Il Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della Giustizia amministrativa, ha quindi ribaltato la precedente pronuncia del TAR e ha “bacchettato” l’amministrazione di Frascati.
La linea dura contro il centro sportivo – culminata in un ordine di demolizione – era fuori bersaglio, secondo i giudici.
Le strutture contestate, legate a un progetto per lo sport scolastico, erano da considerare – così scrivono i giudici – “Opere amovibili e temporanee, dunque compatibili con la normativa prevista per interventi “a tempo””.
Il caso politico: quando lo sport per i ragazzi diventa un contenzioso
Il punto di partenza non è una speculazione edilizia, ma un progetto dal messaggio politicamente forte: aprire gli impianti sportivi alle scuole del territorio.
Il Club chiamato in causa, nel settembre 2023, comunica al Comune l’installazione di moduli amovibili per spogliatoi, servizi e punto ristoro, funzionali al programma FITP “Racchette in Classe”.
Un’iniziativa che mette insieme sport, formazione e accesso gratuito per studenti e che, paradossalmente, finisce trasformata in un caso giudiziario e amministrativo.
La demolizione anticipata che non regge: la data che inchioda il Comune
Il Comune di Frascati, dopo un sopralluogo della Polizia Locale, descrive una struttura di circa 270 metri quadrati e ordina la demolizione nel gennaio 2024, contestando l’assenza di permesso di costruire e autorizzazioni.
Ma è qui che si consuma l’errore: per il Consiglio di Stato, quelle opere rientravano nell’“edilizia libera” temporanea, con una soglia chiara: 180 giorni (sei mesi).
L’ordinanza comunale arriva circa 45 giorni prima della scadenza dichiarata per la rimozione. Un intervento repressivo “prima del tempo”, secondo i giudici, e quindi illegittimo.
Paesaggio, vincoli e burocrazia: l’altra faccia dello scontro
La sentenza non si limita a dire “non andava demolito”, ma lancia un messaggio più ampio: i vincoli paesaggistici vanno valutati nel concreto, non branditi come ‘clava’ per automatismi.
I giudici sottolineano che il Comune di Frascati non avrebbe pesato davvero la compatibilità dell’opera provvisoria. Anche e soprattutto alla luce di un precedente nullaosta paesaggistico favorevole già rilasciato per strutture più impattanti nello stesso sito.
È un passaggio politico: la tutela del territorio è sacrosanta, ma non può diventare l’alibi per bloccare ogni servizio essenziale privatistico di pubblica utilità, come quello in parola.
Il Consiglio di Stato richiama anche il principio di affidamento e buona fede: se un’attività dichiara tempi e modalità, il Comune deve agire con equilibrio e istruttoria vera.
Il Consiglio di Stato ha quindi annullato l’ordine di demolizione e chiuso il giudizio compensando le spese: ognuno paga i propri avvocati.
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