Non basta, infatti, registrare voti insufficienti per non promuovere uno studente. Prima di una bocciatura, soprattutto quando si tratta di una ragazza con bisogni educativi speciali, la scuola deve attivare percorsi di recupero reali, informare la famiglia e valutare lo studente in modo coerente con il piano didattico personalizzato. In caso contrario, la decisione è illegittima.
È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che ha annullato la non ammissione al secondo anno di un istituto superiore di Anzio di una studentessa, accogliendo il ricorso presentato dai genitori contro il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico.
I protagonisti, naturalmente, restano anonimi, nel rispetto della privacy in una circostanza che coinvolge una materia altamente sensibile.
Una bocciatura “viziata”
La vicenda riguarda una ragazza con riconoscimento di handicap “in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5.2.1992 n. 104”, iscritta alla prima classe un liceo di Anzio nell’anno scolastico 2024-2025.
Nonostante un Piano didattico personalizzato (Pdp) approvato dalla scuola per tener conto delle sue specifiche difficoltà, al termine dell’anno il Consiglio di classe ha deciso per la bocciatura.
Scrivono i giudici:
“Al termine dell’anno scolastico, a fronte di una media finale di 6,10 (con cinque sufficienze, cinque insufficienze, di cui quattro non gravi -5/10- e una grave -4/10-), il Consiglio di classe deliberava la mancata ammissione alla classe successiva dell’alunna”.
Una decisione che il Tribunale giudica viziata sotto più profili.
Secondo i giudici del TAR del Lazio, il Consiglio di classe ha riconosciuto già da novembre la presenza di “lacune” e difficoltà, ma non ha mai attivato vere attività di recupero, né durante l’anno né prima dello scrutinio finale.
Un’omissione grave, perché la normativa scolastica – e lo stesso Piano dell’offerta formativa dell’istituto – impone alla scuola di intervenire tempestivamente per aiutare lo studente a colmare le carenze.
Nessun dialogo con la famiglia
Non solo. La sentenza sottolinea anche il difetto di comunicazione con la famiglia: la semplice annotazione dei voti nel registro elettronico non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di informazione tempestiva previsto dalla legge.
I genitori devono essere messi in condizione di conoscere per tempo le difficoltà e di collaborare al percorso educativo.
Inoltre, accusano i genitori della ragazza:
“il Consiglio di classe avrebbe omesso di valutare l’alunna con riferimento al piano didattico personalizzato approvato dalla Scuola all’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle condizioni di disabilità dell’alunna”.
Nel provvedimento di bocciatura, osserva il TAR, il Consiglio di classe, verbale di scrutinio dell’11 giugno 2025, si limita a formule generiche sugli “obiettivi non raggiunti”, senza spiegare perché, nonostante il Pdp, la ragazza non fosse recuperabile, né quali interventi siano stati tentati.
Un’impostazione che contrasta con la giurisprudenza consolidata: la bocciatura non può essere automatica, ma deve arrivare solo dopo aver verificato – e motivato – l’impossibilità di un recupero attraverso strategie mirate.
Il TAR ricorda nella sentenza, infatti, ciò che la giurisprudenza ha già chiarito precedentemente in proposito:
“la valutazione finale, dunque, anche ove negativa, in quanto tesa ad evidenziare eventuali carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline da parte dell’alunno, non giustifica, di per sé, la mancata ammissione alla classe successiva, imponendo, in ogni caso, di verificare se le carenze rilevate al termine dell’anno scolastico possano, comunque, essere recuperate dall’alunno successivamente, mediante strategie di intervento all’uopo da attivare”.
Bocciatura già sospesa a settembre
Non a caso, già a settembre il TAR del Lazio aveva sospeso la bocciatura in via cautelare,
“sospendendo l’impugnato giudizio di non ammissione e, conseguentemente, ammettendo, con riserva, l’alunna alla classe successiva, nonché ordinando tempestivamente la rivalutazione della relativa posizione da parte del Consiglio di classe, anche ai fini del recupero mediante programmi integrativi”.
A seguito di quell’ordinanza, la scuola ha finalmente attivato incontri individuali e programmi integrativi di recupero.
Il risultato? La ragazza oggi frequenta regolarmente la seconda classe dell’istituto superiore.
Da qui la decisione finale: annullamento della bocciatura e condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.
In sostanza i giudici hanno annullato la bocciatura dell’alunna e, rimanendo in tema scolastico, hanno deciso invece di bocciare la scuola e i suoi professori, che non ha raggiunto gli obiettivi che l’istituzione scolastica impone.
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