Lo ha deciso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, respingendo il ricorso presentato contro il Comune di Anzio.
La società chiedeva di annullare l’atto con cui il Comune di Anzio aveva inserito, nella scheda riepilogativa delle concessioni marittime per il 2022, la data di scadenza al 31 dicembre 2023.
Secondo la ricorrente, la concessione avrebbe dovuto beneficiare di una proroga più lunga. I giudici amministrativi hanno però confermato la linea del Comune.
La battaglia tra privato e Comune di Anzio
Al centro della vicenda c’è uno tra i più noti stabilimenti balneari di Anzio, il Tirrena, ubicato lungo la riviera Zanardelli, al confine col comune di Nettuno. E c’è anche il tema delle concessioni balneari e della loro durata.
Negli ultimi anni la questione è stata oggetto di numerose sentenze, anche a livello europeo. Le decisioni hanno ribadito la necessità di mettere a gara le concessioni demaniali marittime, nel rispetto dei principi di concorrenza.
La società è titolare di una concessione rilasciata nel 2011 per la gestione di uno storico noto stabilimento balneare pubblico sul lungomare di Anzio.
Nel ricorso sosteneva che la propria concessione, rilasciata prima dell’entrata in vigore di alcune norme europee, non dovesse essere assoggettata alle nuove regole sulla concorrenza.
In particolare, riteneva di non rientrare nell’ambito della cosiddetta direttiva Bolkestein, che impone procedure trasparenti e competitive per l’assegnazione di beni pubblici come le spiagge.
Secondo la società, il Comune di Anzio avrebbe dovuto riconoscere una proroga fino al 31 dicembre 2033, anche alla luce di precedenti atti amministrativi.
Il TAR del Lazio ha però respinto questa impostazione.
La posizione dei giudici: concessioni temporanee e niente privilegi
Nella sentenza si ricorda che il rapporto tra amministrazione e concessionario è un rapporto “di durata” e che le nuove norme e le sentenze europee incidono anche sui rapporti già in corso, per la parte che si sviluppa dopo l’entrata in vigore delle nuove regole.
I giudici richiamano il principio secondo cui le concessioni demaniali hanno natura temporanea. e ricordano quanto affermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea:
“alla scadenza della concessione per l’occupazione del demanio (e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione), il concessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza un indennizzo, le opere non amovibili da lui realizzate nell’area in concessione, anche in caso di rinnovo di questa”.
Muffa in casa? Devi agire subito. L'esperto ti spiega le cose da fare e quelle da non fare
Quindi, le autorizzazioni a occupare il demanio “hanno una durata determinata” e sono revocabili.
Nessun concessionario, si legge nella sentenza, può ignorare fin dall’inizio che l’uso dell’area pubblica è limitato nel tempo.
Il TAR sottolinea inoltre che accogliere la tesi della società significherebbe creare una “deroga permanente” a favore di chi già gestisce lo stabilimento, con un vantaggio rispetto ad altri operatori economici. Una soluzione che contrasterebbe con i principi europei di libertà di stabilimento e concorrenza.
Per i giudici, non è decisiva nemmeno la data originaria di rilascio della concessione e riportano una sentenza della Corte di Giustizia Europea:
“le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo”.
Anche le concessioni rilasciate prima del 2009, quindi, se rinnovate o ancora in corso, rientrano nell’ambito delle regole europee quando si tratta di stabilirne la durata o il rinnovo.
La questione della presunta gara
La società sosteneva anche che l’estensione della concessione fino al 2033 fosse avvenuta all’esito di una procedura adeguatamente pubblicizzata. Ma su questo punto il Tribunale è stato netto.
Dagli atti emerge che l’istanza di proroga era stata pubblicata all’albo pretorio “ai soli fini della trasparenza” e che eventuali interessati potevano presentare osservazioni.
Non si è trattato, però, di una vera procedura competitiva.
La proroga era stata concessa in modo automatico, sulla base di una norma nazionale che prevedeva l’estensione generalizzata delle concessioni.
Successivamente, però, lo stesso Comune di Anzio è stato costretto a disapplicare quella proroga, ritenendola in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Una scelta che i giudici hanno ritenuto legittima.
Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso della società. La scadenza della concessione resta quindi fissata al 31 dicembre 2023.
Per il privato resta sempre la possibilità di rivolgersi all’ultimo grado della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e, comunque, sempre la possibilità di partecipare a un nuovo eventuale bando.
Leggi anche: Comune di Anzio sconfitto: il giudice “salva” i privati sulla spiaggia, sgombero annullato






















