Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha chiuso il caso del benzinaio: la sospensione dell’attività,decisa dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma dopo un controllo, è stata ritenuta fondata, perché nell’impianto sarebbe emersa una presenza “continuativa e strutturata” di un lavoratore senza contratto. Ma la società si è opposta a questa interpretazione, chiedendo anche i danni.
La decisione: niente risarcimento, stop alle contestazioni
La sentenza del 3 febbraio scorso ha respinto però il ricorso presentato al TAR del Lazio dal titolare e dalla sua società contro l’Ispettorato.
L’obiettivo era appunto quello di far dichiarare illegittima la sospensione scattata nei confronti della sua attività e, soprattutto, farsi risarcire i costi sostenuti per rimettere in moto l’attività.
I giudici, però, sono stati netti: manca la prova che il provvedimento fosse sbagliato.
Cosa era successo al distributore di Frascati
Tutto è partito ad aprile 2024.
Gli ispettori erano arrivati alla pompa di benzina a Frascati dove, riporta la sentenza,
“è stato trovato al lavoro, senza regolare contratto, un cittadino extracomunitario, (e quindi l’Ispettorato) ha disposto la sospensione dell’attività e comminato la sanzione della sospensione, successivamente revocata”.
Da lì è scattata la sospensione dell’attività. Una misura pesante, ma temporanea.
Il provvedimento, infatti, è stato poi revocato dopo che l’azienda aveva fatto seguire le condizioni imposte (pagamenti e regolarizzazioni). È il passaggio che aveva già acceso lo scontro e che, ora, è tornato centrale: l’azienda, infatti, voleva riavere indietro quei soldi.
La versione del gestore: “non era un dipendente, cercava mance”
La difesa del titolare ha provato a spostare il baricentro del racconto. Quel giovane, sostiene, non sarebbe stato assunto e non avrebbe avuto turni.
Scrivono i giudici:
“Secondo il ricorrente, infatti, non sarebbe sussumibile, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con il cittadino extracomunitario, il quale autonomamente stazionerebbe nell’area del distributore di benzina, aperto al pubblico, al fine di percepire mance dagli avventori presso l’erogatore self service, senza orari prestabiliti o mansioni specifiche”.
In sintesi: una presenza tollerata, non un rapporto di lavoro.
Su questa ricostruzione si reggeva anche la richiesta di risarcimento: se la sospensione era ingiusta, allora i costi sostenuti per eliminarne gli effetti dovevano essere rimborsati.
Le carte dell’ispezione: orari, colleghi e quel “capo” indicato
Secondo il TAR del Lazio, però, i documenti vanno in direzione opposta.
Nel verbale di accesso gli ispettori trovano tre lavoratori regolari e, insieme a loro, anche il cittadino extracomunitario “in orario lavorativo”.
Scrivono ancora i giudici: secondo il verbale ispettivo:
“il cittadino extracomunitario era presente presso il distributore di benzina in orario lavorativo ed insieme agli altri dipendenti della società”.
Non solo. Nelle dichiarazioni raccolte spunta un quadro più preciso: il giovane descrive un suo orario e indica un “capo”. E anche altri dipendenti parlano di una presenza alla distribuzione carburanti “dal mese di febbraio 2024”.
Un lavoratore riferisce persino del “ragazzo del Bangladesh” presente per tre giorni a settimana, sempre da febbraio.
Per i giudici era una presenza “strutturata”: scatta l’accettazione tacita
Il punto chiave della sentenza è tutto in una formula: non era una comparsa occasionale, ma una presenza “non sporadica, bensì continuativa e ‘strutturata’”.
Riporta la sentenza:
“Ne emerge, dunque, il quadro di una presenza non sporadica, bensì continuativa e “strutturata” presso il distributore di benzina, durante gli orari e le giornate lavorativi”.
Per il Tribunale questa continuità non può restare “senza padrone”, lo dichiara esplicitamente:
“Anche nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa fosse stata all’inizio unilateralmente prestata dal cittadino extracomunitario, la mancata presentazione di rituali denunce o segnalazioni alle autorità competenti, da parte del responsabile dell’attività economica in oggetto, determina tacita accettazione della prestazione resa e, pertanto, l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare”.
La società, scrivono i giudici, ne traeva comunque beneficio e ha tenuto una condotta “acquiescente”.
Il collegamento col primo round e l’effetto politico-sociale sul territorio
Il caso, di fatto, segue due tempi: prima la sospensione (poi revocata dopo gli adempimenti), adesso il tentativo di trasformare quella vicenda in un credito risarcitorio.
Il TAR, invece, ha chiuso la porta: ricorso respinto e “spese compensate”, proprio perché la questione è stata ritenuta particolare. Tradotto: ognuno paga i suoi avvocati.
Sullo sfondo resta un messaggio semplice anche per chi non mastica diritto: nei controlli sul lavoro la “zona grigia” della tolleranza può diventare responsabilità piena. E, a Frascati, la linea è stata tracciata senza ambiguità.
Norme sul lavoro irregolare e sospensione dell’attività
Sul piano normativo, la vicenda si innesta nel quadro del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, soprattutto, dell’articolo 14, che consente all’Ispettorato nazionale del lavoro di disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale quando venga accertato l’impiego di personale “in nero” in misura significativa.
La norma non richiede l’esistenza di un contratto scritto o di una retribuzione formale: è sufficiente che il lavoratore svolga attività riconducibili all’organizzazione dell’impresa e che la prestazione sia resa in modo non occasionale.
A rafforzare questo impianto interviene anche la giurisprudenza consolidata, secondo cui il datore di lavoro risponde non solo per gli atti direttamente disposti, ma anche per le situazioni di fatto che tollera e dalle quali trae vantaggio.
In questo senso, la continuità della presenza, l’inserimento negli orari di lavoro e la mancata segnalazione alle autorità diventano elementi decisivi per far emergere un rapporto di lavoro irregolare, legittimando sia la sospensione dell’attività sia il rigetto di eventuali richieste risarcitorie.
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