Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha confermato l’ordinanza di demolizione degli abusi emessa dal Comune di Grottaferrata lo scorso giugno e relativa agli abusi edili contestati ad un famoso ristorante di ‘alto livello’ con una spettacolare vista panoramica su Roma, situato non lontano dall’Abbazia di San Nilo
La società proprietaria del locale in Tribunale ha provato a smontare pezzo per pezzo l’ordine del Comune di Grottaferrata, sostenendo le proprie tesi difensive in 6 punti minuziosi.
I giudici hanno però confermato, almeno in questo primo grado di giudizio, che le opere contestate sono abusive e vanno demolite, e che la società proprietaria deve ripristinare lo stato dei luoghi.
Comune di Grottaferrata ordina la demolizione delle opere abusive
Tutto era iniziato a maggio del 2025, quando la Polizia Locale di Grottaferrata aveva effettuato un sopralluogo nella struttura ubicata su una collina a bordo del fosso conosciuto come “Vallone”, un’area soggetta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e di navigazione.
Il sopralluogo aveva portato alla segnalazione di numerose “opere abusive in assenza di titolo abilitativo”.
Il Comune di Grottaferrata aveva dunque emesso in data 6 giugno 2025 l’Ordinanza (n. 126) dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.
L’elenco delle opere contestate era piuttosto nutrito:
- Superfici pavimentate
- Copertura piana: mq. 285,75
- Area circostante: mq. 441,26 Manufatti edilizi
- Sedute in muratura: ml. 78,70
- Camminamenti, rampe, scale
- Recinzioni e parapetti: ml. 28,50
- Murature a secco: ml. 65,00
- Strutture di copertura
- Tettoia in legno: mq. 42,05
- Murature perimetrali e zona forno.
La stessa ordinanza aveva stabilito:
“il divieto assoluto di utilizzo delle opere abusive e la cessazione immediata di ogni attività commerciale e/o ricettiva connessa alle stesse”.
La società proprietaria di area e strutture si era immediatamente opposta, presentando un ricorso al TAR del Lazio l’11 giugno 2025. L’Ordinanza del Comune di Grottaferrata era stata contestata in 6 diversi punti.
Le contestazioni dei ricorrenti
Innanzitutto la società aveva contestato che:
“il Comune di Grottaferrata ha realizzato un sopralluogo nel pubblico esercizio della società in assenza della proprietà o di propri incaricati ed oltremodo in senza di alcuna autorizzazione all’accesso della stessa Società nella propria proprietà privata”.
Poi aveva proseguito il ricorso controbattendo quasi punto per punto le accuse sulle singole opere.
La società aveva sostenuto che alcune opere erano state rimosse prima dell’ordinanza, altre erano del tipo che non aveva bisogno di alcuna autorizzazione.
Altre ancora
“erano già presenti e legittimate con il pdc originario del locale commerciale”
oppure consistevano in
“un’opera di contenimento del sovrastante terrapieno che sarebbe stata semplicemente adibita a seduta”.
Il Comune di Grottaferrata aveva fatto una nuova ordinanza con la quale sospendeva la richiesta di demolizione e quindi dell’interruzione dell’attività, appunto in attesa della decisione del Tribunale. Pertanto il locale aveva potuto svolgere regolarmente la propria attività ristorativa nella stagione estiva.
Un atto quello del Comune di Grottaferrata che molto probabilmente voleva tutelare l’ente dal rischio di una richiesta di danni, se la stagione estiva del ristorante non avesse potuto svolgersi a causa del divieto comunale.
La decisione del Tribunale
I giudici del Tribunale Amministrativo hanno però dato ragione al Comune di Grottaferrata su tutta la linea, smontando punto per punto quanto sostenuto dalla società ricorrente.
Sulla mancato avviso che la Polizia locale avrebbe fatto un sopralluogo, i togati hanno ribadito che:
“non vi è necessità di preavvisare il privato dell’esecuzione di sopralluoghi di accertamento, che possono essere disposti “anche ad horas, informalmente e a sorpresa” per verificare se sussista un illecito edilizio.
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Vividental - GrottaferrataIn ogni caso, la parte ricorrente non ha provato che una sua eventuale partecipazione al sopralluogo sarebbe stata in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente”.
In pratica, con o senza la presenza dei proprietari le accuse sarebbero state sempre le stesse.
Sulla puntigliosa difesa punto per punto del ricorrente, il Tribunale ha sostenuto che:
“il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni”.
cioè, è inutile contestare i singoli punti, in quanto l’abuso deve essere considerato nel suo insieme.
Nonostante questa premessa i giudici, però, avevano comunque risposto ai vari singoli punti, come la pavimentazione di circa 700 metri quadrati, che avrebbe potuto essere legale se fosse stata di piccole dimensioni e non avesse alterato l’indice di permeabilità del terreno.
In ogni caso, riporta la sentenza del Tribunale, anche se alcune opere fossero
“nell’alveo dell’edilizia libera, ciò non esonera di per sé il proprietario dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione paesaggistica”.
Il punto decisivo: un’area “delicata”, non un cortile qualsiasi
C’è un passaggio, infatti, che pesa più di tutti, anche fuori dalle aule: la zona è sottoposta a vincoli, quindi le regole non sono quelle di un normale spazio commerciale.
In un contesto tutelato, ciò che altrove può sembrare marginale qui diventa sensibile, perché incide sul paesaggio e sull’assetto del terreno.
Il locale è peraltro indicato sul web come esperienza “a due passi da Roma” con “vista panoramica”, ed è interamente all’aperto, ottivo prevalentemente in primavera-estate: proprio quel tipo di scenario in cui ogni modifica del suolo si vede, eccome.
Cosa succede adesso: demolizione, stop all’uso e un segnale ai Castelli
La conseguenza pratica è netta: resta valido l’ordine di demolizione e di ripristino entro i tempi indicati dal Comune di Grottaferrata, insieme al divieto di utilizzare le opere contestate e alla cessazione delle attività collegate a quelle strutture.
È un verdetto che va oltre il singolo caso: nei Castelli Romani la pressione commerciale sugli spazi esterni è altissima, e la tentazione di “allargarsi” è forte. Ma la sentenza ribadisce un principio politico-amministrativo molto concreto: in aree vincolate, la bellezza del panorama non può diventare un lasciapassare.
La società proprietaria del locale ha facoltà di presentare ricorso di secondo grado al Consiglio di Stato contro tale sentenza di primo grado.
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