Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della società proprietaria di una struttura ricettiva e di un’area di circa 600 mq sul Lungomare delle Sirene ad Anzio. L’area in questione è un tratto di spiaggia che termina pochi metri prima della linea di confine con il tratto di spiaggia di proprietà demaniale.
Il TAR ha perciò annullato l’ordinanza del 27 giugno 2025 del Comune di Anzio che imponeva lo sgombero di quell’area sulla spiaggia entro cinque giorni, chiarendo che non insiste su proprietà demaniale.
Oltre alla cancellazione del provvedimento, il TAR ha anche condannato il Comune di Anzio al pagamento delle spese legali, pari a 2mila euro.
Il nodo della questione: i confini demaniali sulla spiaggia
Al centro della vicenda c’è un tratto di spiaggia sul Lungomare delle Sirene, davanti a una struttura ricettiva, che il Comune di Anzio riteneva interessato da una possibile sovrapposizione con il demanio marittimo.
Il Comune di Anzio riteneva cioè che la proprietà avesse piantato gli ombrelloni sulla spiaggia demaniale, che come è noto deve essere data in concessione.
Su questa base, l’amministrazione aveva ordinato alla società proprietaria di sgomberare l’area, minacciando l’intervento d’ufficio in caso di mancato rispetto dell’ordine.
I giudici amministrativi, però, hanno bocciato l’ordinanza del Comune di Anzio parlando di “insussistenza dei presupposti” e di “difetto di istruttoria”.
Secondo il TAR il Comune di Anzio ha agito senza accertare in modo concreto e formale l’esistenza di un dubbio reale sui confini demaniali.
Il Comune di Anzio è andato avanti nonostante un’altra sentenza
Un punto decisivo della sentenza riguarda anche il fatto che, poche settimane prima, il Tribunale Civile di Velletri aveva già riconosciuto, in via cautelare, che la concessione demaniale dello stabilimento balneare confinante non comprendeva l’area di proprietà privata della struttura ricettiva.
Era stata proprio la società proprietaria della struttura ricettiva su Lungomare delle Sirene che aveva portato in tribunale lo stabilimento confinante, reo, a suo dire, di aver sconfinato con i suoi ombrelloni dentro la sua proprietà, privata e fuori dell’area di concessione del demanio. Il Tribunale di Velletri aveva dato ragione alla struttura ricettiva.
Nonostante ciò, il Comune ha comunque imposto lo sgombero, finendo – secondo il TAR – per limitare ingiustamente l’uso di una proprietà privata.
Fino a prova contraria, quel tratto di spiaggia è proprietà privata
Il TAR ha chiaramente sentenziato che in base alle mappe catastali l’area di spiaggia immediatamente antistante la struttura ricettiva non è del demanio e dunque la proprietà può mettervi ombrelloni e lettini:
“Da queste premesse non trova alcuna base giuridica il divieto alla ricorrente di utilizzare aree di proprietà antistanti il proprio immobile adibito a residence per collocarvi ombrelloni e lettini”.
Prima di intimare lo sgombero bisogna chiarire i confini
I giudici sottolineano un principio di interesse generale: l’amministrazione può ordinare uno sgombero solo dopo aver chiarito ufficialmente i confini tra area pubblica e privata.
Il Comune di Anzio, prima di procedere all’intimazione di sgombero, in caso di dubbio sui confini, avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento di delimitazione del confine demaniale secondo l’art. 32 cod. nav., procedimento che non risulta essere stato neanche iniziato.
Agire prima, significa esporsi a una bocciatura, come avvenuto in questo caso.
Il risultato è una netta sconfitta per il Comune di Anzio, che vede annullato il proprio provvedimento e viene condannato alle spese.
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