L’uomo voleva farsi operare per un’ernia in una struttura di sua scelta e aveva rifiutato l’intervento che gli era stato programmato presso l’ospedale di Latina.
Per potersi curare inoltre aveva richiesto tramite i suoi difensori il rinvio dell’esecuzione della pena e la concessione della detenzione domiciliare.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma però il 20 giugno 2025 aveva respinto l’istanza, spingendo così i difensori dell’uomo a fare ricorso in Cassazione. Anche la Cassazione ha però confermato il carcere dichiarando inammissibile il ricorso.
Secondo i giudici, infatti, le sue condizioni mediche non sono incompatibili con il regime carcerario e possono essere curate anche restando in cella, con il supporto del sistema sanitario penitenziario e, se necessario, con accessi in ospedale a Latina.
Un intervento chirurgico delicato
L’uomo – il cui nome è omesso negli atti pubblici – sta scontando un cumulo di condanne per oltre 13 anni di reclusione, con più di 12 anni ancora da espiare.
Un dato che, insieme al profilo giudiziario, ha pesato in modo decisivo nella valutazione dei giudici.
Il detenuto soffre di un’ernia discale che, secondo quanto hanno sostenuto i suoi difensori, avrebbe mostrato un peggioramento progressivo, con dolori persistenti e la necessità di frequenti contatti con strutture sanitarie esterne al carcere.
La difesa, nel richiedere il rinvio della pena o i domiciliari, aveva sottolineato anche la necessità di un intervento chirurgico specialistico. Un’operazione che, secondo la consulenza di parte, comporterebbe rischi rilevanti per la vita e per la salute complessiva del paziente.
Proprio per questi rischi, il detenuto aveva rifiutato di sottoporsi all’intervento presso l’ospedale di Latina, preferendo un centro ritenuto più specializzato.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva però respinto la richiesta.
Il profilo criminale del condannato pesa nella decisione dei giudici
I giudici del Tribunale di Sorveglianza avevano motivato il diniego facendo riferimento a diversi elementi. In primo luogo, la pericolosità del condannato.
L’uomo è infatti un pluripregiudicato, con precedenti penali rilevanti, già dichiarato delinquente abituale e considerato socialmente pericoloso. Nelle informative di polizia inoltre viene indicato come affiliato alla cosca di ’ndrangheta Gallace di Guardavalle, una delle articolazioni storiche della criminalità calabrese.
Un profilo che, per la magistratura, non consente attenuazioni.
A questo si aggiunge un altro fattore decisivo. La fine della pena è ancora lontana. Secondo il Tribunale, questo elemento pesa nel bilanciamento tra le esigenze di cura del detenuto e quelle di sicurezza della collettività.
Infine, i giudici hanno evidenziato come le condizioni di salute dell’uomo potessero essere seguite e monitorate all’interno del sistema penitenziario. La possibilità di accedere a strutture sanitarie esterne, per visite o ricoveri, era già stata utilizzata in passato e restava comunque disponibile.
Il rifiuto del ricovero programmato all’ospedale di Latina è stato considerato non adeguatamente giustificato.
Patologia non incompatibile con il regime carcerario
La Corte di Cassazione ha confermato in pieno questa valutazione. Secondo i giudici di Cassazione la motivazione del Tribunale di Sorveglianza è “adeguata e coerente” e il ricorso “manifestamente infondato”.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte è questo: il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute sono misure eccezionali. Possono essere concesse solo quando lo stato di salute del detenuto comporta un “immediato pericolo per la vita” oppure il rischio di conseguenze gravi che non possono essere evitate o rinviate con cure praticabili in carcere, nemmeno attraverso il ricovero in ospedali esterni.
Nel caso specifico, secondo la Cassazione, tali condizioni non sono emerse. Le patologie lamentate, pur serie, non risultano incompatibili con il regime carcerario.
La Corte ha inoltre ribadito che il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra il diritto del detenuto alle cure e le esigenze di sicurezza della collettività.
Il detenuto rimane in carcere
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per il detenuto non c’è solo il mantenimento del carcere. La decisione comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Una conclusione che ribadisce un principio già affermato più volte dalla giurisprudenza. La detenzione domiciliare per motivi di salute non è automatica e non può essere concessa solo sulla base di una patologia.
Serve la prova che il carcere non sia in grado, in alcun modo, di garantire cure adeguate. In assenza di questo presupposto, la pena deve continuare a essere scontata dietro le sbarre.
























