Una parte del progetto dovrà cambiare, proprio perché si tratta di un progetto agrivoltaico, cioè che unisce impianti fotovoltaici e colture agricole.
I terreni oggetto dell’enorme progetto si collocano in località Macchia del Casale al confine tra la Provincia di Roma e quella di Latina. Vanno dal confine sud del territorio di Lanuvio fino al Liceo Meucci di Aprilia, a soli 170 metri dall’aula più vicina.

Per comprendere la grandezza dell’impianto, questo produrrebbe energia elettrica per soddisfare 30mila famiglie (consumo medio stimato per famiglia pari a 3.100 KW l’anno).
È giusto sottolineare che in un impianto agrivoltaico la maggior parte del terreno ha una destinazione agricola e che gli impianti fotovoltaici coprono un’area inferiore a quella destinata alle coltivazioni.
Ma vediamo cosa è successo nelle aule del TAR del Lazio.
Il progetto “RNE 1 Lanuvio Solar” e il via libera ambientale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rilasciato nel 2024 un giudizio positivo di compatibilità ambientale (la cosiddetta VIA), consentendo al progetto di proseguire il suo iter.
Dentro quel via libera, però, sono finite anche alcune “condizioni ambientali” indicate dal Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza speciale per il PNRR. Ed è proprio su quelle condizioni che si è acceso il contenzioso in Tribunale.
Il Ministero chiede trasformazioni societarie…
Il Ministero della Cultura, pur dando parere favorevole, ha inserito due prescrizioni chiave.
La prima (B.1 a), trattandosi di un impianto con doppia funzione di produzione elettrica e agricola, chiedeva
“l’attestazione che l’impianto sia direttamente gestito da imprese agricole nei limiti e nel rispetto dell’art. 57 e 57bis della LR 38/1999 e s.m.i. per le attività multimprenditoriali e della prevalenza dell’attività agricola per le attività multifunzionali”
In pratica la Soprintendenza imponeva che la società si strutturasse come agricola con funzioni anche di produzione di energia elettrica e non viceversa, e che quindi l’attività agricola fosse quella prevalente.
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La società sarebbe stata quindi spinta a modificare assetto e attività, trasformandosi in impresa agricola, pur essendo nata come operatore energetico.
…e indica pure cosa dovrà essere coltivato
La seconda (B.1 b) chiedeva invece di specificare il progetto agronomico alternativo che sarebbe derivato dall’applicazione della prima clausola:
“dovrà essere presentato un progetto agronomico alternativo, che preveda l’individuazione e l’impianto di una delle colture DOP , DOC, ecc,, al fine di consentire la prosecuzione delle attività agricole, nel rispetto della vocazione del territorio, e consenta un migliore inserimento paesaggistico delle opere nel contesto, in considerazione della significativa estensione delle medesime”.
Dato quindi per scontato che la società dovesse essere principalmente agricola, la Soprintendenza è intervenuta anche nell’indicare le tipologie di produzioni agricole, che devono essere affini a quelle del territorio.

La società contesta le due richieste del Ministero
La società RNE1, titolare del progetto agrivoltaico, ha impugnato gli atti davanti al TAR del Lazio con più motivi.
Il cuore del ricorso, comunque, è dato dal fatto che il Ministero della Cultura può occuparsi di paesaggio e beni culturali, ma non può imporre requisiti “soggettivi” all’azienda, cioè stabilire quale tipo di impresa debba gestire l’impianto.
Secondo la società, quella prescrizione non serviva davvero a tutelare il paesaggio. Inoltre, la RNE1 ha sottolineato che né il Comune né la Regione, durante i passaggi amministrativi, avevano imposto un vincolo simile.
La decisione del TAR Lazio: stop al requisito “impresa agricola”
Nella sentenza pubblicata il 6 febbraio 2026, il Tar ha dato ragione alla società RNE1 su un punto decisivo.
I giudici hanno chiarito che, nella procedura di valutazione ambientale statale, il Ministero della Cultura è chiamato a esprimersi “solo con riferimento agli aspetti inerenti alla tutela della cultura e del paesaggio”.
