La vicenda: l’ordinanza del Comune di Frascati
La storia nasce da un’Ordinanza dirigenziale del Comune di Frascati, la numero 15 del 27 ottobre 2023 emessa contro un noto e grande centro sportivo ubicato in zona Cisternole. Il provvedimento intimava:
“di provvedere alla demolizione di alcune opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica”.
Nel mirino del Comune di Frascati erano finite diverse strutture collegate a un’attività ricettiva e di eventi. In particolare:
- una tettoia in profilati metallici color bianco che misura metri 12,55 x 7,55 e con “con altezza all’imposta di m 2,45 e al colmo di m 3,75”,
- un banco-bar per la mescita di bevande,
- una zona rialzata di circa 55 cm adibita presumibilmente a palco,
- un manufatto in struttura lignea, adibito a servizi igienici delle dimensioni in pianta pari a m 7,20 x 3,85 ed altezza di m 3,10
- otto strutture con pali in legno infissi al suolo con sovrastante telo ombreggiante.
Il ricorso delle società: “non serviva il titolo” e la critica al procedimento
A impugnare l’ordinanza erano state due società chiamate in causa.
Le società hanno sostenuto, in sintesi, che il Comune di Frascati avrebbe dovuto avvisare dell’avvio del procedimento e che le opere non avrebbero richiesto il permesso o, comunque, non avrebbero giustificato una misura così drastica come la demolizione.
Tra le censure c’era anche il tema della proporzionalità e la prospettata possibilità di sanare gli interventi.
Alcune strutture già rimosse, altre da demolire
Sul punto più “pratico”, il TAR ha preso atto di una circostanza condivisa: dopo l’ordinanza, alcune opere risultano rimosse.
Parliamo della zona rialzata adibita a palco e del manufatto utilizzato come servizi igienici. Per questi due elementi, i giudici dichiarano il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: se l’opera non c’è più, la contestazione perde utilità concreta.
Per tutte le altre opere, però, la sentenza (pubblicata il 13 febbraio) ha respinto il ricorso e confermato la linea del Comune.
Il collegio giudicante ha sottolineato anzitutto un passaggio chiave: l’attività di contrasto agli abusi edilizi, quando scatta l’ordine di demolizione, è considerata “rigorosamente vincolata”.
Tradotto: se l’amministrazione accerta l’abuso, non ha molti margini di scelta. Per questo, dice il TAR, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. La partecipazione del privato “non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso”.
Il nodo del vincolo paesaggistico
Il punto che pesa di più, nella motivazione, è la tutela paesaggistica.
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Il TAR del Lazio ha affermato che, in un’area vincolata, la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica è già di per sé decisiva.
Questo concetto richiama un principio già espresso in altre decisioni: la realizzazione di opere in area vincolata senza autorizzazione “obbliga l’amministrazione comunale” a disporre la demolizione.
Le società avevano sostenuto che l’area non sarebbe stata vincolata. Ma, per i giudici, questa tesi “si scontra” con i riferimenti presenti negli atti e nel certificato urbanistico prodotto dal Comune di Frascati: si tratta di zona riconosciuta di notevole interesse pubblico.
Tettoia e bar: niente “pergotenda” e niente “semplice mobile”
La sentenza è entrata anche nel merito delle singole opere.
La tettoia, spiegano i giudici, non può essere trattata come una semplice “pergotenda”. Non è un elemento leggero e accessorio. Secondo il TAR, “altera la sagoma ed il prospetto dell’edificio” e crea “uno spazio chiuso stabilmente configurato, pari a circa 95 mq”, destinato allo svolgimento di eventi.
Stessa sorte per il banco bar. La difesa ha parlato di un arredo senza allacci. Ma il Tribunale ha richiamato gli accertamenti: non è un “semplice mobile”, bensì una struttura con impianti idrici e dotazioni funzionali anche a elettrico e acustica.
Quanto alle otto strutture in legno nell’area verde, il TAR riconosce che sono aperte sui lati, ma conclude che, viste nel loro insieme, hanno un “impatto paesaggistico non irrilevante”.
Proporzionalità e sanatoria: argomenti che non convincono
Le società ricorrenti avevano invocato il principio di proporzionalità. I giudici hanno risposto in modo netto: quel principio entra in gioco quando l’amministrazione può scegliere tra diverse opzioni. Qui, invece, l’azione è “atto dovuto”.
Infine, il tema della sanatoria resta sullo sfondo. I giudici hanno rilevato che non era stata presentata alcuna istanza. E hanno aggiunto che, anche quando una domanda viene presentata, non cancella automaticamente l’ordine già emesso: al massimo ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla decisione.
Condanna alle spese
La sentenza si chiude con la condanna alle spese. Le due società implicate dovranno pagare al Comune di Frascati 2.000 euro, oltre accessori se dovuti.
In sostanza, il TAR ha confermato l’impostazione del Comune di Frascati: in un’area tutelata dal punto di vista paesaggistico, opere di queste dimensioni e con questa destinazione d’uso non possono essere considerate interventi “leggeri” o trascurabili. E senza autorizzazioni, l’ordine di rimozione resta in piedi.
Quindi gli scenari possibili ora sono due. Le due società adempiono all’ordine comunale e demoliscono le opere considerate abusive oppure tentano la via del ricorso presso il Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.
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