Il caso è approdato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha respinto il ricorso del condominio, mettendo un punto – almeno per ora – a una controversia iniziata nel 2021
Secondo i giudici, l’impianto condominiale non è a norma e non offre le garanzie tecniche necessarie, soprattutto perché le acque chiare non sono separate dalle acque scure.
Lavinio: Il condominio vuole allacciarsi alla rete di smaltimento acque del consorzio
Tutto parte da una richiesta formale inviata dal condominio il 6 maggio del 2021: l’amministrazione del condominio di Lavinio “Villa delle Meduse” chiede di potersi allacciare alla rete di raccolta delle acque chiare – cioè piovane – di proprietà del Consorzio, presente in via Passeggiata delle Sirene, nel territorio del Comune di Anzio.
L’obiettivo dichiarato è predisporre un progetto tecnico di fattibilità e poi realizzare un sistema conforme alle norme.
Il Consorzio, però, non risponde con un provvedimento espresso. Seguono comunicazioni interlocutorie, ma nessuna decisione chiara.
Il Condominio si rivolge allora al TAR contro il silenzio dell’amministrazione del Consorzio.
Con sentenza del 6 luglio 2023, i giudici amministrativi ordinano al Consorzio di pronunciarsi in modo esplicito: dovrà verificare la natura degli scarichi e, sulla base dei requisiti tecnici e ambientali, consentire o negare l’allaccio, indicando con precisione le eventuali carenze.
Il Consorzio nega l’allaccio
In esecuzione di quel provvedimento, il Consorzio adotta la delibera n. 30 del 26 ottobre 2023. La risposta è negativa.
Secondo l’ente, l’impianto condominiale non è a norma, non è stato collaudato e non rispetta le prescrizioni tecniche già evidenziate in un accertamento tecnico preventivo svolto davanti al Tribunale civile di Velletri.
In particolare, l’impianto non sarebbe in grado di smaltire correttamente le acque piovane e, anzi, rischierebbe di provocare ulteriori danni agli utenti e alla rete consortile.
Il condominio impugna anche questo diniego.
Il condominio si rivolge al TAR
Le sue ragioni sono, in sintesi, due. La prima: è impossibile collaudare un impianto se non si conosce il punto esatto di allaccio alla rete consortile, dato essenziale per calcolare pendenze e profondità delle tubazioni.
La seconda: il Consorzio non avrebbe indicato in modo puntuale quali requisiti tecnici manchino, violando così l’obbligo di motivazione.
Ma il TAR non è della stessa opinione.
Dall’istruttoria emerge che il punto di allaccio sarebbe sempre stato noto: un pozzetto situato in via Passeggiata delle Sirene, all’altezza dei civici 50/52, proprio davanti all’ingresso del condominio.
Questo dato, osservano i giudici, non è stato efficacemente contestato.
Il nodo della questione: acque chiare e nere non sono separate
Il nodo vero, secondo la sentenza, sta altrove. Le indagini tecniche svolte nel contenzioso civile hanno messo in luce una modifica intervenuta nel 1990: le acque meteoriche, che in origine confluivano in una rete separata e di diametro maggiore, sono state convogliate nella stessa rete destinata alle acque nere.
Un sistema promiscuo, dunque, che sovraccarica le condutture progettate per i soli reflui fognari.
Le videoispezioni hanno documentato condotte deteriorate, tratti collassati, depositi e ostruzioni. La separazione originaria tra acque chiare e scure, sottolinea il consulente tecnico, garantiva una gestione idraulica più sicura.
La commistione attuale, invece, avrebbe contribuito ai frequenti allagamenti dei piani terra e interrati, generando rigurgiti e fuoriuscite durante le piogge intense.
Il TAR: prima di consentire l’allaccio bisogna separare le acque di scarico
In questo quadro, afferma il TAR, non può essere consentito l’allaccio alla rete consortile, che è destinata esclusivamente alle acque meteoriche.
Nella sentenza i giudici amministrativi sottolineano che l’allaccio a una rete pubblica o consortile presuppone un sistema interno “tecnicamente adeguato e sicuro sotto il profilo della tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della corretta gestione del territorio”.
Finché le acque piovane e quelle reflue continuano a essere convogliate insieme, e finché non viene realizzato un impianto conforme, l’autorizzazione non può essere concessa. Ammettere l’allaccio in queste condizioni significherebbe esporre la rete consortile a un sovraccarico e a rischi a rischi igienico-sanitari e ambientali.
I giudici chiariscono anche un principio: il procedimento è “vincolato”. Se sussistono i requisiti tecnici, l’amministrazione deve autorizzare l’allaccio; ma se tali requisiti mancano, può legittimamente negarlo.
E nel caso di “Villa delle Meduse” a Lavinio, allo stato attuale, manca un sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane tecnicamente adeguato e conforme alle prescrizioni
In conclusione: ricorso respinto. Nessun commissario ad acta sarà nominato.
Le spese di lite, tuttavia, sono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità tecnica della vicenda.























