Contro l’ordinanza di sgombero il proprietario aveva fatto ricorso. Il TAR del Lazio ha però dichiarato improcedibile il ricorso, ponendo di fatto la parola fine a un lungo contenzioso.
L’ordinanza di demolizione del 1997 della villetta abusiva di Anzio
Al centro della controversia c’è una villetta realizzata senza titolo edilizio ad Anzio in via Serena e oggetto, già nel 1997, di un’ordinanza di demolizione.
Secondo quanto ricostruito negli atti, quell’ordine di demolizione non fu rispettato. Per questo motivo il Comune di Anzio aveva acquisito gratuitamente al patrimonio comunale la villetta, con trascrizione formalizzata nel 2019.
Nel febbraio del 2024 il Comune ha emesso un’ordinanza di sgombero. Con quel provvedimento intimava al proprietario di liberare l’immobile “da persone o da cose a qualsivoglia titolo ivi presenti” entro 90 giorni dalla notifica. In caso contrario, l’amministrazione avrebbe proceduto d’ufficio.
Il proprietario ha deciso di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sostenendo l’illegittimità dello sgombero e chiedendone l’annullamento.
Già nella fase iniziale del giudizio, il Tar aveva respinto la richiesta di sospendere l’efficacia dello sgombero. In quell’occasione i giudici avevano ritenuto che i motivi presentati non fossero fondati.
Il Comune di Anzio prende possesso della villetta
La svolta è arrivata nell’autunno del 2025. L’8 ottobre, come risulta da un verbale depositato agli atti, il Comune di Anzio ha preso possesso della parte dell’immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero. Il tutto con l’accordo dello stesso proprietario.
A quel punto il ricorrente ha comunicato al TAR la volontà di rinunciare all’impugnazione, chiedendo anche la compensazione delle spese legali.
Il tribunale ha però chiarito che la rinuncia non era stata formalizzata secondo le modalità previste. Non era stata sottoscritta personalmente dalla parte né notificata al Comune nei termini stabiliti.
Nonostante ciò, i giudici hanno ritenuto che dall’atto emergesse in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in considerazione dell’avvenuta esecuzione dello sgombero.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico del ricorrente, richiamando il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”. In sostanza, anche se il giudizio si è chiuso senza una decisione nel merito finale, i giudici hanno ritenuto che, alla luce degli atti e della precedente ordinanza cautelare, il ricorso non avrebbe avuto esito favorevole.
Il proprietario dovrà quindi versare al Comune di Anzio 1.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Leggi anche: Villa di Nettuno sotto sequestro: ma i giudici rimettono tutto in discussione






















