Il TAR del Lazio, sezione di Latina, ha respinto il ricorso presentato da ENI Plenitude, colosso dell’energia, contro il Comune di Aprilia.
Al centro della vicenda c’era una richiesta di accesso agli atti, numerosi documenti legati alla fornitura di energia elettrica e gas per l’ente comunale.
Secondo i giudici, la richiesta era troppo generica e ampia. Per questo il silenzio del Comune è stato ritenuto legittimo.
La richiesta di documenti di ENI Plenitude al Comune di Aprilia
Tutto nasce da un’istanza inviata da ENI Plenitude al Comune di Aprilia alla fine di maggio del 2025. La società chiedeva di poter visionare e ottenere copia di una lunga serie di atti relativi al rapporto di fornitura di energia elettrica e gas intercorso tra le parti.
L’elenco era molto esteso. Comprendeva impegni di spesa, coperture finanziarie, comunicazioni interne, provvedimenti amministrativi, attestazioni dei servizi svolti, registri delle fatture, delibere di giunta, determine, contratti di fornitura, fatture e conguagli.
La richiesta si chiudeva con una formula ancora più ampia, che includeva “ogni altro atto o documento” collegato alla fornitura.
Secondo ENI Plenitude, quei documenti erano necessari “per curare o difendere i propri interessi giuridici”.
Il silenzio del Comune di Aprilia e la sua difesa
Il Comune di Aprilia non ha risposto formalmente all’istanza entro i termini previsti.
Questo silenzio è stato interpretato dalla società come un rigetto implicito della richiesta. Da qui la decisione di rivolgersi al TAR per ottenere l’annullamento del silenzio e il riconoscimento del diritto di accesso agli atti.
Nel corso del giudizio, però, l’amministrazione comunale ha difeso la propria posizione. Nella memoria depositata a gennaio 2026, il Comune di Aprilia ha sostenuto che la richiesta fosse inammissibile perché troppo generica, massiva ed esplorativa.
In sostanza, secondo l’ente, ENI chiedeva un numero indefinito di documenti, senza indicare con precisione quali fossero realmente necessari e senza delimitare un periodo temporale preciso. Alcuni di questi documenti – secondo la difesa – erano inoltre già nella disponibilità della stessa società richiedente.
Il Comune di Aprilia sottolineava inoltre come l’evasione della richiesta avrebbe imposto agli uffici un’attività di ricerca complessa e sproporzionata.
Il TAR: “Richiesta eccessivamente ampia”
Il TAR di Latina ha dato ragione al Comune di Aprilia.
I giudici hanno chiarito che il diritto di accesso agli atti non può trasformarsi in una sorta di indagine generale negli archivi di un’amministrazione.
Nella sentenza si legge che l’accesso agli atti è legittimo solo quando riguarda documenti specifici, individuati in modo sufficientemente preciso e collegati a un interesse concreto. Al contrario, una richiesta troppo ampia e indeterminata assume un carattere “meramente esplorativo” e, come tale, non è ammissibile.
Secondo il collegio, l’istanza avanzata da ENI Plenitude al Comune di Aprilia rientrava proprio in questo secondo caso.
La società chiedeva un insieme molto vasto di atti, alcuni dei quali erano “necessariamente già in suo possesso”, come i contratti di fornitura o le fatture emesse dalla stessa ENI. Inoltre, per soddisfare la richiesta, gli uffici comunali avrebbero dovuto svolgere ricerche complesse e prolungate, incompatibili con il normale funzionamento dell’amministrazione.
Ricorso respinto
I giudici hanno riconosciuto che ENI Plenitude fosse legittimata a chiedere al Comune di Aprilia l’accesso e che avesse un interesse conoscitivo. Tuttavia, questo non è bastato. Il problema, secondo il TAR, stava nel modo in cui la richiesta era stata formulata.
La sentenza sottolinea che il silenzio del Comune di Aprilia era giustificato proprio dalla natura dell’istanza.
Una richiesta così ampia, riferita a un numero “massivo” di documenti non meglio individuati, non può essere accolta. Accoglierla avrebbe significato gravare gli uffici comunali di un lavoro eccessivo, rallentando l’azione amministrativa e andando contro criteri di economicità ed efficienza.
Spese compensate e partita chiusa
Pur respingendo il ricorso, il TAR ha deciso di compensare le spese di giudizio. Questo significa che ciascuna parte dovrà sostenere i propri costi legali, senza rimborsi reciproci.
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