Il Comune di Lanuvio ha imposto tempi chiari e serrati: 90 giorni per riportare tutto allo stato originario. Non è un avviso generico, né una lettera interlocutoria: è un atto che segna una scelta politica precisa, quella di non far passare in silenzio interventi realizzati “come se nulla fosse”.
Riporta infatti l’Ordinanza n. 4 del 26/01/2026:
“Ingiunge di demolire ENTRO NOVANTA GIORNI dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le suddette opere, RIPRISTINANDO LO STATO DEI LUOGHI ORIGINARIO”.
Il messaggio del Comune di Lanuvio: la linea dura sul territorio
Lo scontro tecnico tra Comune e privato nasce da come vengono qualificate le opere realizzate nel giardino della villa.
Il privato tende a considerarle strutture “leggere”, mentre il Comune le tratta come interventi edilizi non conformi e, in parte, abusivi.
Nel dettaglio, gli uffici amministrativi hanno contestato un pergolato in legno che, rispetto a quanto dichiarato nella pratica presentata, non rispetterebbe la distanza minima di 5 metri dal confine.
Inoltre, durante il sopralluogo effettuato in data 16/01/26, è stata accertata la presenza di un ulteriore pergolato/pergotenda in ferro, con telo ombreggiante di copertura, di dimensioni molto rilevanti: circa 159 metri quadrati complessivi, con misure indicate di 9,30 x 13,05 metri e 7,02 x 5,35 metri.
In sostanza, per il Comune di Lanuvio non si tratta di semplici arredi da esterno, ma di strutture che per estensione, materiali e posizione incidono sul territorio e devono rispettare regole precise, a partire proprio dalle distanze e dai titoli autorizzativi necessari.
Pergotenda o abuso? Il confine non è più “elastico”
Negli ultimi mesi, la giurisprudenza ha ribadito un punto che molti fingono di ignorare: non basta chiamarla “pergotenda” per trasformarla in edilizia libera.
Se la struttura è stabile, impattante e di fatto crea un nuovo spazio fruibile, scattano altri obblighi e altri rischi.
È un tema discusso anche a livello nazionale: Corte di Cassazione e TAR hanno riportato l’attenzione sulle differenze tra arredo esterno e opere che cambiano davvero l’assetto di un immobile.
Non una svista: due pergolati e un “giardino trasformato”
Nel caso finito sotto la lente comunale, non si parla di un dettaglio marginale.
Oltre alla grande struttura in ferro, gli uffici avrebbero rilevato anche un pergolato in legno non conforme per il rispetto delle distanze.
In più, sarebbero stati fissati elementi al muro di confine. Il punto politico, però, non sta nei bulloni o nelle staffe: sta nell’idea che un giardino privato possa diventare, pezzo dopo pezzo, una superficie “riscritta” senza un percorso chiaro e trasparente.
Ora cosa accade: sanatoria, demolizione o ricorso
Da qui in avanti, il tempo corre. Entro i 90 giorni i proprietari possono scegliere: rimuovere oppure tentare di regolarizzare ciò che è compatibile con le regole urbanistiche.
Una terza via per i proprietari sanzionati è sempre quella di opporsi, presentando un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Una via però costosa e che raramente porta a rivedere gli obblighi imposti dal proprio Comune.
Sul tavolo c’è anche una sanzione economica di 1.500 euro e, dettaglio tutt’altro che secondario, gli atti vengono trasmessi anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri: segnale che la vicenda non è trattata come una scocciatura amministrativa.
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