Tanto è bastato per far scattare una delle sanzioni più elevate comminate negli ultimi mesi dal Comune di Latina in materia di abusi edilizi: 148.824,97 euro, oltre a 1.430,03 euro di altri oneri. Totale 150.255,00 euro.
La Ordinanza dirigenziale n. 48 del 18 febbraio parla chiaro: si tratta di opere realizzate «in assenza di permesso di costruire», configurabili come interventi di nuova costruzione ai sensi del Testo unico dell’edilizia.
Riporta infatti l’atto del Comune di Latina che siamo in presenza di una
“esecuzione di opere che nel loro complesso configurano interventi di nuova costruzione, che dovevano essere subordinate a Permesso a Costruire che agli atti di questo Comune non risulta essere stato rilasciato”.
La veranda trasformata in dependance
Il sopralluogo ha fotografato una struttura addossata al muro perimetrale retrostante l’abitazione, con accesso diretto dall’interno.
Le opere abusive vengono così descritte nell’Ordinanza del Comune di Latina:
“a ridosso del muro perimetrale retrostante l’abitazione e con accesso diretto dall’interno della stessa, era stata realizzata una veranda (con struttura portante in legno), avente dimensioni in pianta rettangolare pari a metri 4,35*3,90 ed altezza media pari a metri 2,60.
Lo stesso manufatto presentava una copertura ad unica falda spiovente, realizzata con montanti e doghe in legno sbiancato, al di sopra delle quali era stato applicato uno strato di guaina ardesiata.
La struttura presentava pavimentazione in laminato (finto legno) ed era chiusa sui restanti tre lati, in parte mediante serramenti scorrevoli in alluminio/vetro ed in parte con pannellature in legno.
Il locale ricavato appariva finemente arredato e dotato di un essenziale impianto elettrico, nonché di impianto di condizionamento.
Al suo interno era presente un lavello ed una cucina a gas. Esternamente, a ridotto di una delle sue pareti, era stata realizzato poi un impianto doccia, con utenze regolarmente attive.
Entro lo stessa area, in adiacenza al manufatto riportato al punto precedente, era poi presente una casetta da giardino in legno (prefabbricata), avente dimensioni in pianta rettangolare pari a metri 2,26*2,92 ed altezza massima pari a metri 2,60.
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Studio Dentistico Pandolfi, aperti sempreLa stessa, aveva copertura a due falde spioventi. Il locale ottenuto, cui era asservito un essenziale impianto elettrico, era adibito a ripostiglio/deposito”.
Interventi che nel loro complesso – sottolinea il provvedimento – integrano una trasformazione edilizia stabile e non una semplice pertinenza o struttura temporanea.
Dalla demolizione alla sanzione pecuniaria
L’iter amministrativo è partito con la comunicazione di avvio del procedimento nel luglio 2023.
A novembre 2024 la notizia di reato è stata inoltrata all’Autorità giudiziaria e al presidente della Giunta regionale. Nel gennaio 2025 è stata notificata alla proprietà l’ordinanza di demolizione.
Gli agenti della Polizia locale sono poi tornati a verificare che le opere abusive fossero state abbattute, ma hanno potuto solo constatare l’inottemperanza dell’ordine di demolizione e redigere un apposito verbale in data 24 giugno 2025.
A questo punto il Comune di Latina ha applicato la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.
Una misura che va calcolata sulla base del costo di produzione dell’immobile previsto dalla legge 392/1978, aggiornato all’indice Istat alla data di realizzazione dell’abuso.
Il risultato è una cifra che supera di gran lunga il valore commerciale presumibile delle opere: 148.824,97 euro, cui si aggiunge il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) per ulteriori 1.430,03 euro.
Il totale di 150.255,00 euro deve essere pagato
“entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica”..
Il tentativo del “Salvacasa” respinto
La proprietaria aveva manifestato la volontà di avvalersi del cosiddetto “Decreto Salvacasa”, il D.L. 69/2024. Ma con nota del 23 dicembre 2024 gli uffici comunali hanno comunicato l’impossibilità di accogliere l’istanza.
Nel provvedimento si ribadisce inoltre che la sanzione è «atto dovuto e vincolato», privo di margini di discrezionalità, come confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa.
E che il pagamento non comporta in alcun modo la legittimazione dell’opera: la veranda e la casetta restano prive di titolo edilizio e, quindi, non commerciabili.
Rporta infatti l’ordinanza dirigenziale che il pagamento è richiesto
“per sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, che in ogni caso non comporta la legittimazione dell’opera abusivamente realizzata, per cui la stessa rimane priva di titolo edilizio e non commerciabile”.
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