Il Tribunale Amministrativo Regionale Amministrativo (TAR) per il Lazio ha confermato il diniego della cittadinanza italiana a un medico residente da anni in Italia, che aveva presentato domanda nel 2022.
La decisione si basa soprattutto su un procedimento penale ancora pendente per omicidio colposo a carico dell’interessato e dell’equipe sanitaria di cui faceva parte, relativo al decesso di un paziente nel maggio 2022.
Una notizia di reato all’Autorità Giudiziaria inserita dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina.
Un processo che non si è ancora concluso, ma che è bastato per respingere la domanda di cittadinanza.
Le motivazioni del TAR
Secondo il TAR del Lazio, la pendenza di tale procedimento ha avuto un peso determinante nel giudizio dell’amministrazione:
“La valutazione della condotta penalmente rilevante – si legge nella sentenza – costituisce uno degli elementi chiave ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, considerato l’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento e la natura irrevocabile dello status di cittadino italiano”.
Oltre alla questione penale, il Ministero dell’Interno aveva preso in considerazione anche i redditi del ricorrente, risultati inferiori ai parametri richiesti dalla legge per il nucleo familiare, quindi meno di 12mila euro l’anno.
Il medico aveva fatto notare di poter cumulare i redditi con quelli della moglie e di essere integrato nel tessuto sociale italiano, avendo studiato, lavorato e fondato una famiglia in Italia.
Requisiti minimi soddisfatti, ma non sufficienti
Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che questi elementi, seppur positivi, non fossero sufficienti a superare il giudizio di discrezionalità dell’amministrazione.
Scrivono infatti i giudici nella sentenza:
“Quanto esposto in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza vale, pertanto, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante.
Si tratta, dunque, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza”.
Il suggerimento dei giudici
La sentenza sottolinea inoltre che la vicinanza temporale dei fatti contestati alla presentazione della domanda di cittadinanza – avvenuta pochi mesi dopo l’episodio penale per cui è in atto un processo a Latina – rafforza la valutazione negativa sul possesso del requisito di condotta irreprensibile, richiesto dalla legge.
Il principio di presunzione di non colpevolezza, tipico del diritto penale, non trova applicazione automatica nel procedimento amministrativo per la cittadinanza, che deve tutelare l’interesse collettivo.
Il TAR ha respinto dunque il ricorso, ma ha aggiunto anche un suggerimento:
“In ogni caso, a tutela della posizione del ricorrente, il Collegio rileva che l’avversato diniego non impedisce di reiterare la domanda, presentandola anche a diverso titolo, in ipotesi, iure matrimonii, dal momento che ha contratto matrimonio nel 2022 con una cittadina italiana”.
In pratica sono gli stessi giudici a suggerire al medico quale altra strada potrebbe portare alla cittadinanza in maniera più sicura e veloce.
Inoltre, il medico non è stato condannato a pagare le spese legali, che sono state compensate.
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