E qui è arrivata la frase dei giudici che pesa come un macigno sulla prescrizione contestata: imporre l’attestazione che l’impianto sia gestito da impresa agricola
“non risulta strumentale a salvaguardare i beni culturali e/o paesaggistici”.
Tradotto: quella condizione esce dal perimetro delle competenze del Ministero della Cultura.
Il TAR, inoltre, ha osservato anche una contraddizione di fondo: la normativa regionale richiamata nella prescrizione, in alcune parti, non sembra affatto costruita per obbligare gli impianti energetici a essere gestiti da imprenditori agricoli.
E il Ministero, secondo i giudici, non spiega in modo convincente perché proprio un imprenditore agricolo sarebbe “più adatto” a garantire la tutela del “paesaggio agrario di valore”.
Risultato: la prescrizione B.1 a) è stata annullata nella parte in cui impone requisiti soggettivi (cioè l’obbligo di essere impresa agricola).
Restano alcuni paletti: dimensioni e limiti sui terreni agricoli
La vittoria della società, però, non è totale.
Il Tribunale ha precisato che alcuni limiti “oggettivi”, legati alle dimensioni e all’uso dei terreni agricoli, restano in piedi.
In sostanza, se la legge regionale prevede determinati criteri dimensionali, il progetto deve rispettarli, anche se esistono linee guida ministeriali che indicano parametri diversi.
Su un altro pezzo della prima prescrizione, invece, il TAR del Lazio è tornato a dare ragione alla RNE1.
È stata annullata anche la parte che pretendeva il rispetto del criterio della “prevalenza dell’attività agricola” all’interno di una attività multifunzionale.
Il Collegio dei giudici ha evidenziato che l’impianto proposto non rientra in quel recinto e che quel richiamo non è corretto per il caso concreto.
La seconda prescrizione regge: più paesaggio, meno erba medica
Diversa sorte per la seconda prescrizione, la B.1 b).
Qui il TAR ha ritenuto che il Ministero della Cultura abbia agito dentro le sue competenze, perché l’obiettivo dichiarato è paesaggistico: tutelare la vocazione agricola del territorio e migliorare l’inserimento dell’impianto in un contesto definito “paesaggio agrario di valore”.
Il punto più concreto riguarda la scelta agricola proposta nel progetto presentato: l’erba medica.
Secondo quanto riportato in sentenza, il Ministero ha sostenuto che
“non presenta elementi tali da collaborare favorevolmente all’inserimento paesaggistico delle opere”
e che i fotoinserimenti non dimostravano una mitigazione adeguata.
Per il TAR, quindi, questa valutazione del Ministero non è irragionevole e quindi la richiesta di un piano alternativo con colture “di pregio” resta valida.
Niente “silenzio-assenso”, lo dice l’Europa
Infine la società RNE1 aveva anche contestato che, essendo arrivato tardi, il parere del Ministero della Cultura dovesse considerarsi superato dal meccanismo del silenzio-assenso.
I giudici del TAR del Lazio hanno respinto questa tesi.
Nella valutazione di impatto ambientale statale, che deriva da regole europee e richiede una decisione motivata e formale, non si può “chiudere” per silenzio su passaggi decisivi come il concerto del Ministero della Cultura.
Cosa cambia adesso per l’impianto agrivoltaico di Lanuvio
In conclusione, quindi, la sentenza alleggerisce il carico più “identitario” imposto al proponente: la società RNE1 non deve trasformarsi in impresa agricola per andare avanti.
Ma il progetto non è libero da vincoli. Restano i limiti legati all’uso del suolo agricolo e, soprattutto, l’obbligo di ripensare il piano agronomico in chiave più coerente con il paesaggio e la vocazione del territorio.
La chiusura è da classico “pareggio giudiziario”: ricorso accolto solo in parte e spese compensate.
Ma il messaggio del TAR è netto: la tutela del paesaggio può imporre scelte progettuali, anche agricole. Non può invece ridisegnare, senza base chiara, la carta d’identità dell’impresa che investe nelle rinnovabili.






















