Per il noto ristorante è stata realizzata dal signor R.D.P.S. una rampa per superare le barriere architettoniche. Il Comune di Nettuno chiede di demolirla. Colui che ha costruito la rampa presenta delle proprie argomentazioni che il Comune accetta. La diffida a demolire viene dunque annullata.
A questo punto, però, un Avvocato co-proprietario di quella porzione condominiale dove è stata realizzata la rampa chiede al Comune di Nettuno di confermare la diffida a demolire, fornendo altre argomentazioni. Il Comune resta sulla sua posizione: quella rampa è regolare.
L’avvocato insoddisfatto si rivolge dunque al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.
L’ordine a demolire e il ripensamento del Comune di Nettuno
Tutto ha avuto origine nel maggio 2022, quando il Comune di Nettuno inviò a R.D.P.S., comproprietario del cortile, una diffida a demolire un marciapiede rialzato di circa 50 centimetri, dotato di tre gradini, una rampetta e una pavimentazione con ringhiera metallica.
L’area, di circa 56 metri quadrati, conduceva dalla strada all’ingresso del ristorante.
Secondo il Comune, il manufatto era stato realizzato su proprietà privata senza alcun titolo edilizio valido, configurando così un intervento abusivo.
Dopo più di un anno, nel giugno 2023, il Comune decise di revocare la diffida, ritenendo che l’opera potesse rientrare tra quelle esenti da autorizzazione paesaggistica, in quanto finalizzata al superamento di barriere architettoniche.
La decisione si basava su una relazione tecnica prodotta dai gestori del ristorante, che motivava come la struttura consentisse l’accesso al locale per persone con disabilità.
La protesta e poi ricorso al TAR
L’Avvocato, co-proprietario dell’area interessata, tuttavia, venne a conoscenza della revoca solo nel gennaio 2025, dopo aver richiesto accesso agli atti, e presentò subito una richiesta di revisione in autotutela, cioè chiese al Comune di annullare la revoca e ordinare la demolizione della rampa.
Il Comune di Nettuno a febbraio 2025 ha rigettato la richiesta dell’Avvocato, confermando che
“l’opera in contestazione – classificata come “rampa e viale di accesso” – assolverebbe alla funzione di intervento di superamento delle barriere architettoniche”.
A questo punto il ricorrente si è rivolto al TAR, contestando la qualificazione dell’opera come semplice rampa.
Secondo il privato, la piattaforma rialzata non solo era troppo ampia per essere considerata un intervento di abbattimento barriere, ma veniva effettivamente utilizzata come spazio esterno del ristorante, con tavolini e sedie, configurando un cambio di destinazione d’uso non autorizzato.
Inoltre, l’atto di revoca era basato esclusivamente sulla relazione tecnica dei gestori del ristorante, senza alcun approfondimento dell’amministrazione sulla reale natura e funzione dell’opera. Cioè il Comune di Nettuno aveva accettato la documentazione senza fare poi alcun controllo.
La difesa del Comune di nettuno
I giudici hanno riportato nella sentenza che:
“Nelle memorie difensive del Comune si argomenta che la rampa e il vialetto sono funzionali esclusivamente a consentire l’accesso al ristorante e non risultano affatto destinate ad attività commerciali, escludendo che vi sia stato un cambio di destinazione d’uso.
La difesa comunale contesta la documentazione fotografica che ritrarrebbe tale area esterna come dotata di arredi (tavoli, sedie e ombrelloni) adibiti all’attività di ristorazione, in quanto essa “sembra riprodurre una situazione occasionale e comunque mai autorizzata dall’Ente che, in ogni caso, appare circoscritta ad un periodo stagionale caratterizzato da un clima particolarmente favorevole”.
Il Comune di Nettuno insiste poi, nonostante le fotografie mostrino la presenza di sedie e tavolini sulla rampa, che:
“l’eventuale uso improprio riferibile all’esercente La Terrazza s.r.l.s. non potrà pregiudicare la legittimità di un’opera realizzata dal proprietario a
soddisfazione di un interesse pubblico”.
Come dire: l’autorizzazione ha rispettato tutte le norme, se poi il ristorante ne fa un uso improprio non vuol dire che la rampa debba essere demolita.
La decisione dei giudici
I giudici del TAR però non hanno accettato l’interpretazione del Comune di Nettuno, smentendola su più fronti:
“Appare dunque evidente che tale intervento ha determinato una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, in area oltretutto vincolata, che trascende (per le significative dimensioni e consistenza) dal concetto di semplice “rampa.
L’opera in contestazione non risulta propriamente qualificabile in termini di infrastruttura volta al superamento delle barriere architettoniche.
Non si comprende né la sua notevole estensione, né il motivo per cui, accanto al vialetto digradante, siano stati realizzati tre gradini, che certamente costituiscono un ostacolo per soggetti affetti da disabilità motoria)”.
Dopo aver esaminato le memorie, la documentazione fotografica e i sopralluoghi precedenti, il TAR ha dunque stabilito che l’opera ha effettivamente modificato in modo significativo lo stato dei luoghi, superando il semplice concetto di rampa e configurando un’area sopraelevata di notevoli dimensioni.
La difesa del Comune di Nettuno è stata quindi giudicata priva di adeguata istruttoria e motivazione.
Cosa succede ora
Con la sentenza definitiva, il TAR ha annullato le note comunali che revocavano la diffida, ripristinando l’efficacia dell’ordine di demolizione originario.
L’amministrazione di Nettuno è stata anche condannata a versare 2.000 euro al ricorrente a titolo di spese di lite. Le spese verso gli altri soggetti coinvolti sono state compensate.
Il signor R.D.P.S. potrà naturalmente appellarsi al secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato.
Altra possibilità è che la rampa venga demolita nell’attuale forma e poi ricostruita secondo i termini indicati dalla sentenza del TAR.
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