Il ricorso del consigliere d’opposizione, vista l’importanza delle delibere messe in discussione, poteva diventare uno tsunami per l’amministrazione di Ciampino.
I giudici hanno però respinto (a tempo di record) il ricorso perché, in sostanza, non risulta lesa a loro avviso la possibilità del consigliere di informarsi e partecipare alle scelte in aula.
Dall’antefatto alla sentenza: perché si è arrivati al TAR
L’antefatto raccontava uno scontro politico diventato contenzioso.
Al centro c’erano otto delibere del Comune di Ciampino legate a soldi e programmazione: variazioni al bilancio 2025-2027 e aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche.
Del Tutto, consigliere in quota Movimento 5 Stelle, aveva portato la questione davanti ai giudici amministrativi sostenendo che quei passaggi non fossero “blindati” come dovrebbe essere quando si toccano conti e cantieri.
La sentenza del TAR del 17 febbraio ricostruisce anche il passaggio che ha acceso la miccia.
Prima c’è stato un ricorso contro la convocazione del Consiglio comunale dell’11 settembre 2025. Del Tutto contestava che non fosse stato rispettato il tempo minimo di preavviso previsto dallo Statuto comunale per le sedute straordinarie.
Quel ricorso, però, non si era chiuso con un verdetto sul “torto o ragione”: il TAR aveva preso atto che, nel frattempo, le delibere erano state “convalidate” in una seduta successiva e aveva dichiarato l’azione “improcedibile”, cioè priva di utilità concreta perché la situazione era cambiata.
Ed è proprio qui che si innesta il nuovo capitolo.
La maggioranza, guidata dalla sindaca Emanuela Colella, il 15 ottobre 2025 ha votato quattro delibere (numeri 72, 73, 75 e 76) che “convalidavano” altre quattro delibere approvate l’11 settembre (numeri 63, 64, 66 e 67). Del Tutto ha impugnato anche quelle. Da qui nasce la sentenza di oggi.
Il punto vero: bilancio, urgenze e opere pubbliche
Dietro i numeri di delibera c’è un tema semplice da capire.
In estate la Giunta comunale di Ciampino aveva fatto variazioni di bilancio “in urgenza”. In questi casi, per regola generale, serve poi il passaggio in Consiglio comunale entro tempi stretti.
Del Tutto ha sostenuto che quel passaggio dell’11 settembre fosse viziato dalla convocazione irregolare e che, una volta scaduti i tempi, quelle variazioni fossero ormai “decadute”. Quindi, secondo lui, il Consiglio non avrebbe potuto recuperarle a ottobre con una “convalida”.
In parallelo c’era un altro pezzo pesante: il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, con focus sull’annualità 2025. Tradotto: l’elenco delle priorità sui lavori e sugli investimenti relativi a un arco di tempo di ben 3 anni.
Cosa contestava Del Tutto
Nel ricorso, Del Tutto ha insistito su due idee chiave. La prima riguarda le informazioni. Secondo lui l’ordine del giorno del 15 ottobre non sarebbe stato chiaro e non avrebbe fatto capire che si stava votando una “convalida” su atti che lui considerava già privi di effetti.
Ha scritto che così sarebbe stato “privato di” elementi essenziali, come “informazioni complete” e “la possibilità di un rinvio”, fino a una “reale funzione di controllo”.
La seconda riguarda la sostanza dell’operazione. Del Tutto ha sostenuto che non si può usare la “convalida” per rimettere in piedi atti che, a suo dire, erano già fuori tempo massimo. E ha aggiunto un punto pratico: mancavano, secondo lui, passaggi istruttori aggiornati, come nuovi pareri e verifiche.
La risposta del Comune: il TAR non è un secondo Consiglio
Il Comune di Ciampino, difendendosi in giudizio, ha contestato sia la possibilità di riaprire la partita sulle delibere dell’11 settembre, sia la legittimazione stessa del consigliere a impugnare atti del Consiglio comunale di cui fa parte.
Il messaggio, in sintesi, è questo: un consigliere può andare dal giudice se gli impediscono davvero di fare il suo lavoro in aula. Ma non può usare il TAR come “secondo round” quando perde una votazione o quando non condivide la scelta politica.
Cosa hanno deciso i giudici: ordine del giorno chiaro e nessuna lesione delle prerogative
Il TAR del Lazio parte da un fatto concreto.
E lo dice in modo netto: è “smentita per tabulas” l’idea che l’ordine del giorno fosse oscuro. Nella convocazione del 15 ottobre, secondo i giudici, la convalida era indicata “esplicitamente”. Quindi, per il Tribunale, “non è fondata la doglianza” secondo cui Del Tutto non avrebbe capito cosa si votava e non avrebbe potuto esercitare “un diritto di voto consapevole”.
Non solo. Il TAR valorizza anche un altro passaggio: la conferenza dei capigruppo che precede la seduta.
Dagli atti risulta che Del Tutto fosse presente in quella riunione e che lì l’ordine del giorno sia stato letto, senza contestazioni sostanziali. Anzi, viene riportato che l’unica osservazione avanzata fosse organizzativa: discutere i punti insieme, ma votarli separatamente.
Per i giudici questo basta a escludere la lesione delle prerogative del consigliere.
E qui arriva la frase che dà il senso politico-istituzionale della decisione: ai consiglieri è
“preclusa l’impugnazione” delle delibere “con le quali essi siano semplicemente in disaccordo”, perché significherebbe “trasporre e procrastinare nelle sedi di giustizia la competizione” che si svolge in Consiglio.
Perché non si entra davvero nel merito della “convalida”
Molti lettori si aspettavano una risposta secca: si poteva o non si poteva “convalidare” quelle variazioni di bilancio dopo la contestazione sul voto dell’11 settembre?
La sentenza, però, di fatto non arriva a quel punto. Il TAR dice che quelle censure avrebbero dovuto essere affrontate soprattutto dentro le sedi politiche e consiliari, usando gli strumenti dell’aula.
E chiarisce che, senza una prova di una concreta compressione dei diritti di partecipazione, il ricorso diventa in larga parte “inammissibile” o comunque non fondato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarandolo “in parte infondato” e “per la restante parte inammissibile”. e ha condannato Del Tutto a pagare 1.000 euro di spese legali al Comune.
Ciampino, politica ‘in movimento’
Per la politica locale, la decisione pesa soprattutto per un motivo. Chiude, almeno in questo passaggio, la strada giudiziaria scelta dal consigliere per colpire “il cuore” delle manovre di bilancio e della programmazione delle opere.
Il confronto, dice il TAR in sostanza, deve tornare soprattutto dove era nato: in Consiglio comunale.
E l’eventuale seguito, se ci sarà, si giocherà nelle sedi di impugnazione davanti al Consiglio di Stato o, prima ancora, dentro le dinamiche politiche cittadine, dove in questi mesi si è discusso anche di nuovi equilibri e di sponde esterne, come Italia Viva, per rafforzare la maggioranza.
Il Consigliere ha facoltà di presentare un ricorso al Consiglio di Stato, secondo e ultimo grado della giustizia Amministrativa, contro questa sentenza di primo grado del TAR del Lazio.
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