Il finale di questa ‘partita a scacchi’ è tutto ancora da scrivere. Vediamo come le cose si sono ulteriormente ingarbugliate.
Il “sollecito” del Comune di Pomezia
Di questa vicenda ce ne eravamo già occupati lo scorso settembre: la precedente decisione aveva dato ragione al Comune di Pomezia.
Si trattava di una concessione demaniale residenziale rilasciata nel 2007 e considerata cessata dal Comune, con conseguente occupazione “senza titolo” dell’area a partire dal 2018. In quella causa, il TAR aveva respinto il ricorso della donna che sosteneva di poter beneficiare delle proroghe fino al 2033.
Ora, però, il terreno di scontro è cambiato. Non si discute (almeno direttamente) della riconsegna dell’area o della legittimità del ‘No’ alla proroga. Il nuovo ricorso riguarda un atto successivo: il “primo sollecito di pagamento” inviato dal Comune e ricevuto il 23 settembre 2025 dalla donna, con cui l’ente chiede il pagamento dell’“indennità di occupazione demaniale” per ben 7 anni ovvero il periodo che va dal 2018 al 2024.
Secondo l’amministrazione, dopo la fine della concessione l’area sarebbe stata utilizzata come se fosse privata, senza un titolo valido. Da qui la richiesta di una somma a titolo di indennità per l’uso del bene pubblico.
La difesa della donna
La ricorrente, S. S., contesta quel sollecito su due fronti.
Da un lato sostiene che il provvedimento non sarebbe sufficientemente chiaro: lamenta che non siano specificate in modo dettagliato le somme richieste e che non sia spiegato se dentro ci siano “sanzioni” o “interessi”, né se siano stati sottratti eventuali canoni già versati in passato.
Dall’altro ripropone l’argomento che aveva già portato davanti al TAR: la tesi secondo cui la concessione avrebbe dovuto essere prorogata per legge e quindi, in sostanza, l’occupazione non sarebbe abusiva.
Perché il TAR si ferma: “qui si parla solo di soldi”
La sentenza pubblicata il 16 febbraio 2026 non dà una risposta sul punto più atteso, cioè se l’indennità sia dovuta e a quanto ammonti.
Il motivo è tecnico, ma il concetto è semplice: per i giudici amministrativi, una causa come questa non rientra nella loro competenza. Quando l’oggetto principale è un credito, cioè una richiesta di denaro, bisogna discutere tutto in altra sede.
Il TAR spiega che, quando la controversia riguarda “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, non è il giudice amministrativo a dover decidere. E, guardando alla sostanza della domanda, qui il cuore è proprio quello: il Comune chiede “un ristoro economico” per l’occupazione ritenuta abusiva di un bene demaniale, mentre la cittadina si oppone anche contestando “il quantum”.
In un passaggio chiave, i giudici chiariscono che
“esula dalla giurisdizione amministrativa la controversia che abbia ad oggetto esclusivamente il corrispettivo oppure il risarcimento compensativo del danno dovuto da un soggetto privato che non è più (e da lungo tempo) concessionario”.
e ricordano come il Codice di Procedura Amministrativa
“assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Tradotto: è una questione che può essere affrontata solo da un giudice civile. Dovrà essere quindi il Tribunale di Velletri a decidere, sempre se il Comune di Pomezia deciderà di proseguire con la sua richiesta di pagamento. Cero i tempi ora si allungano molto.
Il precedente resta sullo sfondo: la proroga al 2033 non basta a spostare il giudice
Nella sentenza, il TAR osserva anche che il secondo motivo del ricorso ripropone contestazioni già esaminate nel giudizio precedente, definito con la sentenza di settembre. Ma qui quel tema non diventa decisivo, perché il Collegio chiude la porta prima: non è il TAR il “tavolo” giusto per discutere del sollecito di pagamento.
Resta inoltre il dato, già noto dal precedente, che quella prima sentenza è stata appellata davanti al Consiglio di Stato. Ma anche questo elemento non cambia la conclusione sul punto: l’azione contro la richiesta economica, così come impostata, deve passare dal giudice ordinario.
Cosa succede adesso: la causa può ripartire davanti al tribunale civile
Il TAR dichiara quindi il ricorso “inammissibile per difetto di giurisdizione”. È una formula che non significa che il Comune abbia automaticamente ragione sul conto, ma che la cittadina ha bussato alla porta sbagliata.
La sentenza indica anche la strada alternativa: la causa “potrà essere riproposta” davanti al giudice ordinario. In pratica, la discussione sull’indennità — se sia dovuta e come vada calcolata, inclusi eventuali interessi e detrazioni — si sposta sul terreno civile, dove si affrontano normalmente le controversie di tipo economico tra un ente e un privato.
Spese compensate: nessun “conto aggiuntivo” per la lite al TAR
C’è infine un dettaglio che pesa sul piano pratico. Il TAR decide di compensare le spese di giudizio. Vuol dire che, per questa fase davanti al giudice amministrativo, ciascuna parte si tiene i propri costi legali, senza condanne a pagare le spese dell’altra.
Per Torvaianica, quindi, il caso non è affatto chiuso. Il Comune di Pomezia continua a rivendicare il pagamento per gli anni dal 2018 al 2024, la ricorrente mantiene la sua linea difensiva. Ma la prossima puntata, almeno sul “conto”, non si giocherà più al TAR: si giocherà davanti al tribunale ordinario.
Il nodo dell’indennità e l’impatto sul litorale di Torvaianica
La vicenda della cosiddetta “casa sulla spiaggia” riporta al centro anche un tema più ampio, che riguarda l’uso del demanio marittimo a Torvaianica e i rapporti tra privati e Comune di Pomezia.
In casi come questo, il punto decisivo diventa il calcolo. Si dovrà stabilire quale sia il valore dell’area, quali parametri applicare e se vi siano state somme già versate negli anni precedenti da detrarre.
Nel caso in cui lo scontro si trasferirà al Tribunale civile di Velletri, il giudice dovrà entrare nel merito di questi aspetti tecnici.
Non si discuterà solo del principio, ma dei numeri. E questo potrebbe incidere in modo rilevante sull’importo finale.
Sullo sfondo resta anche la questione più generale delle concessioni demaniali e delle proroghe, tema che negli ultimi anni ha interessato molti Comuni costieri del Lazio.
A Torvaianica il caso assume un valore simbolico, perché riguarda un’abitazione utilizzata per quasi due decenni.
La decisione finale potrà avere effetti anche su situazioni analoghe, qualora presenti, e sulle future scelte dell’amministrazione comunale in materia di controlli e richieste economiche.
Per ora l’unica certezza è che il confronto si sposta dal piano amministrativo a quello civile, con tempi più lunghi e un esame più approfondito delle cifre contestate.
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