Il punto non è una scelta commerciale, ma un provvedimento amministrativo che arriva da lontano e che, dopo mesi di carte e contestazioni, produce un effetto netto: l’autorizzazione viene soppressa e l’attività deve rinunciare a quella fetta di servizio di prossimità che, in un centro cittadino, fa la differenza. Il titolare della struttura ha perso il ‘patentino’.
Cos’è il “patentino” e perché incide sugli incassi
Il “patentino” è l’autorizzazione che consente a un esercizio come un bar di vendere tabacchi e valori bollati pur non essendo una tabaccheria.
È una formula pensata per ampliare il servizio ai cittadini, soprattutto dove la richiesta è alta o la rivendita ordinaria può risultare meno comoda per una parte dell’utenza.
Per un’attività in piazza, però, non è solo un servizio: è un moltiplicatore di ingressi, un richiamo continuo, un modo per tenere la clientela “al banco” anche per consumazioni e altri acquisti rapidi.
Il nodo decisivo: 44 metri contro la soglia dei 100
La vicenda gira intorno a un numero: 44 metri. Secondo quanto ricostruito negli atti, la distanza tra il bar di piazza Frasconi e la rivendita ordinaria più vicina risulterebbe inferiore al limite minimo previsto dalla normativa: 100 metri.
Qui scatta la regola che l’amministrazione considera decisiva: se un’altra rivendita ordinaria è troppo vicina, il patentino non può essere rilasciato.
Una misura apparentemente “tecnica”, ma che in realtà servirebbe a evitare sovrapposizioni e concorrenza diretta con la tabaccheria di riferimento.
La difesa del bar: “non basta una distanza, serve una valutazione”
Dall’altra parte, società e persona coinvolti nella vicenda hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contestando vari punti.
La linea difensiva sostiene che la questione della distanza interviene negli atti di rilascio dei patentini, non nelle fasi di rinnovo e poiché la norma che ha introdotto tale limite è arrivata dopo, non può essere retroattiva, cioè applicata a una autorizzazione più vecchia.
Altro tema contestato è dato dal fatto che la distanza non dovrebbe funzionare come una ghigliottina automatica.
Richiamandosi ad una sentenza della Corte di Giustizia e a una direttiva del Parlamento Europeo risalente al 2006, i ricorrenti sottolineano:
“l’incompatibilità con la direttiva sopra menzionata di una disciplina nazionale che prevedesse la distanza minima di 100 m quale criterio automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo del patentino”.
La società ricorrente contesta in pratica la mancanza di una
“mancata effettuazione di una valutazione più ampia rispetto ai riflessi positivi nell’erogazione del servizio tramite il patentino”.
E oltre al servizio reso ai cittadini, non sarebbero state prese in considerazione l’utilità concreta per l’utenza, la storia amministrativa del titolo e la coerenza dell’azione pubblica.
Tutto ciò avrebbe richiesto un’istruttoria più robusta.
Il colpo di scena: la causa non entra nel merito
Il passaggio più duro, però, arriva quando la partita sembra avvicinarsi al “dunque” definitivo: il giudizio si ferma prima ancora di affrontare il cuore del problema.
Il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere parere sul ricorso straordinario, non valuta se il limite dei 100 metri sia applicabile come automatismo, né se l’amministrazione abbia agito bene o male sul piano sostanziale.
Il ricorso è stato considerato inammissibile per una ragione procedurale: l’atto contestato non sarebbe “definitivo”, perché contro quel provvedimento era prevista la possibilità di un ricorso gerarchico interno, da presentare alla struttura superiore competente.
Cosa succede ora in piazza Frasconi: effetti e scenari
La disputa si sposta quindi nuovamente negli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Stavolta chiamata in causa è la Direzione
territoriale IV – Lazio e Abruzzo, che è la struttura di vertice interregionale di livello dirigenziale generale cui è rimessa la decisione dei ricorsi.
Ma i Monopoli dovranno motivare meglio l’eventuale esclusione, poiché questa pronuncia del Consiglio di Stato, pur se non ha prodotto una sentenza definitiva, ha mostrato che effettivamente il bar di Genzano ha molte ragioni per contestare la perdita della rivendita di tabacchi e valori bollati.
E le pronunce del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia sembrano essere dalla sua parte.
Sul piano pratico, il bar perderebbe un servizio che intercetta bisogni quotidiani e che sposta flussi: chi entra per le sigarette spesso prende un caffè, chi cerca una marca da bollo può aggiungere una consumazione o una commissione.
Con lo stop, parte di quella micro-economia ne avrebbe certamente un notevole danno.
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