I giudici amministrativi hanno stabilito che su quell’area non era possibile realizzare nuove abitazioni, perché la zona è ormai considerata “satura” dal punto di vista urbanistico e il vecchio piano che consentiva di costruire è scaduto da tempo.
Il no del Comune di Anzio alla richiesta di permesso di costruire
La vicenda nasce dalla richiesta presentata nel novembre del 2021 da una società immobiliare, proprietaria di un terreno a Lavinio, Comune di Anzio.
L’obiettivo era ottenere un nuovo permesso di costruire per realizzare un fabbricato residenziale, utilizzando la stessa cubatura già autorizzata anni prima con un precedente titolo edilizio rilasciato nel 2009. Quel permesso, però, non era mai stato utilizzato e nel frattempo era decaduto.
La società ha tentato di “recuperare” la possibilità di costruire, facendo leva su un vecchio piano urbanistico e sulla natura “interclusa” del terreno, circondato da edifici già esistenti.
Secondo la società, il lotto era rimasto intercluso e inserito in un contesto già urbanizzato, con strade e opere pubbliche esistenti. Per questo motivo riteneva legittimo riproporre il progetto, sostenendo che le regole urbanistiche consentissero ancora di edificare.
Il Comune di Anzio, dopo una fase di interlocuzione con l’ufficio tecnico, ha però respinto l’istanza nell’agosto del 2022.
Alla base del diniego, una valutazione netta: l’area non era più edificabile per nuove costruzioni, perché il piano particolareggiato che in passato lo permetteva era scaduto e non più efficace.
Quella zona infatti era ormai “satura” dal punto di vista del piano urbanistico generale, una zona cioè dove non sono consentite nuove edificazioni ma solo interventi di demolizione e ricostruzione di volumi già esistenti.
Il ricorso al TAR e la richiesta di risarcimento danni
La società ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al TAR del Lazio, sostenendo che il Comune avesse interpretato in modo errato le norme urbanistiche.
In particolare, affermava che la scadenza del piano particolareggiato non avrebbe dovuto bloccare del tutto la possibilità di costruire, almeno per i lotti già inseriti in un contesto edificato.
Secondo questa tesi, anche dopo la decadenza del piano attuativo, sarebbe stato possibile realizzare nuove costruzioni coerenti con il piano regolatore generale.
La società ha inoltre contestato la mancata applicazione di una norma regionale che, in alcuni casi, consente di costruire su lotti residuali e interclusi in zone completamente urbanizzate.
Oltre all’annullamento degli atti, la società chiedeva il risarcimento dei danni, sostenendo di aver subito un pregiudizio economico a causa del ritardo e del diniego dell’amministrazione.
La decisione dei giudici amministrativi
Il TAR ha respinto tutte le doglianze della società, ritenendo il ricorso infondato.
I giudici hanno chiarito che, una volta scaduto il piano particolareggiato, è tornata ad applicarsi la disciplina del piano urbanistico generale. In base a questa disciplina, l’area in questione rientra in una zona definita “B1 satura”.
Si tratta di zone già completamente edificate, dove sono ammessi interventi come ristrutturazioni o demolizioni e ricostruzioni, ma non nuove edificazioni.
Nuove costruzioni non ammesse
Secondo la sentenza, non esiste alcuna “ultrattività” del vecchio piano particolareggiato. Alla sua scadenza, le regole cambiano automaticamente e si applicano quelle nuove previste dal piano generale. In questo caso, regole che “escludono in radice” la possibilità di nuove costruzioni.
Il TAR ha anche chiarito che le norme che consentono di costruire su lotti interclusi valgono solo in casi molto specifici, che qui non ricorrevano, perché il terreno derivava da un frazionamento successivo all’adozione del piano urbanistico.
Nessuna deroga e nessun risarcimento
Quanto al permesso rilasciato anni prima, la possibilità di costruire era andata definitivamente persa con la sua decadenza.
In merito alla richiesta di risarcimento danni, i magistrati sono stati chiari: non può esserci alcun indennizzo se la pretesa principale, cioè il diritto a costruire, è infondata. In altre parole, se il permesso di costruire non spettava, non esiste nemmeno un danno ingiusto da ristorare.
Le conseguenze della sentenza
Con questa decisione, il TAR del Lazio rafforza la linea del Comune di Anzio sulla tutela delle zone già sature e sul rispetto delle scadenze dei piani urbanistici.
Una volta decaduto un piano attuativo, non è possibile aggirarne i limiti facendo riferimento a vecchie autorizzazioni non utilizzate.
La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali, quantificate in 1.500 euro.
La sentenza chiude così una lunga vicenda amministrativa e giudiziaria, confermando che, su quel lotto di Anzio, nuove costruzioni non sono consentite.
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