Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso con cui l’amministrazione, allora guidata dal Commissario straordinario, chiedeva di annullare l’esclusione dal bando della Regione per potenziare la raccolta differenziata.
Per i giudici, la decisione della Regione Lazio è legittima: il progetto presentato non dimostrava un reale aumento della percentuale di differenziata, obiettivo centrale dell’avviso pubblico.
Il bando della Regione Lazio sulla raccolta differenziata
La vicenda nasce dall’Avviso Pubblico con cui la Regione Lazio ha messo a disposizione fondi per il “potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.
Un’iniziativa pensata per aiutare i Comuni a migliorare i risultati nella separazione dei rifiuti e ad aumentare la quota di materiali avviati al riciclo.
Il Comune di Anzio aveva partecipato con un progetto che prevedeva lavori di ammodernamento di due strutture adibite a ecocentri.
Tuttavia, nel novembre 2024, la Regione Lazio ha escluso la domanda ritenendola non coerente con le finalità del bando.
Il ricorso del Comune di Anzio contro l’esclusione dal finanziamento
Non condividendo la scelta, il Comune di Anzio – all’epoca guidato dalla commissione straordinaria – ha impugnato il provvedimento decidendo di presentare ricorso al Capo dello Stato per essere riammesso nella graduatoria.
La Presidenza della Repubblica ha poi delegato il TAR a redimere la questione.
Secondo il Comune di Anzio, la Regione Lazio avrebbe motivato in modo insufficiente l’esclusione e avrebbe valutato in modo errato il progetto.
In sostanza, l’amministrazione comunale di Anzio sosteneva che l’intervento sugli ecocentri fosse funzionale a migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti e che la decisione regionale fosse frutto di un’istruttoria incompleta.
Da qui la richiesta di annullare l’atto e consentire la riammissione al finanziamento.
La posizione della Regione: manca l’aumento della differenziata
Di diverso avviso la Regione Lazio, che in giudizio ha difeso la propria scelta.
Secondo l’amministrazione regionale, il bando aveva una finalità precisa: finanziare interventi in grado di produrre un incremento concreto e dimostrabile della percentuale di raccolta differenziata.
Nel provvedimento di esclusione si legge che le lavorazioni previste dal Comune di Anzio “non rientrano in nessuna tipologia di intervento prevista” dall’avviso e che “non si ravvisa il conseguente aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.
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In altre parole, migliorare le strutture non basta se non si dimostra che questo porterà più rifiuti differenziati e meno indifferenziato.
La decisione del TAR: esclusione legittima
Il TAR ha dato ragione alla Regione Lazio.
Nella sentenza, i giudici spiegano che l’obbligo di motivazione è stato rispettato. La Regione ha indicato chiaramente perché il progetto non era coerente con gli obiettivi del bando.
Il punto decisivo, secondo il TAR, è proprio l’assenza di una “puntuale dimostrazione dell’incremento percentuale di raccolta differenziata” che sarebbe derivato dagli interventi proposti.
Poiché l’Avviso Pubblico aveva come scopo principale l’aumento della differenziata, questo elemento è stato ritenuto determinante.
I giudici sottolineano che le valutazioni compiute dalla Commissione rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. E aggiungono che non sono emersi errori evidenti o irragionevolezze tali da giustificare l’annullamento del provvedimento.
Di conseguenza, il ricorso è stato respinto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
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