La vicenda riguarda un lotto di terreno situato in una zona destinata a servizi pubblici e sottoposta a più vincoli, tra cui quelli paesaggistico e sismico.
Un sopralluogo della Polizia Locale di Ardea nel marzo del 2021 aveva portato all’accertamento di abusi edlizi. È quindi seguita l’emanazione da parte del Comune di Ardea di un ordine di demolizione.
In particolare venivano contestate le seguenti strutture abusive:
recinzione del perimetro del lotto di mq. 928,00 circa attraverso la realizzazione di un muro in cemento armato avente un’altezza di ml. 1,10 circa, con sovrastante ringhiera in ferro alta circa ml. 0,80, la posa in opera di un cancello metallico carrabile largo ml. 3.30 circa e di un cancello pedonale largo ml. 1,50 circa;
costruzione di una piattaforma in cemento armato sulla quale sono stati collocati tre manufatti prefabbricati adibiti a civile abitazione aventi una superficie di mq. 30,00 circa cadauno, con veranda di mq. 10,00 circa, posizionati su blocchetti, oltre che di un ulteriore cancello carrabile e posizionamento in loco di una roulotte e di una casetta prefabbricata in legno di mq. 25,00 circa.
L’ordine di demolizione del 2021 e la contestazione
Nel marzo 2021 il Comune di Ardea aveva quindi ordinato la demolizione di tutte le opere abusive.
Un anno dopo, a seguito di un nuovo sopralluogo della Polizia Locale, nei terreni del Consorzio Lido di Tirrenella era stato accertato che nulla era stato rimosso.
Da qui l’applicazione della sanzione prevista dalla legge per chi non ottempera all’ordine di demolizione.
La proprietaria ha impugnato le contestazioni al TAR del Lazio.
Nel ricorso si sosteneva , da un lato, che l’importo fosse sproporzionato rispetto agli abusi contestati e, dall’altro, che sull’area non gravasse alcun vincolo paesaggistico.
Inoltre, secondo la ricorrente, alcune opere – come il muro di cinta o i manufatti prefabbricati – non avrebbero richiesto permessi edilizi.
Nessuna illegittimità del Comune di Ardea
Quanto alla presunta sproporzione della sanzione, il Tribunale ha respinto anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente. Il Comune di Ardea era obbligato ad applicare quell’importo della sanzione.
Riporta infatti la sentenza:
L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.
Si osserva che la realizzazione dell’abuso su area assoggettata a vincolo paesaggistico comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura massima, senza alcuna discrezionalità nella modulazione della stessa per esplicita volontà della legge.
Un po’ come accade per l’eccesso di velocità in prossimità di una scuola: la sanzione è più severa perché la zona è considerata particolarmente sensibile e meritevole di maggiore tutela.
Contestazioni arrivate tardi
Riguardo poi le contestazioni sull’ordine di demolizione i giudici hanno chiarito che tali obiezioni avrebbero dovuto essere presentate con un ricorso al momento dello stesso ordine di demolizione. Cosa che non era stata fatta e che quindi era diventato definitivo.
Rifacendosi sempre alla nostra similitudine, è come se un automobilista ricevesse una multa per divieto di sosta, non la contestasse subito e poi cercasse di farlo solo quando arriva una sanzione aggiuntiva per mancato pagamento: a quel punto, la violazione iniziale non può più essere rimessa in discussione.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente dovrà pagare la multa di 20mila euro ed eliminare gli abusi.
Unica soddisfazione per la ricorrente, le spese di giudizio sono state compensate, cioè ciascuna parte dovrà sostenere le proprie, senza rimborsi.
Contro questa sentenza c’è sempre comunque la possibilità di appellarsi all’ultimo grado della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato.
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