoria “ricettivo”, rientri anche nelle responsabilità connesse.
Per i Comuni, invece, la partita è doppia: da un lato la capacità di far rispettare regole e controlli, dall’altro la credibilità sull’uso del gettito.
Perché il vero terreno politico — quello che decide consenso e conflitto — non è solo “chi paga”, ma cosa torna indietro ai cittadini: servizi pubblici locali migliori, manutenzione, gestione dei flussi, sostegno all’accoglienza.
L’imposta di soggiorno non è più una micro-tassa: è un termometro di governance locale. E questa sentenza, ai Castelli Romani, alza la temperatura.
La Casa per ferie ha naturalmente la facoltà di presentare ricorso al Consiglio di Stato, secondo ed ultimo grado della Giustizia amministrativa, contro tale sentenza.
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